Cassazione Penale, Sentenza n. 46802/2023 del 21/11/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza che ha ripristinato la misura cautelare in carcere, sostenendo difetto di motivazione del Tribunale nella valutazione dell'attualità e concretezza delle esigenze cautelari (art. 274, lett. c, cod. proc. pen.). Contestava in particolare la valorizzazione del ritrovamento di oltre 15.800 euro in contanti (di cui 1.000 nel suo porta documenti e il resto in una cassaforte riconducibile al padre) e il mancato apprezzamento della sua rigorosa osservanza degli arresti domiciliari e delle circostanze personali (attività lavorativa del padre, presenza di familiari), ritenendo che il Tribunale si fosse basato solo sull'astratta gravità dei fatti.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha ritenuto che il ricorso si limitasse a riproporre le ragioni difensive senza evidenziare alcuna lacuna logica nell'ordinanza impugnata. Il Tribunale aveva motivato congruamente il ripristino della custodia cautelare con elementi concreti: inserimento dell'indagato in contesti di criminalità organizzata (agenda con cifre e nominativi compatibile con libro contabile dei traffici illeciti), il ritrovamento di una pistola con matricola abrasa e la detenzione di rilevante quantitativo di cocaina. Il giudice di legittimità ha ritenuto che non fossero sopravvenuti elementi tali da mutare il precedente quadro cautelare. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma relativa agli illeciti in materia di stupefacenti; la Corte ha valutato il quantitativo di cocaina (circa 639 gr.) come elemento di gravità idoneo, insieme ad altri indizi, a sostenere esigenze cautelari di massima rigore.
Norma relativa alla detenzione di arma; il rinvenimento di una pistola con matricola abrasa è stato ritenuto indice di illegale detenzione e di ruolo fiduciario, rilevante ai fini della pericolosità sociale.
Ulteriore riferimento normativo in materia di armi utilizzato per qualificare l'illecito relativo alla pistola priva di matricola.
Norma che consente al Pubblico Ministero di proporre appello avverso provvedimenti cautelari: il Tribunale, in accoglimento dell'appello del PM, aveva ripristinato la custodia cautelare in carcere.
art. 274, lett. c, cod. proc. pen.
Motivazione come motivo di cassazione; la Corte ha ritenuto che il ricorrente non abbia dimostrato carenza di motivazione o illogicità nella valutazione delle esigenze cautelari da parte del Tribunale.
art. 28 Reg. Esec. cod. proc. pen.
Richiamato per gli adempimenti di cancelleria conseguenti alla decisione finale.
Massime di principio
- La mera contestazione dell'apprezzamento probatorio del giudice di merito non è sufficiente in cassazione: occorre indicare specifiche lacune logiche o di motivazione.
- Elementi materiali come agende con cifre e nominativi e armi con matricola abrasa possono essere valutati come indici concreti di partecipazione a traffici illeciti e giustificare misure cautelari più severe.
- Il ritrovamento di ingenti somme in contanti può essere ritenuto rilevante ai fini cautelari anche se parte del denaro viene attribuita a terzi, salvo prova documentale convincente della provenienza lecita e della titolarità.
- La compliance alle prescrizioni della misura alternativa (es. arresti domiciliari) e fattori personali (lavoro, presenza familiare) possono attenuare le esigenze cautelari, ma non prevalgono se sussistono indici concreti di pericolosità sociale e collegamenti a contesti criminali.
- L'appello del Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen. può legittimamente condurre al ripristino della custodia cautelare quando il giudice ritiene non sopravvenuti elementi nuovi a favore dell'indagato.
- In caso di ricorso inammissibile o manifestamente infondato in Cassazione, il ricorrente può essere condannato alle spese e al versamento di una somma alla cassa delle ammende.
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