Cassazione Civile, Ordinanza n. 16235/2022 del 19/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (debitore)
La controversia
La controversia nasce da un'esecuzione presso terzi promossa da un creditore per il recupero del residuo di un credito già azionato in una precedente esecuzione solo parzialmente fruttuosa, sulla base di un titolo giudiziale. La società debitrice ha proposto opposizione all'esecuzione, poi accolta in primo grado, mentre in appello il Tribunale ha parzialmente riformato la decisione riconoscendo il diritto del creditore di procedere per una somma residua inferiore a quella indicata nel precetto. Il creditore ricorre per cassazione con tre motivi: primo, deduce la violazione di norme processuali e sostanziali sostenendo che il giudice d'appello avrebbe erroneamente considerato inammissibili documenti attestanti ulteriori spese successive all'esecuzione precedente, già prodotti nel fascicolo della precedente procedura e ripresentati in appello, e che tali copie avrebbero dovuto essere considerate prova valida; secondo e terzo, censura la decisione nella parte in cui ha applicato ai compensi autoliquidati nel precetto notificato nel 2013 il D.M. n. 140 del 2012 anziché il D.M. n. 127 del 2004, sostenendo che dovesse rilevare la data di formazione del titolo giudiziale e che il precetto e l'esecuzione non fossero autonomi ma fasi del processo di cognizione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la declaratoria di inammissibilità della produzione documentale in appello, perché i documenti asseritamente già versati in atti non risultavano reperibili nel fascicolo e comunque non era stata dimostrata la coincidenza tra la precedente produzione e quella ripresentata in secondo grado; ha inoltre affermato che, in mancanza di prove della rituale precedente produzione, opera il divieto di nuovi documenti in appello di cui all'art. 345, comma 3, c.p.c. Quanto ai motivi sulle spese del precetto, la Corte li ha giudicati manifestamente infondati: l'esecuzione forzata è processo autonomo rispetto a quello di cognizione e il precetto è atto stragiudiziale prodromico all'esecuzione, sicché per la liquidazione delle relative spese rileva la normativa vigente al momento della notifica del precetto; pertanto, essendo il precetto notificato il 26 agosto 2013, corretta era l'applicazione del D.M. n. 140 del 2012. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Nel giudizio di appello è radicalmente inammissibile la produzione di nuovi documenti, salvo che la parte dimostri di non aver potuto produrli nel primo grado per causa ad essa non imputabile; l'assenza di tale prova rende inutilizzabile il documento.
Il giudice può rilevare che il fascicolo di parte ritualmente ritirato non sia stato successivamente ridepositato, decidendo la causa allo stato degli atti senza dover riaprire l'istruttoria.
Gli atti e documenti inseriti nel fascicolo devono essere controllati e sottoscritti dal cancelliere; il mancato rispetto della formalità impedisce di dare per provata la precedente regolare produzione.
I documenti prodotti dopo la costituzione devono essere depositati in cancelleria e comunicati alle altre parti; l'inosservanza delle formalità rende irrituale la produzione e ne preclude l'utilizzo probatorio, salvo tempestiva opposizione sanata dall'inerzia della controparte.
La regola sulla copia conforme non supera il problema processuale della mancata prova della rituale produzione del documento in precedenza; la questione non è la sola equipollenza tra copia e originale, ma la loro effettiva acquisizione al fascicolo nel rispetto delle forme.
L'onere di provare la precedente produzione dei documenti e la coincidenza con quelli riproposti in appello grava sulla parte che se ne avvale.
Richiamato nel motivo del ricorrente in relazione all'imputazione dei pagamenti e delle spese al ricavato dell'esecuzione precedente.
Per la liquidazione delle spese del precetto rileva la disciplina vigente al momento della notificazione dell'atto, non la data del titolo esecutivo.
convertito dalla L. n. 27 del 2012
Richiamato unitamente al D.M. n. 140 del 2012 quale base normativa dei parametri forensi applicabili al momento del precetto.
art. 11 preleggi
Invocato dal ricorrente per sostenere l'irretroattività della nuova disciplina tariffaria, ma la Corte lo reputa inconferente rispetto alla natura autonoma del precetto.
art. 3 Cost.
Richiamato dal ricorrente nei motivi sulle spese, ma senza esito favorevole.
art. 24 Cost.
Richiamato dal ricorrente nei motivi sulle spese, ma senza esito favorevole.
art. 25 Cost.
Richiamato dal ricorrente nei motivi sulle spese, ma senza esito favorevole.
art. 111 Cost.
Richiamato dal ricorrente nei motivi sulle spese, ma senza esito favorevole.
Richiamato in tema di spese processuali e di liquidazione degli onorari nel precetto.
Richiamato dal ricorrente nei motivi sulle spese, senza rilievo decisivo nella decisione.
Richiamato dal ricorrente in tema di spese; non incide sulla ratio decidendi.
art. 82 D.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato dal ricorrente nei motivi sulle spese processuali.
art. 83 D.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato dal ricorrente nei motivi sulle spese processuali.
Richiamato dal ricorrente per qualificare il precetto, ma la Corte lo considera atto stragiudiziale prodromico all'esecuzione.
Richiamato dal ricorrente per sostenere la prosecuzione del processo esecutivo, ma la Corte ribadisce l'autonomia del processo esecutivo rispetto alla cognizione.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
Massime di principio
- Nel giudizio di appello, la produzione di documenti è inammissibile se la parte non dimostra di non aver potuto produrli nel primo grado per causa ad essa non imputabile; la mera allegazione che i documenti fossero già nel fascicolo di un altro procedimento o in copia non basta, se non si prova la loro rituale acquisizione e coincidenza con quelli riproposti.
- La regolare produzione documentale richiede il rispetto delle formalità previste dagli artt. 74 e 87 disp. att. c.p.c.; in mancanza di tali adempimenti, il documento non può essere utilizzato come fonte di prova dal giudice, salvo che la controparte abbia tempestivamente accettato la produzione irrituale.
- In tema di esecuzione forzata, il processo esecutivo è autonomo rispetto al processo di cognizione che ha formato il titolo, e l'atto di precetto non è una fase o un grado del giudizio di merito ma un atto stragiudiziale prodromico all'esecuzione.
- Ai fini della liquidazione delle spese autoliquidate nel precetto, rileva la disciplina forense vigente al momento della notificazione del precetto, non la data di formazione del titolo esecutivo.
- Quando il giudice accerta che il fascicolo di parte è stato ritirato e non è stato ridepositato, egli può decidere la causa allo stato degli atti senza dover riaprire il contraddittorio per consentire alla parte di colmare la propria carenza documentale.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 19 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 16109/2022 del 19/05/2022
- ordinanza_civile · 19 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 16110/2022 del 19/05/2022
- ordinanza_civile · 19 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 16111/2022 del 19/05/2022
- ordinanza_civile · 19 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 16112/2022 del 19/05/2022
- ordinanza_civile · 19 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 16113/2022 del 19/05/2022
- ordinanza_civile · 19 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 16115/2022 del 19/05/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →