Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 25624/2024 del 25/09/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (possessore)

La controversia

La controversia riguarda il possesso ad usucapionem di una quota di un fondo rustico sito in agro di Pachino. Un soggetto aveva agito per ottenere l'accertamento dell'usucapione del bene, deducendo un possesso pacifico e continuato fin dagli anni ’40; la controparte aveva resistito, sostenendo che l'occupazione derivasse da un diverso titolo detentivo e chiedendo a sua volta il rilascio del fondo. Il Tribunale aveva accolto la domanda di usucapione e rigettato la riconvenzionale; la Corte d'appello aveva confermato. In cassazione la ricorrente ha dedotto tre censure: 1) nullità della citazione per indeterminatezza dell'oggetto della domanda, non sanabile tramite consulenza tecnica; 2) violazione delle regole sull'onere della prova e dei criteri di valutazione probatoria, assumendo che la controparte fosse mera detentrice in forza di contratto di affitto e che i giudici avessero erroneamente qualificato il potere di fatto come possesso; 3) violazione delle norme sul possesso e sull'interversione, sostenendo che mancasse un atto esterno inequivoco idoneo a mutare la detenzione in possesso e che taluni elementi valorizzati dalla Corte d'appello fossero irrilevanti o non provati.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili tutti e tre i motivi. Ha ritenuto che la dedotta nullità dell'atto introduttivo, non fatta valere in appello, fosse preclusa in sede di legittimità per conversione della nullità in motivo di impugnazione; ha poi affermato che le censure sulla prova, sul possesso e sull'interversione miravano in realtà a una rivalutazione del merito, non consentita in cassazione. È stato inoltre ritenuto superfluo disporre l'integrazione del contraddittorio o la rinnovazione delle notifiche, in ragione della manifesta infondatezza del ricorso. Il ricorso è stato quindi rigettato/dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese e alle ulteriori somme ex art. 96 c.p.c. e al contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 163 c.p.c.

    La carenza dei requisiti dell'atto di citazione può determinare nullità, ma la relativa doglianza deve essere fatta valere nei gradi di merito e non può essere proposta per la prima volta in cassazione se non è stata dedotta in appello.

  • art. 164 c.p.c.

    La nullità dell'atto introduttivo per indeterminatezza della domanda, se non sanata, si riflette sulla validità della sentenza di primo grado, ma resta soggetta alle preclusioni dell'impugnazione.

  • art. 161 c.p.c.

    Opera il principio di conversione dei motivi di nullità della sentenza in motivi di impugnazione, con conseguente preclusione della deduzione per la prima volta in cassazione.

  • art. 115 c.p.c.

    La violazione della norma è configurabile solo se il giudice fonda la decisione su prove non introdotte dalle parti o acquisite fuori dai poteri officiosi, non quando attribuisce diversa forza persuasiva alle prove ritualmente acquisite.

  • art. 116 c.p.c.

    La valutazione delle prove ritualmente acquisite è riservata al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione come riesame del convincimento espresso.

  • art. 2697 c.c.

    La violazione dell'onere della prova sussiste solo se il giudice lo attribuisce alla parte sbagliata, non quando la censura contesta la valutazione del materiale probatorio e l'accertamento dell'avvenuto assolvimento dell'onere.

  • art. 1141 c.c.

    Il tema dell'interversione del possesso è trattato in relazione alla distinzione tra detenzione e possesso, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché diretta a contestare un accertamento di fatto.

  • art. 1158 c.c.

    L'usucapione presuppone un possesso utile per il tempo previsto dalla legge; la Corte ha confermato che la verifica della sussistenza del possesso è apprezzamento di merito non sindacabile nei limiti dedotti.

  • art. 380-bis c.p.c.

    In presenza di ricorso prima facie infondato, la Corte può definire il giudizio in camera di consiglio secondo la procedura semplificata, ritenendo superflue ulteriori attività processuali.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Dopo la richiesta di decisione del ricorso, il giudizio è stato fissato in adunanza camerale secondo il rito previsto.

  • art. 175 c.p.c.

    Il dovere di direzione del processo impone di evitare attività inutili e dilatorie, specie quando il ricorso appaia manifestamente infondato.

  • art. 127 c.p.c.

    Concorre a fondare l'esigenza di speditezza e di evitare formalità superflue nel processo di legittimità.

  • art. 96 c.p.c.

    Poiché il ricorso è stato deciso in conformità alla proposta ex art. 380-bis, sono state applicate le conseguenze sanzionatorie per lite temeraria, con condanna a una somma in favore della controparte e a una ulteriore somma in favore della cassa delle ammende.

  • art. 13 D.P.R. n. 115 del 2002

    È stato dato atto dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità dell'impugnazione.

Massime di principio

  • La nullità dell'atto introduttivo per indeterminatezza dell'oggetto o della domanda deve essere tempestivamente dedotta nei gradi di merito; se non viene fatta valere in appello, non è più proponibile in cassazione per effetto della conversione dei vizi di nullità in motivi di impugnazione.
  • In cassazione non è consentito chiedere una nuova valutazione delle prove o una diversa ricostruzione dei fatti: il sindacato è limitato ai soli errori di diritto e ai vizi motivazionali nei ristretti limiti attualmente previsti.
  • La violazione dell'art. 2697 c.c. ricorre solo quando il giudice attribuisce l'onere probatorio alla parte sbagliata; non ricorre se la doglianza mira soltanto a contestare l'apprezzamento delle prove e l'esito dell'accertamento di fatto.
  • Le censure sull'interversione del possesso e sulla qualificazione del rapporto tra detenzione e possesso sono inammissibili in sede di legittimità quando si risolvono in una contestazione dell'accertamento fattuale compiuto dai giudici di merito.
  • Il giudice di merito può fondare la decisione su una delle fonti probatorie acquisite e non è tenuto a confutare analiticamente ogni deduzione difensiva o ogni singolo elemento incompatibile, purché esponga le ragioni essenziali del proprio convincimento.
  • Quando il ricorso appare prima facie infondato, la Corte può evitare attività processuali superflue, privilegiando la ragionevole durata del processo e definendo la controversia con il rito semplificato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProvePossesso
RamiProcesso civileDiritti reali
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.