Cassazione Civile, Ordinanza n. 00703/2024 del 09/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (parte processuale)
La controversia
Nel procedimento volto all'accertamento tecnico preventivo ex art. 696-bis c.p.c. promosso per la verifica delle cause di danni da imperfetta esecuzione di un appalto, il consulente tecnico d'ufficio aveva ottenuto dal Tribunale la liquidazione del compenso. Il soggetto tenuto al pagamento ha proposto opposizione ex art. 170 d.P.R. 115/2002 contro il decreto di liquidazione e poi ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che aveva confermato la liquidazione. Con tre motivi ha lamentato: 1) la mancata valutazione, ai fini del compenso, della diligenza nell'espletamento dell'incarico, della completezza dell'elaborato, della rispondenza ai quesiti e del corretto tentativo conciliativo, sostenendo che tali profili rilevano a prescindere dalla validità o utilità astratta della consulenza; 2) l'erronea applicazione dello scaglione tariffario e soprattutto l'illegittimo incremento forfettario del 30% per una ritenuta pluralità di accertamenti, senza motivazione sull'autonomia delle indagini e senza correlare i criteri legali al concreto impegno svolto; 3) l'illegittimo rimborso di spese vive non documentate, ritenute dal giudice soltanto coerenti con l'incarico, in violazione delle norme che impongono nota spese specifica e documentazione giustificativa.
La decisione
La Corte ha accolto tutti e tre i motivi. Ha chiarito che, nel giudizio di liquidazione del compenso dell'ausiliario, il giudice non deve rivalutare la validità della consulenza in sé o la sua astratta utilità processuale, ma deve invece verificare la concreta diligenza dell'ausiliario, la completezza della relazione e la corrispondenza dell'attività ai quesiti conferiti, perché tali profili incidono sulla determinazione del compenso in base ai criteri di difficoltà, completezza e pregio dell'opera. Ha inoltre ritenuto illegittima la liquidazione di un compenso unico aumentato del 30% senza adeguata motivazione sull'autonomia o complementarietà delle singole indagini, precisando che l'eventuale pluralità di accertamenti va apprezzata con riguardo agli accertamenti richiesti e alla loro autonomia, non alle mere attività svolte per raggiungerli; in caso di incarico unitario, la somma degli importi è possibile solo se le indagini risultino realmente autonome. Infine, ha affermato che le spese del consulente devono essere specificamente indicate e documentate, salvo quelle che per loro natura non necessitano di giustificativi, non essendo sufficiente la sola coerenza astratta con l'incarico. L'ordinanza impugnata è stata quindi cassata con rinvio al Tribunale di Pordenone, in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.
Norme richiamate
norma che disciplina l'opposizione avverso il decreto di pagamento/liquidazione degli ausiliari del magistrato; il giudizio di opposizione riguarda la correttezza della liquidazione del compenso e delle spese.
procedimento di accertamento tecnico preventivo finalizzato anche al tentativo di conciliazione, nel cui ambito era stato nominato il c.t.u.
richiamato insieme alle norme sulla consulenza tecnica per sostenere che il compenso va rapportato al corretto svolgimento dell'incarico.
richiamato per i doveri dell'ausiliario e per collegare il compenso alla diligente esecuzione dell'incarico.
invocato dal ricorrente come parametro di diligenza nell'adempimento dell'incarico professionale dell'ausiliario.
indica i criteri di determinazione del compenso del consulente tecnico, collegati a difficoltà, completezza e pregio della relazione.
art. 11 D.M. 30 maggio 2002
disciplinando gli scaglioni tariffari, deve essere applicato in rapporto all'ammontare dell'accertamento e con motivazione sulla concreta articolazione delle indagini.
art. 134, comma 2, n. 4 c.p.c.
norma sulla motivazione dei provvedimenti; il ricorrente ha denunciato carenza di motivazione sulla liquidazione effettuata.
prevede che l'ausiliario presenti una nota specifica delle spese sostenute e la relativa documentazione, salvo eccezioni previste dalla legge.
art. 55, comma 2, d.P.R. 115/2002
richiamato in chiave sistematica per confermare che solo le spese di viaggio possono essere liquidate anche senza documentazione nei limiti previsti.
richiamato per ribadire la necessità di prova/documentazione delle spese poste a rimborso.
Massime di principio
- Nel giudizio di liquidazione del compenso del consulente tecnico d'ufficio, il giudice deve verificare non già la mera astratta utilità della consulenza nel processo, ma la concreta diligenza dell'ausiliario e la corrispondenza dell'opera svolta ai quesiti conferiti, assumendo rilievo la difficoltà, completezza e qualità dell'elaborato ai fini del quantum.
- I vizi della consulenza tecnica incidono sulla liquidazione del compenso solo se la relazione è radicalmente non utilizzabile per mancanza di pertinenza all'incarico o se sia stata dichiarata la nullità dal giudice della causa; in difetto di tale pronuncia, il vizio non può essere autonomamente valorizzato nel giudizio di liquidazione.
- La pluralità di indagini non giustifica automaticamente un aumento forfettario del compenso: occorre accertare e motivare l'autonomia o la complementarietà dei singoli accertamenti richiesti, avendo riguardo all'oggetto dell'incarico e non alle sole attività materiali svolte dal consulente.
- Quando l'incarico è unico ma comprende più accertamenti autonomi, il compenso può essere determinato sommando gli importi relativi ai singoli accertamenti, sempre però applicando per ciascuno i criteri tariffari pertinenti e mantenendo una giusta proporzione tra compenso e impegno effettivo.
- Le spese dell'ausiliario del magistrato sono rimborsabili solo se specificamente indicate e, di regola, documentalmente comprovate; non basta allegare che siano coerenti con l'incarico, salvo le spese che per loro natura non richiedono giustificativi o quelle per le quali la legge prevede un diverso criterio di liquidazione.
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