Cassazione Civile, Ordinanza n. 28448/2022 del 30/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per difetto di valida procura speciale, mancando la certificazione, da parte del difensore, della posteriorità della data di rilascio rispetto alla comunicazione del decreto impugnato. Non sono state liquidate spese perché il Ministero non ha svolto difese. È stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Esito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il Tribunale aveva rigettato la domanda di un cittadino nigeriano volta ad ottenere, in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato, in subordine la protezione sussidiaria e, ulteriormente subordinata, il permesso di soggiorno per motivi umanitari. Il richiedente proponeva ricorso per cassazione con due motivi avverso il decreto del Tribunale di Lecce. La Corte, però, ha rilevato d'ufficio che la procura speciale apposta in calce al ricorso non rispettava il requisito richiesto per i ricorsi in materia di protezione internazionale ex art. 35-bis, comma 13, d.lgs. 25/2008: il difensore aveva autenticato la firma ma non aveva certificato in modo espresso che la data di rilascio della procura fosse successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato. Per tale omissione, il ricorso è stato dichiarato inammissibile senza esame dei motivi di merito.
Norme richiamate
art. 35-bis, comma 13, d.lgs. n. 25/2008
requiring the special appeal proxy to be certified as post-dating communication of the impugned decision
nei ricorsi per cassazione in materia di protezione internazionale la procura speciale deve contenere espressamente l'indicazione della data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e il difensore deve certificare tale posteriorità, oltre all'autenticità della sottoscrizione
costituiscono il parametro ordinario rispetto al quale l'art. 35-bis, comma 13, introduce una disciplina speciale per la procura al ricorso per cassazione
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
in caso di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
parametro per la determinazione dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato
Corte cost. n. 13/2022
ha ritenuto non contrastante con la Costituzione e con le fonti sovranazionali il requisito, interpretato dalle Sezioni Unite, della certificazione della data di rilascio della procura speciale nei ricorsi ex art. 35-bis d.lgs. 25/2008
Cass. S.U. n. 15177/2021
ha interpretato l'art. 35-bis, comma 13, d.lgs. 25/2008 nel senso che la procura speciale al ricorso per cassazione deve recare la data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e la certificazione del difensore anche su tale posteriorità
Massime di principio
- Nei ricorsi per cassazione avverso i provvedimenti resi in materia di protezione internazionale, la procura speciale deve rispettare un requisito formale rafforzato: non basta l'autenticazione della firma del conferente, ma occorre anche la certificazione espressa della posteriorità della data di rilascio rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato.
- L'omessa certificazione della data della procura speciale determina l'inammissibilità del ricorso, senza che il giudice possa superare il vizio tramite interpretazioni sostanzialistiche o equipollenti documentali.
- La disciplina speciale dell'art. 35-bis, comma 13, d.lgs. 25/2008 si distingue dalle regole ordinarie sulla procura alle liti e impone un controllo formale rigoroso sulla validità dell'atto introduttivo in cassazione.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e la parte intimata non svolge difese, non vi è luogo a pronuncia sulle spese di lite; resta però applicabile, se dovuto, l'ulteriore contributo unificato previsto dalla normativa processuale.
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