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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10434/2026 del 18/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva confermato: per Danilo Porcile la custodia cautelare in carcere e per Francesco Scalercio gli arresti domiciliari. Entrambi sono indagati per reati associativi, truffa e reati fiscali (artt. 416, 640-bis, 648-bis, 648-ter c.p.) relativi a un sistema fraudolento per la generazione, trasferimento e monetizzazione di inesistenti crediti d'imposta. Motivi principali del ricorso di Porcile: nullità dell'interrogatorio di garanzia per svolgimento affidato alle parti (art. 291 c.p.p.), illegittima duplicazione/selettività nella copia forense dei dispositivi ( contestazione tra art. 359 e 360 c.p.p.), carenza e vizio di motivazione sulla gravità indiziaria (art. 273 c.p.p.), motivazione meramente adesiva del provvedimento genetico (art. 292 c.p.p.), insufficiente valutazione delle esigenze cautelari e del cosiddetto "tempo silente" (art. 274 c.p.p.). Motivi principali del ricorso di Scalercio: nullità dell'ordinanza genetica per mancata valutazione della documentazione prodotta in sede di interrogatorio (art. 292, comma 2-ter c.p.p.), eccezione di incompetenza territoriale (art. 8 e ss. c.p.p. - competenza rispetto al luogo di commissione del reato più grave), e vizio della motivazione circa le esigenze cautelari (art. 274 c.p.p.), con richiamo al tempo silente e alla personalità professionale dell'indagato.

La decisione

La Corte rigetta entrambi i ricorsi. Per Porcile: il Collegio dichiara infondati tutti i motivi: l'interrogatorio di garanzia svolto con modalità 'dibattimentali' non ha leduto la funzione di garanzia poiché il giudice era presente e ha potuto intervenire; non è stata provata alcuna attività 'selettiva' nella copia forense dei supporti, essendo stata disposta copia integrale; la censura sulla motivazione e sulla valutazione della gravità indiziaria è inammissibile perche' la Cassazione non può rieffettuare valutazioni di merito sulla capacità dimostrativa delle prove; il Tribunale aveva fornito un percorso logico coerente e argomentato, richiamando convergenti elementi probatori (geolocalizzazioni IP, numerose comunicazioni, utilizzo di utenze e veicoli, contatti via whatsapp e mail) che delineavano Porcile come figura apicale nel sodalizio, giustificando la custodia cautelare. Le esigenze cautelari sono state adeguatamente motivate anche in ragione della gravità delle condotte e dei precedenti. Per Scalercio: anche il ricorso è infondato; il Tribunale aveva effettivamente valutato la documentazione prodotta in interrogatorio e motivato sul ruolo e sulle competenze dell'indagato utili al sodalizio; l'eccezione di incompetenza territoriale non può essere decisa in Cassazione senza accertamenti di fatto già compiuti in sede di merito; la valutazione del pericolo cautelare è risultata fondata sulla complessiva responsabilità dell'indagato, precedenti e ruolo nel gruppo, e non è censurabile in sede di legittimità. Conseguenze processuali: rigetto dei ricorsi, condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali (art. 616 c.p.p.), e trasmissione della copia della decisione al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p.; nessuna remissione in libertà dei detenuti.

Norme richiamate

  • artt. 416, 640-bis, 648-bis, 648-ter c.p.

    Reati contestati (associazione a delinquere finalizzata a frodi fiscali, truffa e riciclaggio) attinenti al sistema fraudolento di generazione e commercializzazione di crediti d'imposta fittizi.

  • art. 291 c.p.p. (comma 1-quater)

    Norma richiamata rispetto all'interrogatorio di garanzia: la Corte ha ritenuto che, pur prevedendo il codice domande poste dal giudice, lo svolgimento con modalità contraddittoriali non ne lede la funzione di garanzia se il giudice è presente e attivo.

  • art. 294 c.p.p. comma 4; art. 65 c.p.p. comma 2

    Richiamate per spiegare la funzione e modalità dell'interrogatorio di garanzia e la facoltatività della presenza del pubblico ministero; la Corte ha ritenuto compatibile la presenza del giudice con modalità dibattimentali.

  • art. 359 c.p.p.

    Norma sulle perizie e acquisizioni tecniche; censurata la scelta di non usare la procedura prevista dall'art. 360 per attività 'selettive', ma la Corte ha verificato che era stata ordinata copia integrale e quindi non vi era attività discrezionale selettiva.

  • art. 360 c.p.p.

    Procedura di accertamento tecnico irripetibile e garanzie; invocata dalla difesa ma ritenuta non applicabile dato che non si era trattato di attività selettiva del tecnico.

  • art. 273 c.p.p.

    Norma sulla motivazione e la valutazione degli indizi; la Corte ha richiamato i limiti della cassazione nel riesaminare la capacità dimostrativa degli indizi, valutando solo la congruenza logica della motivazione del giudice del riesame.

  • art. 292 c.p.p.

    Norma sul provvedimento genetico; la Corte ha ritenuto che l'uso della tecnica di incorporazione di parti della richiesta cautelare non costituisca motivazione apparente se gli elementi sono indicati chiaramente.

  • art. 292 c.p.p. comma 2-ter

    Richiamato dai ricorrenti per vizi formali del provvedimento genetico; la Corte ha invece ritenuto che il giudice del riesame avesse considerato la documentazione prodotta in interrogatorio.

  • art. 274 c.p.p.

    Regole sulla valutazione delle esigenze cautelari (pericolo di fuga, inquinamento probatorio, reiterazione): la Corte ha ritenuto che il Tribunale avesse motivato adeguatamente il pericolo cautelare, anche valorizzando gravità dei fatti, ruolo nel sodalizio e precedenti.

  • art. 8 e ss. c.p.p.

    Norme sulla competenza territoriale; la Corte ha osservato che l'eccezione di incompetenza richiede accertamenti di fatto già compiuti dal giudice di merito e non può essere decisa in cassazione se fondandosi su fatti non esaminati.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma che disciplina la condanna alle spese processuali: con il rigetto dei ricorsi le parti sono state condannate al pagamento delle spese.

  • art. 94 disp. att. c.p.p.

    comma 1-ter e comma 1-bis

    Norme sulle comunicazioni agli istituti penitenziari: la Corte ha disposto l'invio della copia della decisione al direttore dell'istituto per gli adempimenti previsti, poiché non è disposta la remissione in libertà.

Massime di principio

  • L'interrogatorio di garanzia mantiene la sua funzione di tutela anche se svolto con modalità contraddittoriali, purché il giudice sia presente e attivo; per impugnare con successo la modalità occorre indicare concretamente il pregiudizio subito.
  • La Cassazione in materia cautelare è limitata a valutare la coerenza logico‑giuridica della motivazione e non può rivedere liberamente la valutazione di merito sulla capacità probatoria degli elementi raccolti.
  • La copia forense di supporti informatici ordinata come copia integrale riduce i rilievi sulla presunta 'selettività' del tecnico; contestazioni di selettività richiedono prove concrete di attività discrezionali del perito.
  • Le eccezioni di incompetenza territoriale, se basate su questioni di fatto non esaminate dai giudici di merito, possono risultare improcedibili in Cassazione: tali eccezioni vanno sollevate tempestivamente nel procedimento di merito.
  • La sussistenza del pericolo cautelare può essere fondata su elementi convergenti e contigui (intercettazioni, geolocalizzazioni IP, uso di utenze e veicoli, comunicazioni) anche in assenza di un accertamento 'assoluto' del singolo atto telematico.
  • Il 'tempo silente' (distanza temporale tra condotta e nuova attività delittuosa) non è automaticamente dirimente: deve essere valutato nel quadro complessivo della personalità, dei precedenti e del ruolo nell'organizzazione.
  • Per ottenere l'annullamento di misure cautelari in sede di legittimità è necessario allegare e dimostrare errori di diritto o gravi carenze motivazionali concretamente identificabili, non semplici contestazioni probatorie o alternative interpretative.

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