Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9181/2024 del 04/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato in Cassazione la sentenza del giudice del rinvio che, dopo l'esclusione della circostanza aggravante della transnazionalità (art.4 L.146/2006) aveva rideterminato la pena; deduceva un unico motivo di cassazione per violazione dell'art.606, comma 1, lett. e) ed e) c.p.p. in relazione all'art.597, comma 5 c.p.p., lamentando che il giudice del rinvio non avesse valutato d'ufficio la possibilità di concedere le circostanze attenuanti generiche alla luce della ridotta gravità del fatto conseguente all'esclusione dell'aggravante.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i punti già decisi dalla Corte di cassazione nelle precedenti pronunce fossero preclusi al nuovo riesame ai sensi dell'art.628, comma 2 c.p.p.; in particolare, la pronuncia aveva già ritenuto congrua la motivazione dei giudici di merito in ordine alla responsabilità del ricorrente e al diniego delle attenuanti generiche. Conseguentemente il ricorso non è stato esaminato nel merito e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali (con richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n.186/2000 circa l'assenza di elementi per ravvisare colpa nella proposizione del ricorso).

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 309/1990 (Testo Unico stupefacenti), art. 74, commi 1, 2 e 3

    art. 74 commi 1, 2 e 3 d.P.R. n. 309/1990

    Norma di riferimento per i reati di traffico e detenzione di stupefacenti; la responsabilità per i fatti descritti è stata ricostruita sulla base degli elementi probatori relativi alle condotte di importazione, detenzione e cessione di cocaina.

  • Legge n.146/2006, art.4

    art.4 I. n. 146/2006 (circostanza aggravante della transnazionalità)

    La circostanza aggravante era stata contestata ma poi esclusa dal giudice del rinvio; l'esclusione ha comportato la rideterminazione della pena ma non ha reso ammissibile il nuovo riesame di questioni già decise dalla Corte di cassazione.

  • Codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. e) ed e)

    art.606, comma 1, lett. e) / ed e)

    Articolo invocato dal ricorrente come vizio di motivazione e omesso esame di circostanze rilevanti; la Corte ha ritenuto però il motivo inammissibile per preclusione di questioni già decise.

  • Codice di procedura penale, art. 597, comma 5

    art.597, comma 5, cod. proc. pen.

    Norma richiamata dal ricorrente nel motivo; nonostante il richiamo, la Corte ha ritenuto che la questione dedotta fosse preclusa dalla pronuncia di annullamento e dalle decisioni già rese.

  • Codice di procedura penale, art. 628, comma 2

    art.628, comma 2, cod. proc. pen.

    Fondamento della declaratoria d'inammissibilità: il giudizio di rinvio è limitato ai punti che la Corte di cassazione ha annullato e non può essere riaperto su questioni già definite dalla stessa Corte.

  • Art. 62-bis c.p. e modifica D.L. 23/05/2008, n.92 conv. L. 24/07/2008, n.125

    modifica art.62-bis, D.L. 23 maggio 2008, n.92, conv. L.125/2008

    Richiesta interpretativa sui criteri per riconoscere le attenuanti generiche: la Corte ha richiamato l'orientamento secondo cui, dopo la modifica, non è più sufficiente lo stato di incensuratezza per ottenere la diminuente; servono elementi positivi che giustifichino la concessione.

  • Sentenza Corte costituzionale n.186/2000

    Sent. Corte cost. 13 giugno 2000, n.186

    Richiamata in materia di condanna alle spese per ricorsi inammissibili: la Corte ha ritenuto che non sussistessero elementi per ritenere che il ricorso fosse proposto con colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, pur confermando la condanna alle spese processuali.

Massime di principio

  • Nei procedimenti di rinvio disposti dalla Corte di cassazione (art.628 c.p.p.) il giudice del rinvio può esaminare solo le questioni effettivamente riordinate dall'annullamento: questioni già definite dalla Corte di cassazione non possono essere rinnovate e possono determinare l'inammissibilità del ricorso.
  • L'esclusione di una circostanza aggravante comporta la rideterminazione della pena, ma non obbliga il giudice del rinvio ad accogliere automaticamente richieste già valutate e rigettate in precedenti passaggi processuali senza nuovi elementi decisivi.
  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimo se manca prova di elementi positivi a favore dell'imputato; dopo la modifica dell'art.62-bis, lo stato di incensuratezza non è più, da solo, sufficiente per ottenere la diminuente.
  • L'uso di documenti d'identità falsi e la segnalazione quale membro di organizzazioni criminali straniere sono elementi concreti che possono rafforzare il convincimento del giudice sulla partecipazione a reati associativi e giustificare restrizioni nella concessione di attenuanti.
  • I motivi di cassazione che riproducono censure già esaminate e rigettate in precedenti pronunce sono, nella prassi, frequentemente dichiarati inammissibili per preclusione: è necessario dedurre elementi nuovi o non già decisi dalla Corte di legittimità.
  • Nel valutare l'ammissibilità del ricorso per cassazione occorre considerare sia i limiti del giudizio di rinvio sia la giurisprudenza consolidata sulla motivazione del diniego delle attenuanti; le doglianze strettamente ricollegate a decisioni già prese dalla Corte di cassazione difficilmente superano il vaglio di ammissibilità.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.