Cassazione Civile, Ordinanza n. 27231/2021 del 07/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
La lite nasce dalla cessazione del rapporto tra due odontoiatri che operavano tramite un'associazione professionale. Dopo il recesso di uno dei due, il socio superstite e l'associazione hanno agito chiedendo il risarcimento dei danni per asserita responsabilità precontrattuale, contrattuale ed extracontrattuale dell'ex associato, deducendo in particolare l'uso non autorizzato dei locali e di materiali, la sottrazione delle schede clienti e la perdita di avviamento/clientela. Il tribunale aveva respinto le domande contrattuali e precontrattuali ma aveva accolto quella aquiliana ex art. 2043 c.c. limitatamente al preteso danno da sottrazione dell'avviamento. In appello, il convenuto ha ottenuto la riforma con declaratoria di inammissibilità della domanda dell'associazione per difetto di legittimazione attiva, ritenuta estinta per scioglimento ex art. 2272, n. 4, c.c.; il socio superstite e l'associazione hanno quindi proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione delle norme sulla successione e scioglimento dell'associazione/società e sulla legittimazione attiva; 2) omessa pronuncia sulle domande di responsabilità precontrattuale e contrattuale; 3) omesso esame di fatti decisivi sulla responsabilità extracontrattuale; 4) violazione delle norme sulle presunzioni semplici, contestando l'affermazione della Corte d'appello secondo cui non era stata provata la perdita di chance o il danno patrimoniale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il secondo motivo, ha dichiarato inammissibili il terzo e il quarto motivo e ha ritenuto assorbito il primo. Ha quindi confermato, per effetto del mancato superamento delle censure, la decisione di merito favorevole al resistente, condannando i ricorrenti alle spese e dando atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato. La Corte ha ritenuto che le domande non accolte in primo grado andassero riproposte con appello incidentale dalla parte parzialmente soccombente; ha considerato inammissibile la doglianza ex art. 360, n. 5, c.p.c. perché mirava a una diversa valutazione di fatti e prove; e ha escluso la violazione sulle presunzioni perché la Corte territoriale aveva fatto un accertamento in fatto sulla mancanza di prova di un danno economicamente valutabile, indispensabile anche per la perdita di chance.
Norme richiamate
art. 14 preleggi
è richiamato nel primo motivo come norma asseritamente violata, in combinato con le norme sulla capacità/legittimazione dell'ente associativo dopo lo scioglimento.
è evocato nel primo motivo, ma il testo non consente di ricavarne una specifica interpretazione della Corte di cassazione.
è evocato nel primo motivo, senza una specifica elaborazione decisoria autonoma nel provvedimento di legittimità.
la Corte d'appello aveva ritenuto lo scioglimento dell'associazione/società per mancata ricostituzione della pluralità dei soci; la Cassazione non esamina il motivo nel merito perché assorbito.
richiamato nel secondo motivo per dedotta omessa pronuncia; la Cassazione esclude il vizio rilevando che le domande non accolte andavano riproposte con appello incidentale.
è il titolo della responsabilità extracontrattuale considerata dal tribunale e oggetto della domanda risarcitoria poi scrutinata in appello e in cassazione.
richiamato nel quarto motivo; la Corte afferma che la corte di merito non ha violato le regole sulle presunzioni, avendo invece accertato in fatto l'assenza di prova del danno.
richiamato nel quarto motivo; la Cassazione esclude la violazione di legge perché il giudice di merito non ha negato in astratto il ricorso alle presunzioni, ma ha riscontrato la mancanza di elementi oggettivi e certi per provare il danno.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
indicato come parametro dei motivi di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
indicato come parametro del motivo di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
la Corte ribadisce che il vizio riguarda solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non la diversa valutazione di prove e argomentazioni.
la Corte richiama la regola della presunzione di rinuncia alle domande/eccezioni non riproposte dalla parte parzialmente soccombente in appello.
non è espressamente richiamato nel testo, ma la Corte afferma che mancava la prova del danno, con conseguente irrilevanza della censura sulla prova presuntiva.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
è applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
richiamato quale norma introduttiva del meccanismo dell'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- La parte che sia risultata parzialmente soccombente su una domanda o eccezione deve proporre appello incidentale per ottenerne l'esame in secondo grado; la mera riproposizione delle conclusioni è sufficiente solo per la parte vittoriosa, ai sensi dell'art. 346 c.p.c.
- Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. è configurabile solo come omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso tra le parti; non può essere trasformato in una richiesta di rivalutazione delle prove o di diversa lettura del materiale istruttorio.
- La violazione delle norme sulle presunzioni semplici non sussiste quando il giudice di merito non esclude in astratto l'uso delle presunzioni, ma accerta in fatto che manchino elementi oggettivi e certi idonei a dimostrare il pregiudizio allegato.
- La domanda risarcitoria per perdita di chance richiede comunque la prova, anche presuntiva, di elementi oggettivi dai quali desumere l'esistenza di un pregiudizio economicamente valutabile; in mancanza di tale base fattuale la censura in cassazione è inammissibile.
- In sede di legittimità non è consentita una autonoma valutazione delle risultanze istruttorie né una sostituzione del giudizio del merito sulla attendibilità e concludenza delle prove.
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