Cassazione Civile, Ordinanza n. 20247/2023 del 14/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (mutuatario)
La controversia
Un soggetto aveva stipulato un contratto di mutuo per euro 12.621,77, da rimborsare tramite cessione del quinto della pensione, connesso a una polizza assicurativa sulla vita a copertura del rischio morte del mutuatario. In giudizio chiedeva l'accertamento dell'usurarietà degli interessi pattuiti e la condanna dei convenuti alle restituzioni; in subordine domandava il risarcimento dei danni patrimoniali e morali per responsabilità extracontrattuale. Il Tribunale aveva escluso la legittimazione passiva di una società mandataria e rigettato le domande verso la banca; la Corte d'appello aveva confermato il rigetto, ritenendo che, ai fini dell'usura oggettiva, non dovessero computarsi i costi della polizza assicurativa nel confronto tra tasso pattuito e tasso soglia, perché le istruzioni della Banca d'Italia dell'epoca non li includevano. Il ricorrente ha denunciato violazione degli artt. 1815, comma 1, c.c. e 2 L. n. 108/1996, sostenendo che il costo della polizza, essendo inerente e collegato alla concessione del credito, doveva essere incluso nel calcolo del tasso effettivo complessivo e quindi nella verifica del superamento della soglia usuraria.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo fondato il rilievo secondo cui, ai fini della verifica dell'usurarietà di un mutuo, devono essere computate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore quando siano collegate alla concessione del credito. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte territoriale per un nuovo esame e per la regolazione delle spese. Gli altri motivi sono stati assorbiti.
Norme richiamate
richiamato dal ricorrente come norma violata in relazione alla disciplina dell'usura nel contratto di mutuo; la Corte lo esamina in combinazione con la normativa speciale sull'usura e con il principio di calcolo omnicomprensivo dei costi collegati al credito.
richiamato per la disciplina del tasso soglia e del calcolo dell'usura oggettiva; la Corte afferma che la verifica va condotta secondo i criteri legali, senza attribuire valore vincolante alle istruzioni amministrative in contrasto con la definizione normativa.
"per la determinazione del tasso di interessi si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito"
la disposizione è assunta come criterio centrale e prevalente per la nozione di costo rilevante ai fini usurari; vanno quindi computate anche le spese assicurative collegate al finanziamento.
la sua formulazione omnicomprensiva impone di considerare tutti i costi inerenti alla concessione del credito; le istruzioni della Banca d'Italia non possono restringerne la portata.
Massime di principio
- Ai fini della verifica dell'usurarietà di un contratto di finanziamento, devono essere inclusi nel costo del credito tutti gli oneri economici collegati alla concessione del prestito, comprese le spese di assicurazione sostenute dal debitore quando risultino funzionalmente connesse all'erogazione.
- Il collegamento della spesa assicurativa al credito può essere provato con qualunque mezzo di prova ed è normalmente presunto quando la spesa e l'erogazione del mutuo siano contestuali.
- Le istruzioni della Banca d'Italia e i decreti di rilevazione del TEGM hanno rilievo amministrativo e non possono derogare alla nozione legale di usura dettata dall'art. 644, comma 4, c.p.; l'eventuale omissione di una voce di costo nei parametri amministrativi non esclude la sua rilevanza nel rapporto concreto.
- La comparazione ai fini dell'usura deve avvenire tra grandezze omogenee, ma senza artificiosamente scorporare costi che, secondo la legge, fanno parte del costo complessivo del credito.
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