Cassazione Civile, Ordinanza n. 30805/2022 del 19/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'Amministrazione finanziaria aveva emesso avvisi di accertamento per gli anni 2004-2007 nei confronti di una società e dei suoi soci, contestando alla società omesse fatturazioni e indebita detrazione di costi, nonché ai soci maggiori redditi di capitale derivanti dalla partecipazione agli utili. La CTP aveva accolto solo in parte i ricorsi dei contribuenti e la CTR aveva confermato. In cassazione l'Agenzia deduceva, con un primo motivo, la violazione degli artt. 3, 6 e 21 del d.P.R. n. 633/1972 per omesso esame da parte della CTR del motivo d'appello relativo alla mancata fatturazione, per le annualità 2005-2007, di tutti i canoni percepiti dalla conduttrice dell'albergo concesso in locazione. Con un secondo motivo lamentava motivazione insufficiente e apparente della sentenza di appello, ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c., sostenendo che la CTR si fosse limitata a richiamare la decisione di primo grado senza un'effettiva autonoma valutazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato l'estinzione del processo limitatamente alla posizione del fallimento della società, in ragione dell'avvenuta definizione agevolata ex art. 6 del d.l. n. 119/2018 e della mancata istanza di trattazione entro il termine previsto. Quanto ai contribuenti diversi dal fallimento, ha accolto il secondo motivo di ricorso, ritenendo la motivazione della CTR meramente apparente perché priva di una reale esposizione delle ragioni decisorie e di autonoma disamina del motivo d'appello. Il primo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo grado della Puglia, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 6 d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, conv. in L. 17 dicembre 2018, n. 136
La dichiarazione di definizione agevolata, in difetto di istanza di trattazione entro il termine previsto e in assenza di diniego impugnato, comporta l'estinzione del processo limitatamente alla posizione del debitore che vi abbia aderito.
Il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto quando ricorrono i presupposti della definizione agevolata e nessuna parte chieda la trattazione nei termini di legge.
I documenti prodotti con memoria sono valutabili se la controparte non eccepisce la mancata notificazione nei modi dovuti.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Nel vigore del testo applicabile, è denunciabile solo l'omesso esame di un fatto decisivo; non è più deducibile il vizio di insufficienza o incompletezza della motivazione.
artt. 3, 6 e 21 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Richiamati come norme sostanziali asseritamente violate per la contestazione di omessa fatturazione dei canoni percepiti.
Massime di principio
- In presenza di definizione agevolata del debito tributario, il giudizio di cassazione si estingue per la posizione del debitore aderente se entro il termine previsto nessuna parte chiede la trattazione e non risulta un diniego della definizione.
- L'estinzione per definizione agevolata opera solo nei confronti del soggetto che abbia presentato la dichiarazione di adesione, senza necessariamente coinvolgere gli altri coobbligati o litisconsorti processuali.
- Nel ricorso per cassazione, dopo la riformulazione dell'art. 360, n. 5, c.p.c., non è ammissibile censurare la sentenza per mera insufficienza o incompletezza della motivazione; è invece deducibile la sola omissione dell'esame di un fatto decisivo.
- La motivazione è solo apparente quando il giudice di merito si limiti a richiami stereotipati o al rinvio alla decisione precedente senza rendere percepibile il percorso logico-giuridico seguito e senza confrontarsi con i motivi di appello specificamente dedotti.
- Se il motivo accolto rende superfluo l'esame degli altri, questi restano assorbiti e la causa va rinviata al giudice di merito per nuovo esame e regolazione delle spese.
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