Cassazione Penale, Sentenza n. 10434/2026 del 18/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva confermato: per Danilo Porcile la custodia cautelare in carcere e per Francesco Scalercio gli arresti domiciliari. Entrambi sono indagati per reati associativi, truffa e reati fiscali (artt. 416, 640-bis, 648-bis, 648-ter c.p.) relativi a un sistema fraudolento per la generazione, trasferimento e monetizzazione di inesistenti crediti d'imposta. Motivi principali del ricorso di Porcile: nullità dell'interrogatorio di garanzia per svolgimento affidato alle parti (art. 291 c.p.p.), illegittima duplicazione/selettività nella copia forense dei dispositivi ( contestazione tra art. 359 e 360 c.p.p.), carenza e vizio di motivazione sulla gravità indiziaria (art. 273 c.p.p.), motivazione meramente adesiva del provvedimento genetico (art. 292 c.p.p.), insufficiente valutazione delle esigenze cautelari e del cosiddetto "tempo silente" (art. 274 c.p.p.). Motivi principali del ricorso di Scalercio: nullità dell'ordinanza genetica per mancata valutazione della documentazione prodotta in sede di interrogatorio (art. 292, comma 2-ter c.p.p.), eccezione di incompetenza territoriale (art. 8 e ss. c.p.p. - competenza rispetto al luogo di commissione del reato più grave), e vizio della motivazione circa le esigenze cautelari (art. 274 c.p.p.), con richiamo al tempo silente e alla personalità professionale dell'indagato.
La decisione
La Corte rigetta entrambi i ricorsi. Per Porcile: il Collegio dichiara infondati tutti i motivi: l'interrogatorio di garanzia svolto con modalità 'dibattimentali' non ha leduto la funzione di garanzia poiché il giudice era presente e ha potuto intervenire; non è stata provata alcuna attività 'selettiva' nella copia forense dei supporti, essendo stata disposta copia integrale; la censura sulla motivazione e sulla valutazione della gravità indiziaria è inammissibile perche' la Cassazione non può rieffettuare valutazioni di merito sulla capacità dimostrativa delle prove; il Tribunale aveva fornito un percorso logico coerente e argomentato, richiamando convergenti elementi probatori (geolocalizzazioni IP, numerose comunicazioni, utilizzo di utenze e veicoli, contatti via whatsapp e mail) che delineavano Porcile come figura apicale nel sodalizio, giustificando la custodia cautelare. Le esigenze cautelari sono state adeguatamente motivate anche in ragione della gravità delle condotte e dei precedenti. Per Scalercio: anche il ricorso è infondato; il Tribunale aveva effettivamente valutato la documentazione prodotta in interrogatorio e motivato sul ruolo e sulle competenze dell'indagato utili al sodalizio; l'eccezione di incompetenza territoriale non può essere decisa in Cassazione senza accertamenti di fatto già compiuti in sede di merito; la valutazione del pericolo cautelare è risultata fondata sulla complessiva responsabilità dell'indagato, precedenti e ruolo nel gruppo, e non è censurabile in sede di legittimità. Conseguenze processuali: rigetto dei ricorsi, condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali (art. 616 c.p.p.), e trasmissione della copia della decisione al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p.; nessuna remissione in libertà dei detenuti.
Norme richiamate
artt. 416, 640-bis, 648-bis, 648-ter c.p.
Reati contestati (associazione a delinquere finalizzata a frodi fiscali, truffa e riciclaggio) attinenti al sistema fraudolento di generazione e commercializzazione di crediti d'imposta fittizi.
art. 291 c.p.p. (comma 1-quater)
Norma richiamata rispetto all'interrogatorio di garanzia: la Corte ha ritenuto che, pur prevedendo il codice domande poste dal giudice, lo svolgimento con modalità contraddittoriali non ne lede la funzione di garanzia se il giudice è presente e attivo.
art. 294 c.p.p. comma 4; art. 65 c.p.p. comma 2
Richiamate per spiegare la funzione e modalità dell'interrogatorio di garanzia e la facoltatività della presenza del pubblico ministero; la Corte ha ritenuto compatibile la presenza del giudice con modalità dibattimentali.
Norma sulle perizie e acquisizioni tecniche; censurata la scelta di non usare la procedura prevista dall'art. 360 per attività 'selettive', ma la Corte ha verificato che era stata ordinata copia integrale e quindi non vi era attività discrezionale selettiva.
Procedura di accertamento tecnico irripetibile e garanzie; invocata dalla difesa ma ritenuta non applicabile dato che non si era trattato di attività selettiva del tecnico.
Norma sulla motivazione e la valutazione degli indizi; la Corte ha richiamato i limiti della cassazione nel riesaminare la capacità dimostrativa degli indizi, valutando solo la congruenza logica della motivazione del giudice del riesame.
Norma sul provvedimento genetico; la Corte ha ritenuto che l'uso della tecnica di incorporazione di parti della richiesta cautelare non costituisca motivazione apparente se gli elementi sono indicati chiaramente.
Richiamato dai ricorrenti per vizi formali del provvedimento genetico; la Corte ha invece ritenuto che il giudice del riesame avesse considerato la documentazione prodotta in interrogatorio.
Regole sulla valutazione delle esigenze cautelari (pericolo di fuga, inquinamento probatorio, reiterazione): la Corte ha ritenuto che il Tribunale avesse motivato adeguatamente il pericolo cautelare, anche valorizzando gravità dei fatti, ruolo nel sodalizio e precedenti.
Norme sulla competenza territoriale; la Corte ha osservato che l'eccezione di incompetenza richiede accertamenti di fatto già compiuti dal giudice di merito e non può essere decisa in cassazione se fondandosi su fatti non esaminati.
Norma che disciplina la condanna alle spese processuali: con il rigetto dei ricorsi le parti sono state condannate al pagamento delle spese.
comma 1-ter e comma 1-bis
Norme sulle comunicazioni agli istituti penitenziari: la Corte ha disposto l'invio della copia della decisione al direttore dell'istituto per gli adempimenti previsti, poiché non è disposta la remissione in libertà.
Massime di principio
- L'interrogatorio di garanzia mantiene la sua funzione di tutela anche se svolto con modalità contraddittoriali, purché il giudice sia presente e attivo; per impugnare con successo la modalità occorre indicare concretamente il pregiudizio subito.
- La Cassazione in materia cautelare è limitata a valutare la coerenza logico‑giuridica della motivazione e non può rivedere liberamente la valutazione di merito sulla capacità probatoria degli elementi raccolti.
- La copia forense di supporti informatici ordinata come copia integrale riduce i rilievi sulla presunta 'selettività' del tecnico; contestazioni di selettività richiedono prove concrete di attività discrezionali del perito.
- Le eccezioni di incompetenza territoriale, se basate su questioni di fatto non esaminate dai giudici di merito, possono risultare improcedibili in Cassazione: tali eccezioni vanno sollevate tempestivamente nel procedimento di merito.
- La sussistenza del pericolo cautelare può essere fondata su elementi convergenti e contigui (intercettazioni, geolocalizzazioni IP, uso di utenze e veicoli, comunicazioni) anche in assenza di un accertamento 'assoluto' del singolo atto telematico.
- Il 'tempo silente' (distanza temporale tra condotta e nuova attività delittuosa) non è automaticamente dirimente: deve essere valutato nel quadro complessivo della personalità, dei precedenti e del ruolo nell'organizzazione.
- Per ottenere l'annullamento di misure cautelari in sede di legittimità è necessario allegare e dimostrare errori di diritto o gravi carenze motivazionali concretamente identificabili, non semplici contestazioni probatorie o alternative interpretative.
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