Cassazione Penale, Ordinanza n. 00620/2026 del 08/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte d'appello di Milano ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Como nei confronti dell'imputato per violazione dell'art. 189, commi 1, 6 e 7, d.lgs. 285/1992, con pena complessiva di mesi undici di reclusione. Il ricorso per cassazione era affidato a un solo motivo: si denunciavano inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale e manifesta illogicità/contraddittorietà della motivazione in relazione agli artt. 546 c.p.p., 132, 133 e 81 c.p., sostenendo che la determinazione del trattamento sanzionatorio fosse carente di motivazione, in particolare quanto alla misura dell'aumento per continuazione. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo generico e non confrontato con la motivazione della sentenza impugnata, osservando che la Corte territoriale aveva già spiegato la determinazione della pena base e dell'aumento per il reato satellite, valorizzando la gravità concreta della condotta e il principio, richiamato dalle Sezioni Unite, secondo cui l'obbligo motivazionale sull'aumento ex art. 81 c.p. varia in rapporto all'entità dell'aumento stesso.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che la censura sul trattamento sanzionatorio fosse manifestamente infondata, perché non si misurava con la motivazione della sentenza di merito e perché l'aumento per continuazione, pari a mesi tre, era stato ritenuto modesto, inferiore al minimo della cornice sanzionatoria di riferimento e proporzionato alla gravità della condotta (attraversamento dell'incrocio con semaforo rosso, urto significativo, allontanamento senza fermarsi e senza prestare soccorso). Alla declaratoria di inammissibilità è seguita la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
Disposizione relativa all'omissione di fermarsi e di prestare assistenza in caso di sinistro stradale, oggetto delle condotte contestate e confermate in sentenza.
Richiamato dal ricorrente come parametro della denunciata carenza motivazionale sulla dosimetria della pena.
Richiamato dal ricorrente per censurare la determinazione del trattamento sanzionatorio.
Richiamato dal ricorrente per contestare la valutazione dei criteri di commisurazione della pena.
Norma sulla continuazione: il giudice deve determinare la pena base per il reato più grave e motivare l'aumento per ciascun reato satellite in modo proporzionato, con intensità motivazionale variabile in rapporto all'entità dell'aumento.
In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa.
Corte cost., sent. n. 186/2000
È richiamata per escludere la sanzione pecuniaria solo quando vi sia assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, la censura sulla pena è inammissibile quando si risolve in una critica generica e non si confronta con la concreta motivazione della sentenza impugnata.
- In tema di continuazione ex art. 81 c.p., il giudice deve individuare il reato più grave, fissare la pena base e motivare l'aumento per ciascun reato satellite; tuttavia, l'ampiezza della motivazione richiesta è proporzionata all'entità dell'aumento applicato.
- Quando l'aumento per continuazione è contenuto e risulta coerente con la gravità concreta dei fatti, è sufficiente una motivazione sintetica che dia conto della proporzione tra il trattamento sanzionatorio e la condotta accertata.
- La motivazione sull'aumento per continuazione deve comunque consentire il controllo del rispetto dei limiti dell'art. 81 c.p. e deve escludere che, sotto la veste della continuazione, sia operato un cumulo materiale surrettizio di pene.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, di regola, la condanna alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende, salvo che emerga assenza di colpa nella causa di inammissibilità.
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