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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33025/2023 del 28/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Chiocca impugnava la conferma della condanna per malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-bis c.p.) sostenendo, in sintesi: 1) assenza del dolo della distrazione del contributo perché egli aveva equivocato sul contenuto del bando e dunque la sua condotta sarebbe stata colposa; 2) illegittimità della confisca disposta (sia diretta che per equivalente) alla luce dell'art. 322-ter c.p. e della giurisprudenza delle Sezioni Unite, nonché della diversa quantificazione del danno dalla Corte dei conti (10.000 euro) rispetto alla confisca (40.000 euro); 3) inapplicabilità dell'art. 578-bis c.p.p. e, per effetto della prescrizione sopravvenuta, impossibilità di mantenere la confisca per equivalente, atteso che la norma non era vigente al momento del fatto o del compimento dell'impiego dei beni.

La decisione

La Corte ha accolto parzialmente il ricorso: ha annullato la statuizione relativa alla confisca per equivalente, ritenendola inapplicabile nel caso di specie; ha invece confermato la confisca diretta del profitto del reato (in particolare i titoli e la polizza vita per gli importi indicati e il denaro rinvenuto nella disponibilità dell'imputato) fino a concorrenza di 40.000 euro. I motivi sulla mancanza del dolo sono stati ritenuti infondati: la Corte ha confermato che gli impegni sottoscritti dall'imputato nel modulo di adesione e nella dichiarazione sostitutiva dimostrano la consapevolezza del vincolo di destinazione e costituiscono prova della volontà dolosa di distrarre il contributo. Quanto alla confisca per equivalente, la Corte ha richiamato l'orientamento delle Sezioni Unite che impedisce la confisca per equivalente quando la prescrizione è intervenuta e la disposizione applicabile (art. 578-bis c.p.p.) non poteva retroagire; per converso la confisca diretta del profitto è stata ritenuta ammissibile anche in presenza della prescrizione, nella misura in cui sussisteva una precedente pronuncia di condanna e l'accertamento di responsabilità restava confermato nei gradi successivi.

Norme richiamate

  • art. 316-bis cod. pen.

    Norma che incrimina la malversazione di erogazioni pubbliche; la Corte ha ritenuto integrati tutti gli elementi costitutivi, inclusa la volontà di distrarre il contributo dallo scopo pubblico, sulla base degli impegni formali sottoscritti dall'imputato.

  • art. 322-ter cod. pen.

    Disciplina la confisca del prezzo o del profitto del reato. La Corte ha applicato la confisca diretta del profitto riqualificando come tali i titoli e la polizza vita acquistati con il contributo e il denaro rinvenuto, ritenendo compatibile l'ablazione diretta con la normativa vigente al momento del fatto.

  • art. 240 cod. pen. (commi 1 e 2)

    Richiamato in relazione alla confisca obbligatoria (prezzo del reato); la Corte ha distinto la confisca diretta e quella per equivalente e richiamato la giurisprudenza che equipara, sul piano funzionale, prezzo e profitto.

  • art. 578-bis cod. proc. pen.

    Norma che disciplina la statuizione sull'impugnazione riguardo alla confisca in caso di prescrizione. La Corte ha ritenuto che la disciplina non possa essere applicata retroattivamente per giustificare una confisca per equivalente relativa a fatti anteriori all'entrata in vigore della norma, e quindi ha annullato la confisca per equivalente.

  • legge 6 novembre 2012, n. 190 (art. 1, comma 75, lettera o))

    Modifica che ha esteso il campo d'azione della confisca per equivalente includendo il profitto; la Corte ha chiarito che tale interpolazione riguarda soprattutto la confisca per equivalente e ha richiamato l'interpretazione delle Sezioni Unite sul rapporto tra prezzo e profitto.

  • d.lgs. 1 marzo 2018, n. 21 e legge 9 gennaio 2019, n. 3

    Riferimenti normativi relativi all'introduzione e all'estensione di disposizioni sull'impugnazione e la confisca (in particolare art. 578-bis); la Corte ha valutato la non retroattività di tali novità nella parte in cui avrebbero legittimato la confisca per equivalente dopo prescrizione.

  • Sezioni Unite, sentenza Lucci (Sez. U., 26/06/2015)

    Giurisprudenza di riferimento che ha definito i rapporti tra confisca del prezzo e del profitto e ha affermato la possibilità, in determinate condizioni, di disporre confisca anche in presenza di prescrizione, purché sussista precedente pronuncia di condanna e accertamento rimasto immutato nei gradi successivi; la Corte ha fatto leva su questi principi per ammettere la confisca diretta del profitto.

  • Sezioni Unite, sentenza Esposito (Sez. U., 29/09/2022, dep. 2023)

    Richiamata per il principio secondo cui l'art. 578-bis ha natura sostanziale e non può essere applicato retroattivamente a fatti commessi prima della sua entrata in vigore; la Corte l'ha utilizzata per motivare l'annullamento della confisca per equivalente.

Massime di principio

  • La confisca diretta del profitto del reato può essere disposta anche se il reato è estinto per prescrizione, purché vi sia stata una precedente pronuncia di condanna e gli accertamenti sulla responsabilità e sulla natura del bene da confiscare restino sostanzialmente inalterati nei gradi successivi.
  • La confisca per equivalente ha una componente sanzionatoria e, quando la norma che ne disciplina l'applicazione non era vigente al momento del fatto, non può essere retroattivamente utilizzata per mantenere un'ablazione patrimoniale dopo la prescrizione.
  • La sottoscrizione di impegni formali nell'istanza per il contributo (modulo di adesione, dichiarazioni sostitutive) costituisce prova rilevante della consapevolezza del vincolo di destinazione e può sfociare nella qualificazione della condotta come dolosa anche con riferimento a soggetti poco scolarizzati.
  • La quantificazione del danno erariale in sede contabile (Corte dei conti) è distinta dalla determinazione del profitto del reato ai fini penali: la confisca mira a sterilizzare il profitto, non a reintegrare l'ente erogatore secondo i criteri del giudice contabile.
  • In casi simili è fondamentale differenziare la valutazione della responsabilità penale (dolo vs. colpa), la natura degli atti formali sottoscritti dall'interessato e la cronologia dell'entrata in vigore delle norme processuali che incidono sulle misure ablative, perché queste determinano la possibilità di disporre confische dirette o per equivalente.

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