Cassazione Civile, Ordinanza n. 18690/2022 del 09/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (compagnia aerea)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di risarcimento proposta da due passeggeri contro due compagnie aeree per i danni asseritamente subiti a seguito del ritardo di un volo Bari-Nizza del 28 aprile 2009 e dello smarrimento del bagaglio. Il tribunale aveva rigettato la domanda. Gli attori avevano quindi proposto appello, ma la Corte d'appello lo ha dichiarato inammissibile per tardività/decadenza, ritenendo non provato il perfezionamento della notificazione dell’atto di appello eseguita a mezzo posta. In particolare, la Corte territoriale ha rilevato la mancata produzione degli avvisi di ricevimento e l’assenza di prova delle ricerche in posta o della richiesta del duplicato degli avvisi, nonostante un espresso invito del giudice a produrli. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto, con due motivi, la violazione degli artt. 115, 156 e 291 c.p.c., sostenendo: (i) che l’onere di completare la notifica sarebbe gravato sull’ufficiale giudiziario e non su di essi; (ii) che la mancata produzione dell’avviso di ricevimento integrerebbe una nullità della notifica e non una sua inesistenza, con conseguente possibilità di rinnovazione ex art. 291 c.p.c. Hanno inoltre contestato l’eccezione di difetto di procura speciale sollevata dalla controricorrente.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto l’eccezione di inammissibilità per difetto di procura speciale, ritenendo valida la procura apposta su foglio separato e materialmente congiunto al ricorso. Nel merito, ha rigettato entrambi i motivi: ha affermato che l’onere di provare la tempestività dell’impugnazione grava su chi la propone, perché si tratta di fatto processuale che il giudice deve verificare anche d’ufficio; ha inoltre ribadito che, quando manca la prova del perfezionamento della notificazione dell’impugnazione a mezzo posta e la parte intimata non si costituisce, non è consentita la rinnovazione della notifica ex art. 291 c.p.c., ma solo, se ne ricorrono i presupposti, la rimessione in termini previa prova dell’attivazione tempestiva per ottenere il duplicato dell’avviso di ricevimento. Poiché gli appellanti non avevano allegato né dimostrato di essersi attivati per ottenere il duplicato, la declaratoria di inammissibilità dell’appello è stata confermata. La Corte ha disposto la compensazione integrale delle spese, valorizzando la peculiarità della questione e gli equivoci generati dalla giurisprudenza richiamata, e ha dato atto dell’obbligo dei ricorrenti di versare l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
la procura apposta su foglio separato e materialmente congiunto al ricorso è valida se successiva alla sentenza e specificamente conferita per proporre ricorso per cassazione.
richiamo ritenuto inconferente, perché la questione attiene a un fatto processuale e all'onere di provarlo.
non è il rimedio applicabile quando manca la prova del perfezionamento della notificazione dell'impugnazione; la rinnovazione presuppone una notificazione nulla, non una mera mancanza di prova del suo perfezionamento.
invocato dai ricorrenti per sostenere la nullità della notifica; la Corte non accoglie la tesi perché nel caso manca la prova del perfezionamento della notifica, non una notificazione nulla.
il fatto processuale della tempestività dell'impugnazione deve essere provato da chi ha interesse ad affermarlo.
la produzione dell'avviso di ricevimento è richiesta come prova dell'avvenuto perfezionamento della notificazione eseguita a mezzo posta.
richiamato nel contesto della notifica postale come disciplina delle formalità di avviso al destinatario.
art. 153, comma secondo, c.p.c.
indicato come rimedio della rimessione in termini, oggi sostitutivo dell'art. 184-bis c.p.c., in caso di mancata ricezione dell'avviso di ricevimento non imputabile alla parte.
richiamato come precedente disciplina della rimessione in termini, applicabile secondo la giurisprudenza per il deposito tardivo dell'avviso di ricevimento non ricevuto.
art. 111 Cost.
effettività del contraddittorio
la garanzia del contraddittorio giustifica il ricorso alla rimessione in termini quando la decadenza dipenda da un fatto incolpevole estraneo alla sfera di controllo della parte.
art. 24 Cost.
la perdita del diritto di impugnazione per fatto incolpevole e fuori dal controllo della parte lederebbe il diritto di difesa.
ha consentito la trattazione del ricorso in camera di consiglio con proposta del relatore.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
richiamato per la quantificazione dell'ulteriore importo dovuto.
il notificante deve attivarsi tempestivamente presso l'amministrazione postale per ottenere il duplicato dell'avviso di ricevimento.
Massime di principio
- Chi impugna deve provare la tempestività dell'impugnazione, perché si tratta di un fatto processuale rilevabile anche d'ufficio e sottratto alla disponibilità delle parti.
- Nella notificazione dell'atto di appello eseguita a mezzo posta, la mancata produzione dell'avviso di ricevimento impedisce di dare prova del perfezionamento della notifica; in assenza di costituzione dell'intimato, ciò comporta l'inammissibilità dell'impugnazione.
- Se manca la prova del perfezionamento della notificazione dell'impugnazione, non opera l'ordine di rinnovazione ex art. 291 c.p.c.; il rimedio corretto è, semmai, la rimessione in termini, purché la parte dimostri di essersi tempestivamente attivata per ottenere il duplicato dell'avviso di ricevimento.
- Il principio della scissione degli effetti della notificazione non esonera il notificante dalla prova che il procedimento notificatorio sia andato a buon fine.
- La sola mancata produzione dell'avviso di ricevimento non dimostra di per sé l'inesistenza della notificazione; tuttavia, quando non vi sia altra prova del perfezionamento e la parte non abbia chiesto il duplicato, la notificazione non può essere considerata provata ai fini della rituale proposizione dell'impugnazione.
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