Cassazione Civile, Ordinanza n. 28304/2023 del 09/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente creditore)
La controversia
La parte privata aveva promosso giudizio contro l'agente della riscossione e l'ente creditore per ottenere l'annullamento di alcune cartelle di pagamento, deducendo la mancata regolare notificazione. Dopo che il Giudice di pace aveva dichiarato la domanda inammissibile, il Tribunale di Roma, in riforma, aveva accolto l'impugnazione delle cartelle e aveva liquidato le spese del doppio grado ponendole a carico del solo agente della riscossione. In Cassazione la ricorrente ha censurato esclusivamente la liquidazione delle spese, denunciando violazione dell'art. 4 del D.M. 55/2014, dell'art. 2233, comma 2, c.c. e dell'art. 111 Cost., sostenendo che il Tribunale non avesse rispettato i parametri medi della tariffa forense e, in subordine, neppure i minimi tariffari.
La decisione
La Corte ha ritenuto il motivo in parte infondato e in parte inammissibile. Ha affermato che, in tema di liquidazione delle spese processuali dopo il D.M. 55/2014, non esiste un vincolo legale a utilizzare i valori medi, essendo sufficiente che il giudice resti tra minimo e massimo della tariffa, salvo motivazione se si discosti ulteriormente. Ha inoltre verificato che, nel caso concreto, la liquidazione del primo grado coincideva con i minimi tariffari e quella del secondo grado era comunque superiore ai minimi. La censura è stata reputata inammissibile nella parte in cui non indicava in modo specifico, con puntuale richiamo agli atti, quali attività istruttorie o di trattazione avessero avuto luogo in appello e potessero incidere sulla tariffa applicabile. Il ricorso è quindi stato rigettato; le spese di legittimità sono state integralmente compensate tra le parti costituite e la Corte ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 4 D.M. 10 marzo 2014 n. 55
art. 4, comma 5, lettere a), b), c) e d)
Nella liquidazione degli onorari il giudice deve collocarsi entro i parametri minimi e massimi; i valori medi non sono obbligatori. L'eventuale scostamento ulteriore richiede specifica motivazione controllabile.
Richiamato quale parametro per la determinazione del compenso professionale, in combinazione con il D.M. 55/2014.
art. 111 Cost.
Richiamato a sostegno della censura sulla correttezza e controllabilità della liquidazione delle spese.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
La censura è inammissibile se non indica specificamente gli atti processuali rilevanti e i concreti termini delle attività processuali assunte a base del motivo.
Richiamato per la trattazione in camera di consiglio.
Richiamato per la trattazione camerale e per le memorie depositate dalla ricorrente.
art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
In caso di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, sussistono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- In tema di liquidazione delle spese processuali secondo il D.M. 55/2014, il giudice non è vincolato ai valori medi, ma deve soltanto determinare il compenso entro la forbice tra minimo e massimo tariffario; la motivazione diventa necessaria quando si operano ulteriori scostamenti rispetto ai parametri ordinari.
- La denuncia di violazione dei parametri tariffari è inammissibile se il ricorso non indica in modo specifico, con puntuale richiamo agli atti, quali attività processuali siano state effettivamente svolte e come esse incidano sulla fase tariffaria considerata.
- La censura sul superamento dei minimi tariffari non può essere accolta se la liquidazione effettuata dal giudice risulta, in concreto, pari ai minimi o comunque superiore ad essi in relazione alle fasi processuali riconosciute.
- La compensazione delle spese del giudizio di legittimità può essere disposta quando l'impugnazione non sia rivolta contro l'unica parte costituita che abbia resistito e quando ricorrano motivi sufficienti apprezzati dal giudice di legittimità.
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