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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23068/2023 del 28/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (società postale)

La controversia

Un soggetto, succeduto quale erede universale del precedente titolare e già suo procuratore generale, aveva convenuto in giudizio la società postale chiedendo l'accertamento del diritto al rimborso di due buoni postali fruttiferi di una serie e, per altri trentaquattro titoli di diverse serie, la corresponsione degli interessi secondo il calcolo riportato sui titoli al lordo della ritenuta fiscale, ovvero, in subordine, la determinazione giudiziale del quantum dovuto alla scadenza e l'autorizzazione all'incasso anticipato. Il Tribunale aveva accolto le domande principali; la Corte d'appello aveva riformato la decisione accertando i rimborsi secondo gli importi risultanti dalla consulenza tecnica. In cassazione il ricorrente principale ha articolato tre motivi tutti incentrati sulla corretta determinazione dei rendimenti dei buoni postali fruttiferi e sulla pretesa impossibilità di eterointegrazione del contenuto cartolare per effetto di decreti ministeriali successivi, deducendo violazione di disposizioni ministeriali, dell'art. 173 del d.P.R. n. 156/1973 e dei canoni di buona fede e correttezza; ha inoltre sostenuto che una fonte secondaria non potesse disciplinare profili fiscali e di capitalizzazione asseritamente riservati alla legge. La resistente ha proposto ricorso incidentale, censurando il rigetto dell'eccezione di inammissibilità della domanda per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti degli aventi causa di originari cointestatari dei buoni, sul presupposto che il rimborso avrebbe richiesto il consenso di tutti i contitolari o dei loro successori.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale perché i tre motivi erano privi della necessaria specificità e completezza: non indicavano i passaggi della sentenza impugnata cui si riferivano, uno dei motivi riguardava addirittura una serie di titoli diversa da quella oggetto di causa e, per le questioni nuove, mancava l'indicazione dell'avvenuta deduzione nei gradi di merito e dei relativi atti processuali. Il ricorso incidentale è stato dichiarato inefficace perché tardivo, essendo stato notificato oltre il termine lungo di impugnazione; di conseguenza, ai sensi dell'art. 334, comma 2, c.p.c., non è stato esaminato nel merito. La Corte ha posto le spese del giudizio di legittimità a carico del ricorrente principale e ha dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 5 d.m. 13 giugno 1986

    Richiamato dal ricorrente come fonte regolatrice dei rendimenti dei buoni postali della serie contestata; la Corte non entra nel merito della sua applicazione perché il motivo è dichiarato inammissibile.

  • art. 2 d.m. 27 novembre 1996

    Richiamato dal ricorrente come disciplina dei buoni della serie successiva; la Corte non ne esamina il contenuto per difetto di specificità del motivo.

  • art. 173 d.P.R. n. 156/1973

    Indicata dal ricorrente quale norma da interpretare in tema di buoni postali e loro conversione/eterointegrazione; la Corte non affronta il merito della questione per inammissibilità delle censure.

  • artt. 1175, 1337 e 1375 c.c.

    Invocati come parametri di correttezza e buona fede nella formazione/esecuzione del rapporto; la Corte non li applica nel merito per inammissibilità del ricorso.

  • art. 23 Cost.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere che la fonte secondaria non potesse disciplinare profili riservati alla legge; la censura non viene esaminata nel merito.

  • art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.

    La Corte lo applica nel senso che il ricorso per cassazione deve contenere motivi specifici, completi e riferiti alla decisione impugnata, con indicazione delle norme violate e del contrasto con la sentenza.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    La denuncia di violazione di legge deve confrontarsi puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata; in mancanza, il motivo è inammissibile.

  • art. 327 c.p.c.

    Usato per calcolare il termine lungo di impugnazione oltre il quale il ricorso incidentale è stato ritenuto tardivo.

  • art. 334, comma 2, c.p.c.

    La Corte afferma che il ricorso incidentale tardivo diviene inefficace quando il ricorso principale è dichiarato inammissibile.

  • art. 203 d.P.R. n. 256/1989

    Invocato nel ricorso incidentale quale norma relativa al titolo e alle modalità di rimborso; la censura non è esaminata perché il ricorso incidentale è inefficace.

  • art. 187 d.P.R. n. 256/1989

    Richiamato nel ricorso incidentale sul tema del rimborso dei buoni e della titolarità alla riscossione; non viene scrutinato nel merito.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico del ricorrente principale.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    Richiamato quale norma che ha inserito nel testo dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 l'obbligo dell'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione deve contenere motivi specifici, completi e chiaramente riferiti alla sentenza impugnata: occorre indicare i passaggi della decisione censurati, le norme asseritamente violate e il nesso tra la regola di diritto e la motivazione della pronuncia.
  • La deduzione in cassazione di questioni non trattate nella sentenza impugnata richiede, a pena di inammissibilità, l'allegazione della loro tempestiva proposizione nei gradi di merito e l'indicazione dell'atto processuale in cui esse sono state introdotte.
  • È inammissibile il motivo che si fondi su una fattispecie diversa da quella oggetto del giudizio, perché difetta di pertinenza rispetto alla decisione impugnata.
  • Il ricorso incidentale proposto oltre il termine lungo di impugnazione è inefficace; se il ricorso principale è dichiarato inammissibile, l'impugnazione incidentale tardiva non viene esaminata e resta priva di effetti.
  • In caso di inammissibilità del ricorso principale, la soccombenza va imputata alla parte ricorrente principale, con condanna alle spese e applicazione dell'ulteriore contributo unificato ove ne ricorrano i presupposti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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