Cassazione Civile, Sentenza n. 8103/2020 del 23/04/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (calciatore)
La controversia
La società holding ha chiesto al calciatore la restituzione di 600 milioni di lire corrisposti nel 2001. La somma era stata versata dalla holding, su ordine e per conto di una società finanziaria poi fusa con la holding, ed era pari al premio-scudetto concordato dal calciatore con la società sportiva per la quale era tesserato durante il campionato indicato nel provvedimento. La holding sosteneva che l’operazione finanziaria sottostante non avesse avuto effettivo corso e che il pagamento fosse quindi privo di titolo. Il Tribunale di Roma aveva respinto la domanda; la Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 3145/2015, pubblicata il 21 maggio 2015, l’aveva accolta, condannando il calciatore alla restituzione. Con un unico motivo articolato in più censure, il calciatore ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 1180, 1414-1417, 2727, 2729, 2730, 2697 e 2033 c.c., in relazione agli artt. 112, 113 e 116 c.p.c., nonché omesso esame di un fatto decisivo. Ha sostenuto che la holding aveva pagato un debito altrui — il premio-scudetto dovuto dalla società sportiva — per conto della società finanziaria mandante; che il pagamento era spontaneo considerando la volontà della mandante, non l’ordine impartito alla mandataria; e che gli accordi e le circostanze relativi ai rapporti infragruppo e alla corrispondenza dell’importo con il premio-scudetto dimostravano l’intento solutorio. Ha inoltre invocato il giudicato formatosi in controversie analoghe e gli accertamenti di una sentenza penale sopravvenuta. La controricorrente aveva eccepito l’inammissibilità del ricorso per difetti di autosufficienza, cumulo di censure, contestazione della ricostruzione fattuale e omesso esame di un fatto già considerato, nonché la sua improcedibilità per mancata specifica indicazione e produzione degli atti e documenti.
La decisione
La Cassazione ha respinto le eccezioni di inammissibilità e improcedibilità della società. Ha ritenuto che la tecnica redazionale ridondante del ricorso non ne determinasse l’inammissibilità, poiché le censure erano comprensibili attraverso l’interpretazione complessiva dell’atto; che la contemporanea deduzione di violazione di legge e omesso esame non fosse di per sé incompatibile; e che l’onere di produzione documentale fosse assolto mediante il deposito dei fascicoli contenenti gli atti e i documenti rilevanti. Ha dichiarato infondata o inammissibile la deduzione del ricorrente sul giudicato formatosi tra altre parti e sulla sentenza penale: il giudicato inter alios non produceva effetti riflessi sul diritto obbligatorio autonomo controverso, mentre la deduzione relativa alla sentenza penale era generica, non essendo precisati, tra l’altro, il passaggio in giudicato e la natura del procedimento. Nel merito, ha accolto il ricorso per falsa applicazione degli artt. 1180 e 2033 c.c. La Corte d’appello aveva accertato che la holding aveva versato 600 milioni di lire al calciatore su ordine e per conto della società finanziaria, in esecuzione di un mandato. Il pagamento aveva quindi causa nel mandato e non poteva essere qualificato come sine causa per il solo fatto che la holding, quale mandataria, avesse agito su ordine altrui. Ai fini dell’art. 1180 c.c., l’esistenza del debito, la volontà di estinguerlo e la spontaneità del pagamento dovevano essere valutate con riguardo alla mandante. Inoltre, l’eventuale azione di ripetizione del pagamento non dovuto spettava alla mandante, non alla mandataria, salvo che il mandato le avesse attribuito tale facoltà e che la mandataria avesse agito spendendo tale qualità; la holding non aveva dedotto di agire in nome o per conto della mandante. La sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
l’adempimento del debito altrui ex art. 1180 c.c., può avvenire sia direttamente, sia per il tramite d’un mandatario. In tale ultima ipotesi, la sussistenza dei requisiti richiesti dall’art. 1180 c.c. (esistenza del debito altrui, volontà di estinguerlo, spontaneità del pagamento) vanno accertati con riferimento alla persona del mandante, non a quella del mandatario
Il debito altrui può essere adempiuto tramite un mandatario. Quando ciò avviene, esistenza del debito, volontà solutoria e spontaneità si valutano rispetto al mandante, non al mandatario.
legittimato a domandare la restituzione di un pagamento che si assume indebito, effettuato per il tramite di un mandatario alla persona e per l’importo indicati dal mandante, è quest’ultimo e non il mandatario, a meno che il mandato non abbia attribuito al mandatario anche la suddetta facoltà, e sempre che, in quest’ultimo caso, la domanda giudiziale di restituzione sia formulata dal mandatario spendendo tale sua qualità
La ripetizione del pagamento eseguito dal mandatario alla persona e per l’importo indicati spetta al mandante. Il mandatario può agire soltanto se il mandato gli attribuisce la relativa facoltà e se propone la domanda spendendo la qualità di mandatario.
Dunque per mezzo di un mandatario o rappresentante è possibile adempiere sia l’obbligazione propria, sia l’obbligazione altrui.
Il mandatario può eseguire il pagamento di un’obbligazione per conto del mandante, sia che si tratti di un debito proprio di quest’ultimo sia di un debito altrui.
L’adempimento dell’obbligo del terzo, così come di qualsiasi altra obbligazione fungibile, può avvenire sia personalmente, sia per il tramite di un terzo, che può assumere la veste di un mero rappresentante (art. 1387 c.c.) o di un mandatario (art. 1703 c.c.).
L’obbligazione fungibile può essere adempiuta per mezzo di un rappresentante, oltre che personalmente; il pagamento tramite rappresentante non è per ciò solo privo di efficacia solutoria.
il suddetto onere – come stabilito dalle Sezioni Unite di questa Corte – è soddisfatto, sulla base del principio di strumentalità delle forme processuali anche solo mediante la produzione del fascicolo nel quale gli atti e i documenti su cui il ricorso si fonda siano contenuti e, quanto agli atti e ai documenti contenuti nel fascicolo d’ufficio, mediante il deposito della richiesta di trasmissione di esso
L’onere di indicare e allegare gli atti e i documenti su cui si fonda il ricorso può essere assolto producendo il fascicolo che li contiene; per gli atti del fascicolo d’ufficio è sufficiente depositare la richiesta di trasmissione.
il suddetto onere – come stabilito dalle Sezioni Unite di questa Corte – è soddisfatto, sulla base del principio di strumentalità delle forme processuali anche solo mediante la produzione del fascicolo nel quale gli atti e i documenti su cui il ricorso si fonda siano contenuti e, quanto agli atti e ai documenti contenuti nel fascicolo d’ufficio, mediante il deposito della richiesta di trasmissione di esso
L’onere di deposito degli atti e documenti rilevanti per il ricorso è assolto con la produzione del fascicolo di parte che li contiene o, per il fascicolo d’ufficio, con il deposito della richiesta di trasmissione.
non potendosi una sentenza penale definitiva sopravvenuta nel corso del giudizio di legittimità addurre dalle parti nemmeno ai sensi dell’art. 372 c.p.c.
Una sentenza penale definitiva sopravvenuta durante il giudizio di cassazione non può essere introdotta dalle parti ai sensi dell’art. 372 c.p.c.
il ricorrente, infatti, non indica nè se la sentenza penale di cui si discorre sia passata in giudicato; nè se sia stata pronunciata all’esito del dibattimento; nè se intenda invocare gli effetti di cui all’art. 654 c.p.p.; nè se si sia costituito parte civile in quel giudizio.
La Corte non decide l’efficacia degli accertamenti penali nel giudizio civile, poiché il ricorrente non ha specificato i presupposti fattuali e processuali necessari per invocare gli effetti dell’art. 654 c.p.p.
Massime di principio
- Il pagamento di un debito altrui può essere eseguito tramite un mandatario. In tal caso, i requisiti dell’art. 1180 c.c. — esistenza del debito, volontà di estinguerlo e spontaneità del pagamento — vanno accertati con riferimento al mandante e non al mandatario che materialmente effettua il pagamento.
- Il pagamento effettuato da un mandatario alla persona e per l’importo indicati dal mandante trova causa nel mandato e non è, per tale sola ragione, un pagamento sine causa.
- La legittimazione a ripetere un pagamento asseritamente indebito eseguito dal mandatario secondo le indicazioni del mandante spetta al mandante. Il mandatario può agire solo se il mandato gli attribuisce tale facoltà e se formula la domanda dichiarando di agire in tale qualità.
- La redazione ridondante o imperfetta di un ricorso per cassazione non ne comporta da sola l’inammissibilità quando le censure risultino comprensibili attraverso l’interpretazione complessiva dell’atto; la contemporanea deduzione di violazione di legge e omesso esame di un fatto decisivo è incompatibile soltanto se le censure si contraddicono logicamente.
- L’onere di indicare e produrre gli atti e i documenti su cui si fonda il ricorso per cassazione può essere assolto mediante la produzione del fascicolo che li contiene e, per gli atti del fascicolo d’ufficio, con il deposito della richiesta di trasmissione.
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