Cassazione Penale, Ordinanza n. 31628/2025 del 22/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi confermato indirettamente la tenuta della sentenza di appello nella parte relativa al rigetto dell'eccezione di prescrizione, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato, condannato in primo e secondo grado per due illeciti commessi il 16 marzo 2019, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di L'Aquila del 6 dicembre 2024. La difesa ha dedotto un solo motivo: la mancata declaratoria di estinzione per prescrizione del reato contestato al capo B, sostenendo che il termine prescrizionale sarebbe maturato il 16 agosto 2024, cioè prima della decisione di appello. La Corte ha ritenuto la doglianza manifestamente infondata, rilevando che il fatto era stato commesso nel periodo di applicazione della disciplina introdotta dalla legge n. 103 del 2017, la quale comporta la sospensione del corso della prescrizione nei gradi di impugnazione nei casi e per i tempi previsti dalla norma. Applicando tale disciplina, e computando il periodo di sospensione intercorso tra la sentenza di primo grado e quella d'appello, la prescrizione non risultava ancora maturata alla data della decisione impugnata.
Norme richiamate
È richiamato come capo A dell'imputazione; dalla sentenza non emerge alcuna specifica questione interpretativa sulla norma, se non la sua appartenenza al titolo di reato contestato.
art. 186, comma 2, lett. c), 2-bis e 2-sexies cod. strada
È richiamato come capo B dell'imputazione; la controversia non riguarda la tipicità della violazione stradale, ma esclusivamente la prescrizione.
art. 159, commi 2, 3 e 4, c.p.
La Corte ne afferma l'applicabilità, nel testo introdotto dalla legge n. 103 del 2017, ai reati commessi tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019, con conseguente sospensione del corso della prescrizione nei gradi di impugnazione nei limiti temporali previsti.
È richiamato quale parametro per il computo dei termini di deposito della sentenza di primo e secondo grado rilevanti ai fini della sospensione del corso della prescrizione.
La Corte la indica come disciplina applicabile ai fatti commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, rilevante per la sospensione della prescrizione.
legge 27 novembre 2021, n. 134
La Corte richiama l'art. 2, comma 1, lett. a), osservando che la successiva riforma non ha escluso l'applicabilità della sospensione della prescrizione per i reati commessi nel periodo 3 agosto 2017 - 31 dicembre 2019.
È la base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Per i reati commessi nel periodo di vigenza della disciplina introdotta dalla legge n. 103 del 2017, la sospensione del corso della prescrizione opera anche dopo la successiva riforma del 2021, nei limiti e con le scansioni temporali previste dalla norma.
- Nel calcolo della prescrizione occorre sommare al termine base il periodo di sospensione maturato tra la pronuncia di primo grado e quella di secondo grado, verificando se alla data della decisione impugnata il termine sia effettivamente decorso.
- La deduzione difensiva sulla prescrizione è manifestamente infondata quando, applicando la sospensione di legge, il termine non risulta ancora maturato alla data della sentenza di appello.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
- La decisione sull'eccezione di prescrizione deve essere effettuata sulla base della disciplina temporale applicabile al momento del fatto, tenendo conto delle norme transitorie e degli arresti delle Sezioni Unite.
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