Cassazione Penale, Sentenza n. 31672/2024 del 02/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la conferma di condanna per cessione di cocaina (ipotesi lieve ex art. 73 d.P.R. 309/1990, comma 5), deducendo: 1) errata valutazione della prova e insufficiente accertamento della finalità di spaccio alla luce delle perquisizioni; 2) valutazione errata circa la destinazione/uso delle scatoline metalliche rinvenute e la possibile detenzione per uso personale; 3) mancato riconoscimento della continuazione con analogo reato per cui era già stato condannato, per mancanza di valutazione di un disegno criminoso unitario; 4) mancata concessione delle attenuanti generiche e difetto di motivazione sullo scostamento dal minimo edittale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile (aspecifico e manifestamente infondato). Sul primo e secondo motivo ha ritenuto che il ricorrente non si sia confrontato con la motivazione congiunta di primo e secondo grado: la condanna era fondata su dichiarazioni dell'acquirente, sulla diretta visione dello scambio da parte della polizia e su elementi oggettivi ritrovati (involucri/dosi, scatoline metalliche usate per occultare stupefacente, somma contante di €1.595 divisa in tagli diversi), idonei a sostenere la finalità di cessione. Sul terzo motivo (continuazione) il ricorso è stato respinto come aspecifico: la Corte d'appello aveva dimostrato l'assenza di un progetto criminoso unitario, atteso il significativo intervallo temporale (circa due anni) e la mancanza di elementi probatori di una ideazione originaria e unitaria. Sul quarto motivo (attenuanti/pena) la Cassazione ha ritenuto che la motivazione del giudice di merito non fosse manifestamente illogica: lo scostamento modesto dal minimo edittale è stato adeguatamente motivato con indici di pericolosità e reiterazione, e il diniego delle attenuanti generiche è fondato su elementi ritenuti decisivi. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria di €3.000.
Norme richiamate
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73
La Corte d'appello aveva riconosciuto l'ipotesi lieve prevista dal comma 5; la Cassazione non ha censurato tale qualificazione di fattispecie sostanziale.
Disp. att. cod. proc. pen., art. 173
Norma richiamata dal ricorrente per la formulazione dei motivi; la Cassazione rileva che i motivi devono essere specifici e confrontarsi con la motivazione delle due sentenze di merito.
codice di procedura penale, art. 192
Il ricorrente invocava violazioni legate alla valutazione della prova; la Corte ha precisato che non è ammesso usare l'art. 192 per eludere i limiti di ammissibilità delle doglianze previsti dall'art. 606 c.1 lett. e).
codice di procedura penale, art. 606
Richiama i limiti di ammissibilità dei motivi di cassazione sul vizio di motivazione: il ricorrente deve confrontarsi con il testo del provvedimento impugnato e con altri atti indicati; la mancanza di tale confronto ha reso i motivi aspecifici.
Norma richiamata in relazione alla continuazione: per riconoscere la continuazione serve la dimostrazione di un'ideazione unitaria originaria degli illeciti, non la mera reiterazione o somiglianza.
Richiamato in relazione alla determinazione della pena e alle attenuanti: la Corte ha ritenuto che la valutazione del giudice di merito sulla congruità della pena e sul diniego delle attenuanti rientri nella sua discrezionalità, purché motivata e non manifestamente illogica.
Richiamata per spiegare come il giudice di merito possa valutare elementi sintomatici ai fini delle attenuanti; la Cassazione osserva che non è necessario esaminare tutte le deduzioni difensive, bastando l'indicazione degli elementi ritenuti preponderanti.
Massime di principio
- Quando esistono due sentenze conformi (tribunale e corte d'appello) la Cassazione richiede al ricorrente un confronto puntuale con entrambe le motivazioni: limitarsi a riproporre le stesse doglianze già sollevate in appello rende il motivo aspecifico e inammissibile.
- La prova della cessione di stupefacente può essere adeguatamente supportata da: dichiarazioni dell'acquirente, osservazione diretta dello scambio da parte della polizia e riscontri oggettivi (dosi già confezionate, strumenti per occultare lo stupefacente e denaro contante diviso in tagli). Tali elementi, presi insieme, legittimano la valutazione della finalità di spaccio.
- Per ottenere il riconoscimento della continuazione è necessario provare una progettazione originaria e unitaria degli illeciti; la semplice contiguità temporale o l'identità del tipo di reato non sono sufficienti.
- Il diniego delle attenuanti generiche e la determinazione della pena sono materie di valutazione discrezionale del giudice di merito: la Cassazione interviene solo se la motivazione è mancante o manifestamente illogica o se c'è un macroscopico scostamento dal minimo edittale non motivato.
- Non è ammissibile in Cassazione trasformare questioni di valutazione della prova in profili processuali richiamando norme procedurali in modo generico; bisogna indicare con precisione i vizi dedotti e i documenti/atti che li comprovano.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 2 ago 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 31619/2024 del 02/08/2024
- Sentenza penale · 2 ago 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 31660/2024 del 02/08/2024
- Sentenza penale · 2 ago 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 31663/2024 del 02/08/2024
- Sentenza penale · 2 ago 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 31665/2024 del 02/08/2024
- Sentenza penale · 2 ago 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 31666/2024 del 02/08/2024
- Sentenza penale · 2 ago 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 31668/2024 del 02/08/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →