Cassazione Civile, Ordinanza n. 24402/2023 del 10/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (curatore fallimentare)
La controversia
La controversia nasce da una dichiarazione di fallimento pronunciata su istanza di una creditrice nei confronti di una società poi fallita. In sede di reclamo la Corte d'appello aveva revocato il fallimento, ma la decisione era stata cassata con rinvio su ricorso della curatela, con indicazioni della Cassazione sui presupposti dell'insolvenza e sul superamento della soglia di fallibilità. Riassunto il giudizio, la Corte d'appello ha rigettato nuovamente il reclamo, ritenendo: a) tempestivamente e validamente riassunto il giudizio anche se con deposito cartaceo; b) non provata l'anteriorità alla sentenza di fallimento di una quietanza prodotta dalla società per sostenere la desistenza della creditrice istante; c) comunque sussistenti, sulla base della documentazione di bilancio e degli elementi acquisiti, sia il superamento della soglia di debito rilevante sia lo stato d'insolvenza. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) violazione dell'art. 16-bis d.l. 179/2012 per avere escluso l'inammissibilità/inesistenza della riassunzione depositata in forma cartacea; 2) violazione delle norme su fallimento, legittimazione del creditore e prova documentale, sostenendo che la quietanza avesse determinato desistenza della creditrice o remissione del debito anche senza contestualità col pagamento; 3) violazione delle norme sulla confessione, assumendo che la quietanza avesse efficacia di prova legale e fosse revocabile solo per errore o violenza; 4) violazione delle norme sulle presunzioni e sulla prova della simulazione, censurando il mancato valore probatorio della quietanza; 5) omesso esame di un fatto decisivo, perché l'amministratore non avrebbe saputo del pagamento effettuato da altri soci al momento dell'audizione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che il giudizio di rinvio è una nuova e autonoma fase rescissoria e che l'obbligo di deposito telematico dell'art. 16-bis d.l. 179/2012 riguarda solo gli atti successivi all'instaurazione del giudizio, sicché la riassunzione può avvenire in forma cartacea senza nullità. Ha respinto il secondo motivo osservando che la desistenza del creditore istante può rilevare solo se la rinuncia o l'estinzione del credito siano anteriori alla sentenza di fallimento e dotate di data certa; nella specie la quietanza non era provata in data certa e l'estinzione del debito risultava anzi smentita dalle dichiarazioni successive dell'amministratore. Ha dichiarato infondati anche i motivi terzo, quarto e quinto, rilevando che la quietanza non prova con efficacia legale la data della propria formazione, che la data è elemento neutro soggetto all'art. 2704 c.c., e che, mancando prova certa dell'anteriorità dell'estinzione, diventano irrilevanti sia la questione della natura confessoria sia quella della simulazione o dell'uso di presunzioni. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità in favore della curatela controricorrente.
Norme richiamate
art. 15, nono comma, r.d. 16 marzo 1942, n. 267
superamento della condizione ostativa alla dichiarazione di fallimento
ai fini del limite di fallibilità conta l'esposizione debitoria complessiva superiore a euro 30.000, desumibile dagli atti dell'istruttoria prefallimentare, non solo dal credito dell'istante
art. 16-bis d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, conv. in L. 17 dicembre 2012, n. 221
deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalità telematiche
la prescrizione riguarda gli atti successivi all'instaurazione del giudizio e non impedisce il deposito cartaceo dell'atto di riassunzione nel giudizio di rinvio
il giudizio di rinvio è una nuova ed autonoma fase, di natura rescissoria, e la mancata riassunzione comporta l'inefficacia della sentenza di primo grado
richiamato per la disciplina della prova documentale e delle scritture private, ma la questione decisiva è stata risolta sulla base dell'art. 2704 c.c.
richiamato dalla ricorrente nel contestare il valore probatorio della quietanza; la Corte non ne fonda la decisione
la data della quietanza non è coperta da prova legale e, se incerta, non è opponibile ai fini della revoca del fallimento; l'accertamento della data può avvenire con qualsiasi mezzo di prova
richiamato dalla ricorrente sulla confessione stragiudiziale; la Corte esclude che la natura confessoria della quietanza copra la data del documento
richiamato dalla ricorrente sul tema della revoca della confessione; la Corte lo considera inconferente rispetto alla data della quietanza
richiamato dalla ricorrente sulla confessione; non è decisivo per la questione della data certa
richiamato dalla ricorrente sulla confessione stragiudiziale; non incide sulla prova della data dell'atto
richiamati dalla ricorrente in tema di desistenza del creditore istante e procedimento fallimentare; la Corte conferma che la revoca del fallimento richiede anteriorità e certezza dell'estinzione del debito
richiamati dalla ricorrente a sostegno delle censure processuali; non mutano l'esito
richiamati dalla ricorrente per contestare l'uso di presunzioni e la prova della simulazione; la Corte li ritiene inconferenti perché la decisione si fonda sull'incertezza della data dell'atto
art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.
richiamato quale vizio denunciato in relazione al primo e al quinto motivo; la Corte non ravvisa il vizio
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
menzionato nel dispositivo ai fini del contributo unificato, senza rilievo sulla decisione di merito
Massime di principio
- Nel giudizio di rinvio conseguente a cassazione, l'atto di riassunzione può essere validamente depositato in forma cartacea quando la disciplina del deposito telematico riguarda solo gli atti successivi all'instaurazione del giudizio e non la riassunzione stessa.
- La desistenza del creditore istante può incidere sulla dichiarazione di fallimento solo se l'estinzione del credito o la rinuncia sia anteriore alla sentenza dichiarativa e risulti con data certa; fatti sopravvenuti o documenti privi di certezza temporale non consentono la revoca del fallimento.
- La quietanza di pagamento può provare l'avvenuto adempimento, ma non attribuisce prova legale alla data della sua formazione; la data resta soggetta alla disciplina dell'art. 2704 c.c. e deve essere dimostrata con mezzi idonei.
- La natura confessoria di una quietanza non si estende automaticamente alla data del documento, che ha valore neutro; perciò non è necessario affrontare il tema della revoca della confessione quando l'oggetto del contrasto è solo l'anteriorità temporale dell'atto.
- La remissione del debito, quale istituto sostanziale, e la rinuncia all'istanza di fallimento, quale atto processuale, sono concetti distinti e non possono essere confusi: la seconda non comporta di per sé l'estinzione del credito e non basta, da sola, a travolgere una sentenza di fallimento già pronunciata.
- Ai fini della fallibilità e dell'insolvenza, il giudice può valorizzare l'intero compendio istruttorio, compresi bilanci, passività complessive e indici di illiquidità; un cospicuo patrimonio attivo non esclude di per sé lo stato di insolvenza se l'impresa non è in grado di adempiere regolarmente con mezzi normali.
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