Cassazione Penale, Ordinanza n. 15439/2025 del 17/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che lo aveva ritenuto responsabile, in conformità con i gradi di merito, del reato di detenzione/cessione di sostanze stupefacenti di lieve entità. Con il ricorso la difesa ha denunciato inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 99, 69 e 62-bis c.p., contestando in sostanza la determinazione concreta della pena, la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e la mancata esclusione della recidiva contestata. La doglianza era diretta a ottenere una nuova valutazione della congruità della pena e del trattamento sanzionatorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata fosse congrua sia quanto alla determinazione della pena sia quanto al diniego delle attenuanti generiche, valorizzando la gravità del fatto e l'assenza di elementi positivi in favore dell'imputato. Ha inoltre escluso la fondatezza della censura sulla recidiva, rilevando che la Corte di merito aveva adeguatamente motivato sull'idoneità della condotta a rivelare una maggiore pericolosità sociale. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 4, D.P.R. 309/1990
indica il reato base oggetto di condanna nei gradi di merito, relativo a condotte di lieve entità in materia di stupefacenti.
richiamato come norma sulla recidiva, la cui mancata esclusione è stata ritenuta infondata poiché la sentenza di merito aveva motivato sulla maggiore pericolosità sociale desumibile dalla condotta.
richiamato dalla difesa in relazione al giudizio di bilanciamento tra circostanze, ma la censura è stata reputata inammissibile perché tendeva a rivalutare il merito sulla pena e sulle circostanze.
richiamato per il diniego delle attenuanti generiche; la Corte ha ribadito che è sufficiente il richiamo a uno solo degli elementi di cui all'art. 133 c.p. ritenuto prevalente.
utilizzato come parametro per la valutazione delle attenuanti generiche; il giudice può valorizzare anche un solo elemento tra quelli ivi indicati, se ritenuto prevalente.
impone, in caso di inammissibilità del ricorso, la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione è inammissibile la censura che, sotto l'apparente denuncia di violazione di legge o vizio motivazionale, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione della congruità della pena già determinata dal giudice di merito, salvo che la decisione sia frutto di arbitrio o di manifesta illogicità.
- Ai fini del riconoscimento o del diniego delle circostanze attenuanti generiche il giudice di merito non è tenuto a valutare in modo analitico tutti gli elementi dell'art. 133 c.p.; è sufficiente che motivi richiamando anche un solo elemento ritenuto prevalente e idoneo a sorreggere la decisione.
- La mancata esclusione della recidiva è immune da censure in cassazione quando la sentenza di merito dia conto, in modo non apparente, dell'idoneità della condotta a esprimere una maggiore pericolosità sociale dell'imputato.
- Quando il ricorso si risolve nella riproposizione di doglianze di merito già disattese con motivazione congrua, la dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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