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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28422/2023 del 11/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (proprietario)

La controversia

La controversia trae origine da una opposizione di terzo all'esecuzione proposta davanti al Tribunale di Imperia da un soggetto che assumeva di avere acquistato per usucapione ventennale la proprietà di un garage o posto auto nei confronti della controparte. Il Tribunale aveva rigettato l'opposizione, negando la maturazione dell'usucapione. In appello, la Corte di Genova ha invece accolto l'impugnazione e ha dichiarato l'intervenuto acquisto per usucapione in favore dell'appellante. La soccombente in appello ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi, ma la Corte di cassazione non è entrata nel merito delle censure perché in controricorso è stata eccepita l'invalidità della procura speciale alle liti allegata al ricorso. La Corte ha verificato che la procura era stata conferita e autenticata con una modalità fondata sull'art. 83, comma 20-ter, del d.l. n. 18 del 2020, disposizione però abrogata dal 1 giugno 2021; poiché la procura risultava autenticata solo in data 8 ottobre 2021, la forma utilizzata non era più consentita. Da ciò è derivata la carenza di valida procura e quindi l'inammissibilità del ricorso, con assorbimento di ogni esame dei motivi.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione per carenza di valida procura alle liti, ritenendo non più utilizzabile, alla data di autenticazione della procura, la forma speciale prevista in via emergenziale dall'art. 83, comma 20-ter, del d.l. n. 18 del 2020, abrogato con effetto dal 1 giugno 2021. Di conseguenza non sono stati esaminati i quattro motivi di ricorso. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e la Corte ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

Massime di principio

  • La procura speciale per il ricorso per cassazione deve essere validamente conferita al momento della sua formazione e autenticazione; se la modalità adottata non è più consentita dalla disciplina vigente, il ricorso è inammissibile per difetto di valida procura.
  • Le norme eccezionali che consentono forme derogatorie di conferimento della procura non sono utilizzabili oltre il periodo di efficacia stabilito dalla legge; l'autenticazione compiuta quando la base normativa è ormai abrogata non sana il vizio.
  • Quando il ricorso per cassazione è inammissibile per un vizio preliminare assorbente, la Corte non esamina i motivi di merito o di rito dedotti nel ricorso.
  • La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna della parte ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e, ricorrendone i presupposti, l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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