Cassazione Penale, Ordinanza n. 29076/2025 del 06/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi confermato la condanna già pronunciata nei gradi di merito per il reato in materia di stupefacenti e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., non ravvisando assenza di colpa nella causa di inammissibilità.
Esito
Favorevole al resistente (pubblica accusa)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna di primo grado per detenzione/cessione di sostanza stupefacente ai sensi dell'art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990. Ha dedotto: 1) vizio di motivazione e violazione di legge per omessa valutazione di prove decisive a discarico, documentali e testimoniali, nonché travisamento della prova; 2) violazione di legge e difetto di motivazione sul trattamento sanzionatorio, sul riconoscimento dell'ipotesi autonoma di reato, sull'art. 62-bis, 9 e 133 c.p., assumendo erronea applicazione dell'aggravante e mancata concessione del minimo edittale; 3) violazione di legge e difetto di motivazione sulla mancata concessione delle attenuanti generiche e sull'esclusione della recidiva. La Corte ha ritenuto che le censure, pur formalmente incentrate su vizi motivazionali, mirassero in realtà a una diversa ricostruzione del fatto e alla rivalutazione del merito, operazione preclusa in sede di legittimità quando la motivazione di merito sia congrua e non illogica. Ha inoltre rilevato che i motivi su recidiva e attenuanti generiche non risultavano dedotti in appello, con conseguente inammissibilità.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990
Norma incriminatrice posta a base della condanna per condotta illecita in materia di stupefacenti; la sentenza conferma la responsabilità dell'imputato su elementi probatori ritenuti convergenti.
Richiamato dalla difesa per le attenuanti generiche; la Corte rileva l'inammissibilità della censura perché non proposta in appello.
Norma sui criteri di commisurazione della pena: il giudice di merito può motivare anche sinteticamente valorizzando uno o più criteri; il sindacato di legittimità interviene solo in caso di arbitrio o manifesta illogicità.
In caso di inammissibilità del ricorso segue la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
Richiamata per escludere che, nel caso concreto, vi fosse assenza di colpa idonea a evitare la sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono scrutinabili censure che, sotto l'apparente profilo del vizio di motivazione o della violazione di legge, mirino in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio e una diversa ricostruzione del fatto.
- La motivazione del giudice di merito è insindacabile in cassazione quando sia congrua, esauriente e logicamente coerente, anche se il ricorrente dissenta dalla lettura delle prove adottata nei gradi di merito.
- La deduzione di omessa valutazione di prove decisive è inammissibile se la doglianza si risolve nella richiesta di una rivalutazione del compendio probatorio già esaminato dal giudice di merito.
- Ai fini della dosimetria della pena, il giudice può valorizzare anche uno solo dei criteri di cui all'art. 133 c.p., purché dia conto, anche sinteticamente, delle ragioni della scelta; il controllo di legittimità è limitato ai casi di manifesta illogicità o arbitrarietà.
- Le questioni sulle attenuanti generiche e sulla recidiva non dedotte in appello non possono essere introdotte per la prima volta in cassazione.
- L'inammissibilità del ricorso comporta, salvo assenza di colpa, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 616 c.p.p.
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