Cassazione Civile, Ordinanza n. 29325/2021 del 21/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia nasce dalla vendita, con rogito del 4 agosto 2010, di un'area originariamente industriale, destinata a interventi residenziali, da parte della società proprietaria a una società consortile acquirente. La socia attrice ha sostenuto che il corrispettivo fosse notevolmente inferiore al valore reale del terreno, che l'operazione fosse stata costruita dagli amministratori per favorire l'ingresso di altri soggetti e per eludere la disciplina fiscale, e che ciò avesse arrecato pregiudizio alla società venditrice e ai soci estranei all'operazione. Ha quindi chiesto la declaratoria di nullità o l'annullamento della vendita, anche tramite azione surrogatoria ex art. 2900 c.c., nonché, in subordine, il ristoro del pregiudizio. La società acquirente ha eccepito il difetto di legittimazione ad agire della socia, sostenendo la congruità del prezzo e la riconducibilità dell'operazione a un accordo precedente; la società venditrice e il suo amministratore, in via incidentale, hanno contestato la validità di una successiva scrittura del 26 luglio 2012, qualificata dalla Corte come transazione, lamentando anche abuso di dipendenza economica, violazione del patto commissorio, mancata ammissione di prove e errata valutazione del valore del bene. In Cassazione, la socia ha dedotto violazione dell'art. 342 c.p.c. per avere la Corte d'appello dichiarato inammissibile il suo gravame per difetto di specificità, nonché violazione dell'art. 100 c.p.c. per il riconosciuto difetto di legittimazione e interesse ad agire; ha inoltre censurato il mancato rilievo della nullità per frode alla legge e per motivo illecito. I ricorrenti incidentali hanno dedotto omessa integrazione del contraddittorio, errata qualificazione della scrittura come transazione, omessa ammissione di prove e errata esclusione della violazione del divieto di patto commissorio, oltre che vizi nella valutazione del terreno.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo e il secondo motivo del ricorso principale, assorbito il terzo motivo, confermando la declaratoria di inammissibilità dell'appello della socia per difetto di specificità e il difetto di legittimazione/interesse ad agire. Ha inoltre dichiarato inammissibile il ricorso incidentale della società venditrice e dell'amministratore, perché proposto tardivamente rispetto al termine breve già decorrente dalla notificazione della sentenza d'appello. Ne è derivata la condanna in solido della ricorrente principale e dei ricorrenti incidentali al pagamento delle spese di legittimità in favore della società controricorrente, con ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
L'appello deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata, con parte argomentativa idonea a confutare le ragioni del primo giudice; la riproposizione di tesi già svolte in primo grado è ammissibile solo se integra una critica specifica e adeguata.
La socia non è legittimata, solo in quanto tale, ad agire verso terzi per far dichiarare la nullità o l'annullamento di un negozio concluso dalla società; il suo interesse alla conservazione del valore della partecipazione può essere tutelato con strumenti interni alla compagine sociale.
L'azione surrogatoria non è utilizzabile, nel caso esaminato, per far valere da parte della socia la nullità del contratto di vendita stipulato dalla società nei confronti del terzo.
La dedotta frode alla legge non è stata ritenuta configurabile, anche per mancanza di prova del collegamento soggettivo dell'asserito intento illecito con la controparte acquirente.
Il motivo illecito determinante comune ad entrambe le parti non è stato ritenuto provato; in particolare non era dimostrato che l'eventuale intento di pregiudicare alcuni soci fosse riferibile anche alla parte acquirente.
È richiamato in relazione alle censure di nullità della transazione e del contratto di vendita, ma le doglianze sono state respinte o ritenute inammissibili.
La scrittura del 26 luglio 2012 è stata qualificata come transazione, essendovi una res dubia e reciproche concessioni.
È stato escluso, nel caso concreto, che la vendita integrasse una violazione del divieto di patto commissorio.
Richiamato dai ricorrenti incidentali per contestare la mancata ammissione/valutazione delle prove, ma la censura non è stata accolta.
Richiamato per contestare la valutazione delle risultanze istruttorie e della c.t.u.; la Corte ha ritenuto condivisibile il giudizio di merito sulle risultanze peritali.
Richiamato insieme alle norme sulle prove per censurare il rigetto delle istanze istruttorie.
Invocato per vizio motivazionale, ma la motivazione della sentenza d'appello è stata ritenuta sufficiente e non apparente.
Sono i parametri formali di impugnazione dedotti nei motivi di ricorso principale e incidentale.
Il ricorso incidentale tardivo è stato dichiarato inammissibile perché proposto oltre il termine breve decorrente dalla notifica della sentenza impugnata.
Richiamato per distinguere il ricorso incidentale in senso stretto dall'impugnazione successiva soggetta al termine breve.
Richiamati per la disciplina del ricorso incidentale e per la sua inapplicabilità alla fattispecie di ricorso tardivo non in senso stretto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- L'appello, anche dopo la riforma dell'art. 342 c.p.c., è specifico se consente di individuare con chiarezza i capi impugnati e le ragioni della critica; non serve un formulario sacramentale, ma occorre una censura effettiva della motivazione di primo grado.
- La semplice qualità di socio non attribuisce, di regola, legittimazione ad agire contro il terzo per far dichiarare la nullità o l'annullamento di un contratto stipulato dalla società; la tutela dell'interesse alla conservazione del patrimonio sociale va esercitata mediante gli strumenti societari e interni disponibili.
- L'azione surrogatoria ex art. 2900 c.c. non consente al socio di sostituirsi alla società per impugnare in via generale un atto dispositivo compiuto da quest'ultima, quando il diritto fatto valere appartiene primariamente alla società.
- La nullità per frode alla legge o per motivo illecito comune richiede la prova del collegamento soggettivo dell'intento illecito anche in capo all'altra parte del contratto; non basta allegare un pregiudizio subito da alcuni soci o dalla società.
- La transazione si configura quando vi sia una res dubia e reciproche concessioni; in presenza di tali elementi non è configurabile, di per sé, la nullità del negozio per mancanza di causa o per abuso economico non specificamente provato.
- Il divieto di patto commissorio non può essere invocato in modo astratto: occorre dimostrare che la struttura concreta dell'operazione realizzi effettivamente una garanzia atipica vietata, non essendo sufficiente la mera vendita collegata a precedenti rapporti finanziari.
- Il ricorso incidentale proposto oltre il termine breve è inammissibile quando non si tratti di impugnazione incidentale in senso stretto, restando applicabile la disciplina del termine di cui all'art. 325 c.p.c.
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