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Sentenza

Sentenza del 10/05/2019 n. 12444 - Corte di Cassazione

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - GAS ED ENERGIA ELETTRICA (IMPOSTA DI CONSUMO SUL) Addizionale all'imposta di consumo di energia elettrica - Energia autoprodotta ed utilizzata per uso proprio - Esenzione - Applicabilità - Energia proveniente da consorzio autoproduttore e utilizzata da imprese aderenti al consorzio - Esenzione - Esclusione.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente contestava l'avviso di pagamento relativo alla maggiore imposta erariale sui consumi di energia elettrica per l'anno 2005, sostenendo che l'energia prodotta nell'ambito dello stabilimento dovesse essere considerata come autoprodotta e consumata unitariamente. P. s.p.a. riteneva quindi applicabile l'esenzione prevista per i consumi superiori a 1.200.000 kWh mensili, indipendentemente dal numero delle imprese utilizzatrici e dai loro rapporti giuridici. Contestava inoltre la rilevanza della distinzione tra i consumi propri e quelli delle altre imprese insediate nel medesimo polo produttivo, richiamando l'esistenza di un ciclo produttivo integrato e un'autorizzazione amministrativa al regime di autoproduzione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la decisione della Commissione tributaria regionale. Ha stabilito che, ai fini dell'esenzione, i consumi elettrici devono essere calcolati separatamente per ciascuna impresa utilizzatrice e non possono essere cumulati per il solo fatto che le imprese operano nello stesso comprensorio industriale. L'esenzione riguarda l'energia autoprodotta e impiegata per uso proprio dal produttore; non si estende all'energia ceduta a imprese giuridicamente autonome, prive di rapporti associativi, consortili o di interdipendenza produttiva. L'autorizzazione amministrativa alla qualifica di autoproduttore non prevale sulle specifiche regole fiscali. P. s.p.a. è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in 5.600 euro, oltre alle spese prenotate a debito, nonché al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, art. 52, comma 2, lett. o-bis) (Testo unico accise)

    L'esenzione dall'imposta erariale sull'energia elettrica, concessa nella fattispecie di consumo mensile superiore a 1,2 milioni di chilowattora in regime di autoproduzione, non può riferirsi al consumo complessivo di una pluralità di aziende solo perché incluse nello stesso comprensorio industriale.

    La soglia per l'esenzione deve essere verificata con riferimento ai consumi mensili della singola impresa utilizzatrice. Non è consentito sommare i consumi di imprese autonome operanti nello stesso sito.

  • D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, art. 53

    Chiunque intenda esercitare una officina di produzione di energia elettrica deve farne denuncia all'ufficio tecnico di finanza competente per territorio.

    La disciplina fiscale individua nell'esercente dell'officina di produzione il soggetto obbligato agli adempimenti e al pagamento dell'imposta, ferma restando la distinzione tra produttore e singoli consumatori.

  • D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, art. 54

    L'officina di produzione è costituita dal complesso degli apparati di produzione, accumulazione, trasformazione e distribuzione dell'energia elettrica esercitati da una medesima ditta.

    La nozione di officina è collegata agli impianti esercitati dalla medesima impresa e non consente di unificare fiscalmente soggetti giuridicamente distinti soltanto perché condividono infrastrutture o un sito produttivo.

  • D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, art. 56

    L'imposta è versata dal fabbricante direttamente in tesoreria, con diritto di rivalsa sui consumatori; le bollette devono riportare i quantitativi forniti e la liquidazione dell'imposta e delle relative addizionali.

    Il sistema di fatturazione e rivalsa presuppone l'individuazione dei quantitativi forniti a ciascun consumatore e sostiene la necessità di calcolare separatamente i consumi delle diverse imprese.

  • D.L. 28 novembre 1988, n. 511, art. 6, convertito nella L. 27 gennaio 1989, n. 20

    L'esenzione dalle addizionali locali opera in relazione all'energia elettrica autoprodotta e impiegata per uso proprio.

    L'esenzione dalle addizionali locali è limitata all'energia prodotta e utilizzata direttamente dal medesimo soggetto. Non si applica all'energia proveniente da un consorzio o da un produttore e utilizzata da imprese aderenti o comunque diverse, poiché dotate di distinta personalità giuridica.

  • D.Lgs. 16 marzo 1999, n. 79, art. 2, comma 2

    Autoproduttore è la persona fisica o giuridica che produce energia elettrica e la utilizza in misura non inferiore al 70 per cento annuo per uso proprio ovvero per l'uso di soggetti qualificati dalla norma.

    La nozione settoriale di autoproduttore può comprendere determinati rapporti societari o consortili, ma non si applica automaticamente a semplici rapporti commerciali tra imprese indipendenti.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, commi 1-bis e 1-quater

    Sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

    In caso di rigetto del ricorso per cassazione, il ricorrente è tenuto, quando previsto, a versare un ulteriore contributo unificato di importo pari a quello originario.

Massime di principio

  • L'esenzione fiscale basata sul superamento di una soglia di consumo deve essere verificata per ciascun soggetto giuridico e non mediante il cumulo dei consumi di imprese diverse che operano nello stesso stabilimento o polo industriale.
  • La qualifica amministrativa di autoproduttore o l'esistenza di una rete energetica comune non sono sufficienti, da sole, a ottenere un trattamento fiscale agevolato: occorre verificare i presupposti specificamente richiesti dalla normativa tributaria.
  • L'energia si considera utilizzata per uso proprio solo quando produzione e consumo fanno capo al medesimo soggetto, salvo le ipotesi espressamente previste dalla legge per società controllate, consorziate o altri soggetti qualificati.
  • I rapporti meramente commerciali, la vicinanza fisica degli impianti o l'integrazione tecnica dei processi produttivi non consentono normalmente di unificare i consumi ai fini dell'imposta.
  • La contabilizzazione e la fatturazione devono consentire di distinguere l'energia fornita a ogni impresa, poiché tale distinzione rileva sia per la determinazione dell'imposta sia per l'applicazione delle eventuali esenzioni.
  • In caso di contestazione, è essenziale dimostrare non solo il funzionamento unitario del sistema energetico, ma anche l'esistenza di uno specifico rapporto giuridico tra produttore e utilizzatori riconosciuto dalla norma agevolativa.

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