Cassazione Civile, Ordinanza n. 15325/2025 del 09/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione di un licenziamento decisa nel rito speciale di cui alla legge n. 92 del 2012. La Corte d'appello aveva respinto il reclamo proposto dal lavoratore contro l'ente datore di lavoro in liquidazione, in contraddittorio anche con un terzo soggetto intimato nel giudizio di merito. Il lavoratore ha quindi proposto ricorso per cassazione articolando due motivi, ma l'ente resistente ha eccepito preliminarmente la tardività del ricorso. Il ricorrente ha sostenuto, nelle note ex art. 380-bis.1 c.p.c., che la comunicazione della sentenza di appello non sarebbe stata integrale; la Corte ha però valorizzato l'attestazione di cancelleria secondo cui la sentenza era stata comunicata/notificata via PEC ai procuratori delle parti costituite in data 13 ottobre 2023. Poiché il ricorso per cassazione è stato notificato solo il 5 aprile 2024, la Corte ha ritenuto decorso il termine decadenziale di sessanta giorni previsto dall'art. 1, commi 62 e 64, della legge n. 92 del 2012 e ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso senza esaminare i motivi di merito.
La decisione
La Corte ha accolto l'eccezione preliminare di tardività sollevata dal controricorrente e ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione perché proposto oltre il termine di decadenza previsto per l'impugnazione nel rito Fornero. Ha inoltre condannato il ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore dell'ente controricorrente, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi anticipatario, e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato. Nei confronti del terzo intimato non ha provveduto sulle spese, poiché non ha svolto attività difensiva.
Norme richiamate
art. 1, comma 62, L. n. 92/2012
deve essere proposto, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla comunicazione della stessa o dalla notificazione se anteriore
nel rito speciale sui licenziamenti il termine per il ricorso per cassazione è perentorio e decorre dalla comunicazione della sentenza di appello, oppure dalla notificazione se anteriore
art. 1, comma 64, L. n. 92/2012
in mancanza di comunicazione o notificazione della sentenza si applica l'articolo 327 del codice di procedura civile
il termine lungo ex art. 327 c.p.c. opera solo se mancano sia la comunicazione sia la notificazione della sentenza
richiamati per evidenziare che la disciplina speciale dell'art. 1 L. n. 92/2012 prevale sul termine breve generale di impugnazione
si applica solo in via residuale quando non vi sia stata né comunicazione né notificazione della decisione
art. 45, comma 2, disp. att. c.p.c.
il biglietto contiene in ogni caso [...] il testo integrale del provvedimento comunicato
la comunicazione deve contenere il testo integrale del provvedimento
entro cinque giorni dal deposito della sentenza, il cancelliere, mediante biglietto contenente il testo integrale della sentenza, ne dà notizia alle parti costituite
la comunicazione di cancelleria della sentenza alle parti costituite deve essere integrale
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
richiamato quale parametro dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato
richiamato per le note depositate dalla parte ricorrente nel procedimento camerale
Massime di principio
- Nel rito speciale in materia di licenziamento disciplinato dalla L. n. 92/2012, il ricorso per cassazione deve essere proposto entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza di appello, oppure dalla notificazione se anteriore; il termine ha natura decadenziale e la sua violazione determina l'inammissibilità dell'impugnazione.
- La disciplina speciale dell'impugnazione nel rito Fornero deroga al regime generale degli artt. 325 e 326 c.p.c. e consente il ricorso al termine lungo dell'art. 327 c.p.c. solo quando manchino sia la comunicazione sia la notificazione della sentenza.
- La comunicazione della sentenza effettuata dalla cancelleria alle parti costituite deve contenere il testo integrale del provvedimento; tuttavia, a fronte dell'attestazione di cancelleria, la deduzione difensiva di una comunicazione non integrale non è idonea, di per sé, a superare la prova documentale della comunicazione.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, le spese seguono la soccombenza e sussiste, inoltre, l'obbligo dell'ulteriore contributo unificato nei casi previsti dall'art. 13 d.P.R. n. 115/2002.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 9 giu 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 15276/2025 del 09/06/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 9 giu 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 15277/2025 del 09/06/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 9 giu 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 15279/2025 del 09/06/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 9 giu 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 15282/2025 del 09/06/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 9 giu 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 15283/2025 del 09/06/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 9 giu 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 15287/2025 del 09/06/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →