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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26385/2024 del 10/10/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia nasce dall’azione monitoria promossa da un istituto ecclesiastico per ottenere il pagamento di un certificato di deposito bancario emesso nel 1999 e scaduto nel 2000, per un importo facciale di euro 46.481,12 oltre accessori. Il tribunale emise decreto ingiuntivo, poi revocato in accoglimento dell’opposizione della banca, sul rilievo che il diritto di credito fosse prescritto. La corte d’appello confermò la decisione, ritenendo che la disciplina sui cd. conti dormienti non sospendesse né interrompesse la prescrizione e che, essendo il deposito a scadenza fissa, il termine decennale ex art. 2946 c.c. decorresse dalla scadenza pattuita. Nel ricorso per cassazione l’istituto dedusse: 1) erronea applicazione della disciplina sulla mediazione, sostenendo che la mediazione era stata esperita ante causam e che comunque la condizione di procedibilità non era venuta a esistenza; 2) violazione della disciplina sui depositi dormienti e dell’art. 2946 c.c., sostenendo che, in mancanza della raccomandata prevista dal regolamento, non potesse dirsi prescritto il diritto al pagamento; 3) violazione degli artt. 2041 e 1173 c.c.; 4) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. sulle spese; 5) violazione dell’art. 96, comma 3, c.p.c. per asserita mala fede della banca. Nel corso del giudizio di legittimità il ricorrente rinunciò al terzo motivo.

La decisione

La Corte ha dichiarato l’intero ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché non censurava entrambe le rationes decidendi poste a base della decisione impugnata, ossia l’irrilevanza del mancato esperimento della mediazione ai fini dell’opposizione e, soprattutto, la tardività dell’eccezione di improcedibilità; ha ritenuto il secondo motivo inammissibile perché la comunicazione prevista dal regolamento sui depositi dormienti non incide sul decorso della prescrizione e non può rendere imprescrittibile il credito, oltre a richiamare in modo improprio circolari ministeriali; ha preso atto della rinuncia al terzo motivo; ha dichiarato inammissibile il quarto motivo sulle spese, coerenti con il principio di soccombenza; ha dichiarato inammissibile anche il quinto motivo, difettando i presupposti per la condanna ex art. 96 c.p.c. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, a una somma in favore della controparte e a una ulteriore somma in favore della Cassa delle ammende, oltre agli effetti conseguenti al contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 5-bis d.lgs. 28/2010

    La censura era comunque inammissibile perché non confrontata con tutte le rationes decidendi della sentenza impugnata; la disciplina della mediazione non è stata ritenuta incidente sulla soluzione del caso concreto.

  • art. 1, comma 343, L. 266/2005

    I fondi alimentati dai rapporti dormienti sono destinati a indennizzare i risparmiatori vittime di frodi finanziarie e non incidono sulla prescrizione del diritto di credito del titolare del rapporto.

  • art. 1, comma 345, L. 266/2005

    Prevede il riversamento al fondo degli importi dei rapporti dormienti, demandando a regolamento le modalità di rilevazione, senza deroga alla prescrizione dei diritti.

  • art. 3 d.P.R. 116/2007

    "Restano impregiudicate le cause di estinzione dei diritti"

    L’invito dell’intermediario al titolare del rapporto non sospende né interrompe la prescrizione; la disciplina fa salva l’estinzione già maturata del diritto.

  • art. 2946 c.c.

    Per un deposito bancario a scadenza fissa il termine ordinario decennale decorre dalla scadenza pattuita del certificato.

  • art. 12 disp. prel. c.c.

    La Corte richiama il criterio letterale e sistematico per escludere letture della disciplina dei depositi dormienti che ne alterino il significato testuale.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    È il parametro per denunciare violazioni di legge; non è idoneo a sorreggere censure fondate su circolari ministeriali non illustrate e su questioni nuove.

  • art. 91 c.p.c.

    La soccombenza definitiva giustifica la condanna alle spese in favore della controparte.

  • art. 92 c.p.c.

    La mancata compensazione delle spese non è censurabile in cassazione, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito.

  • art. 96, comma 3, c.p.c.

    In presenza di ricorso dichiarato inammissibile secondo la proposta ex art. 380-bis c.p.c. confermata dalla decisione, ricorrono i presupposti per la condanna aggravata per abuso del processo.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Nel procedimento accelerato, la definizione conforme alla proposta consente la condanna ai sensi dell’art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. in presenza di ricorso inammissibile o manifestamente infondato.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Le memorie possono contenere rinuncia a singoli motivi, che rende superflua la decisione su di essi.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    La declaratoria di inammissibilità comporta i presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

  • art. 2041 c.c.

    Il motivo è stato dichiarato inammissibile perché nuovo e non trattato nella sentenza impugnata; non emerge una specifica applicazione sostanziale della norma.

  • art. 1173 c.c.

    La censura è stata considerata nuova e quindi inammissibile; la Corte non ha affrontato nel merito la fonte dell’obbligazione invocata.

Massime di principio

  • Nei rapporti bancari a scadenza fissa, il termine di prescrizione del diritto alla restituzione decorre dalla scadenza pattuita del titolo, salvo diversa previsione di legge o fatti interruttivi tempestivamente allegati e provati.
  • La disciplina dei cd. conti o depositi dormienti non sospende né interrompe la prescrizione del credito del titolare; l’obbligo dell’intermediario di inviare un invito a disporre resta compatibile con l’estinzione già maturata del diritto.
  • Quando la sentenza impugnata è sorretta da più rationes decidendi autonome e ciascuna sufficiente, il ricorso per cassazione deve censurare tutte le rationes; l’omessa impugnazione anche di una sola rende la censura inammissibile per difetto di interesse.
  • Le questioni nuove, non trattate nella sentenza impugnata, non possono essere introdotte per la prima volta in cassazione sotto il profilo della violazione di legge.
  • La mancata compensazione delle spese processuali appartiene al potere discrezionale del giudice di merito e non è di regola sindacabile in cassazione.
  • Nel procedimento definito in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., la declaratoria di inammissibilità del ricorso può legittimare la condanna per abuso del processo ai sensi dell’art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieMandatoImpugnazioniSpese di liteDecreto ingiuntivo
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizioneOnere della provaGiudicatoBuona fede e correttezza

Testo integrale

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