Cassazione Penale, Sentenza n. 27568/2022 del 15/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la condanna per lesioni personali colpose (art. 590 c.p.) asserendo: 1) violazione del principio di correlazione (art. 521 c.p.p.), perché la sentenza avrebbe riformulato l'addebito passando da inosservanza dello "stop" a generica colpa da mancata prudenza; 2) travisamento della prova e carenza motivazionale circa l'elemento colposo; 3) omissione di valutazione sulla possibile responsabilità esclusiva o causa eccezionale imprevedibile attribuibile al ciclista (caso fortuito); 4) insufficiente accertamento sulla prevedibilità ed evitabilità dell'evento; 5) vizio processuale per mancata revoca tacita della costituzione di parte civile per assenza di conclusioni in appello (richiamo artt. 82, 523, 602 c.p.p.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha confermato i principi applicati dai giudici di merito: la fattispecie contestata non è radicalmente diversa da quella del capo d'imputazione, il conducente ha un obbligo rafforzato di prudenza nell'immettersi in un'incrocio (anche se avesse diritto di precedenza), e la pretesa causa esimente del "caso fortuito" non sussiste perché l'evento era prevedibile/evitabile con la dovuta diligenza. Confermata in sostanza la responsabilità penale e la condanna di primo/secondo grado; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare una somma a titolo di contributo.
Norme richiamate
art. 590, comma primo, cod. pen.
Norma sostanziale contestata: lesioni personali per colpa. La condanna è fondata sulla colpa generica e sull'obbligo di prudenza nella circolazione.
Imposizione di comportamento prudente nelle intersezioni: anche chi ha diritto di precedenza deve moderare la velocità e comportarsi con particolare attenzione, tenendo conto traffico, visibilità e possibili comportamenti imprudenti di terzi.
art. 521, comma 1, cod. proc. pen.
Principio di correlazione accusa-sentenza: non sussiste violazione quando l'imputato ha potuto difendersi sul concreto oggetto dell'imputazione e non vi è mutamento radicale della fattispecie che arrechi pregiudizio alla difesa.
Nozione di caso fortuito: per escludere la punibilità l'evento deve essere totalmente svincolato dalla condotta dell'agente; se l'agente ha comunque contribuito o avrebbe potuto prevedere/evitare l'evento, il caso fortuito non opera.
artt. 140, 143, 148 Codice della Strada
artt. 140, 143, 148 C.d.S.
Richiamano doveri di prudenza, mantenimento della corsia e limiti di comportamento per ciclisti e conducenti; la Corte osserva che le violazioni o la condotta del ciclista devono essere provate e valutate nel contesto, ma non sottraggono il conducente dall'obbligo di attenzione.
artt. 82, 523, 602 cod. proc. pen.
art. 82, comma 2; art. 523; art. 602 c.p.p.
Rilevano le modalità di proposizione delle conclusioni della parte civile: la mancata presentazione di nuove conclusioni in appello non determina revoca tacita della costituzione di parte civile in quanto le conclusioni di primo grado permangono per il principio dell'immanenza della costituzione.
Massime di principio
- In presenza di un incrocio il conducente di un veicolo ha sempre un obbligo "rafforzato" di prudenza: anche se ha diritto di precedenza deve moderare velocità e assicurarsi della visibilità prima di impegnare l'intersezione.
- La mancata prova della segnaletica (es. uno "stop" non accertato con rilievi tecnici) non esonera dall'obbligo generale di prudenza prescritto dal Codice della Strada.
- Il caso fortuito esclude la responsabilità solo se l'evento è del tutto indipendente dalla condotta dell'agente; eventi prevedibili o evitabili con normale diligenza non configurano caso fortuito.
- Per contestare efficacemente valutazioni probatorie del giudice di merito in cassazione è necessario indicare con precisione il pregiudizio e rispettare il principio di autosufficienza (deposito di documenti/verbali dedotti), altrimenti il ricorso è inammissibile.
- La non formulazione di nuove conclusioni della parte civile in appello non determina automaticamente la revoca della sua costituzione: le conclusioni di primo grado permangono salvo specifiche ipotesi.
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