Cassazione Civile, Ordinanza n. 02546/2026 del 05/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce da un rapporto di conto corrente bancario, nell'ambito del quale la società correntista aveva agito per ottenere, in sintesi, la produzione della documentazione bancaria, la declaratoria di nullità/inefficacia della capitalizzazione degli interessi, la dichiarazione di usurarietà dei tassi applicati, la rideterminazione del saldo e la condanna della banca alla restituzione delle somme indebitamente percepite, oltre al risarcimento dei danni asseritamente derivati dall'illegittima applicazione di interessi e dalla conseguente necessità di ricorrere ad altri finanziamenti. In appello la banca aveva ottenuto la riforma della decisione di primo grado quanto al saldo del conto; la società correntista ha quindi proposto ricorso per cassazione con sei motivi: 1) motivazione apparente della sentenza d'appello per rinvio per relationem senza esame delle difese; 2) omessa considerazione della natura delle rimesse ai fini della prescrizione dei crediti; 3) erronea ritenuta inammissibilità della domanda di ripetizione delle somme su conto ancora in essere; 4) erronea applicazione dell'art. 345 c.p.c. per la produzione in appello di una consulenza tecnica di parte; 5) erronea esclusione del contraddittorio sui contratti di prestito d'uso in oro richiamati nella CTU; 6) erronea ritenuta mancanza di prova del danno e del nesso causale rispetto alle domande risarcitorie.
La decisione
La Corte di cassazione non è entrata nel merito dei motivi e ha dichiarato inammissibile il ricorso. La ragione decisiva è processuale: il ricorso è risultato privo di una esposizione dei fatti di causa idonea a rendere comprensibile la vicenda sostanziale e processuale, in violazione dell'art. 366, n. 3, c.p.c. Secondo la Corte, la narrazione contenuta nell'atto non consentiva di comprendere le domande originarie, il contenuto della sentenza di primo grado, le ragioni dell'appello e l'oggetto effettivo della controversia; pertanto i motivi non erano scrutinabili. Conseguentemente, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese e applicazione delle ulteriori statuizioni sanzionatorie richiamate in dispositivo, oltre al raddoppio del contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
richiamato nel contesto della proposta di definizione accelerata e della richiesta di fissazione dell'udienza; non è norma decisiva sul merito, ma sul rito camerale
richiede un'esposizione dei fatti di causa chiara e completa, comprensiva delle domande, delle vicende di primo grado e del contenuto della sentenza impugnata; la sua mancanza comporta inammissibilità del ricorso
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
richiamato nei motivi come parametro di censura per violazioni di legge sostanziale o processuale
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
richiamato nel primo motivo in relazione al vizio di motivazione apparente e di nullità della sentenza
art. 111 Cost.
richiamato a supporto della dedotta motivazione apparente della sentenza di appello
richiamato nel primo motivo con riferimento al preteso difetto di corrispondenza tra chiesto e pronunciato
richiamato nel primo motivo come parametro di legalità della decisione
richiamato per la dedotta carenza motivazionale della sentenza impugnata
richiamato per contestare la dichiarata inammissibilità della produzione della consulenza tecnica di parte in appello
applicato in dispositivo per le conseguenze sanzionatorie e il pagamento di una somma ulteriore
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto
richiamato nel racconto dei motivi originari di merito come base per la dedotta usurarietà degli interessi e la non debenza degli interessi stessi
richiamato nel racconto dei motivi originari come parametro per il ricalcolo del tasso applicabile
richiamato nelle richieste istruttorie originarie per ottenere l'ordine di esibizione della documentazione bancaria
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione l'esposizione sommaria dei fatti di causa deve essere autonoma, intelligibile e completa in relazione alla decisione impugnata; non è sufficiente una narrazione frammentaria o meramente assertiva dei motivi.
- La mancanza di una chiara ricostruzione delle domande di primo grado, delle difese, della sentenza impugnata e delle ragioni dell'appello impedisce alla Corte di legittimità di verificare la fondatezza delle censure e determina l'inammissibilità del ricorso.
- Il requisito dell'art. 366, n. 3, c.p.c. non può essere surrogato dall'esame dei singoli motivi né dalla consultazione di altri atti processuali: il ricorso deve essere autosufficiente quanto alla vicenda processuale rilevante.
- Quando il ricorso non consente di comprendere neppure l'oggetto sostanziale della controversia, le doglianze di merito e di rito restano non scrutinabili indipendentemente dalla loro astratta consistenza.
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