Cassazione Civile, Ordinanza n. 34415/2025 del 28/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia trae origine da un'azione revocatoria ordinaria proposta da una banca poi fusa/incorporata in un'altra società di credito, diretta a far dichiarare l'inefficacia di una compravendita immobiliare con cui un soggetto aveva alienato a una donna un immobile. In primo grado il tribunale aveva rigettato la domanda, ritenendo non provata la consapevolezza dell'acquirente del pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie e valorizzando una ricostruzione fattuale secondo cui l'operazione sarebbe stata collegata a rapporti economici pregressi tra le parti e un terzo. La corte d'appello ha invece accolto la revocatoria, ritenendo inattendibili le deposizioni testimoniali richiamate dalla convenuta, non provata l'esistenza della scrittura privata del 2005 invocata a sostegno della diversa ricostruzione, irrilevante la residenza dell'acquirente nell'immobile e dimostrata l'anteriorità del credito rispetto all'atto dispositivo, nonché la sussistenza della scientia damni del debitore e della partecipazione fraudolenta del terzo acquirente tramite presunzioni desunte dalle modalità di pagamento del prezzo e dalle circostanze della vendita. La ricorrente ha proposto due motivi per cassazione: con il primo ha denunciato vizio di motivazione, violazione dell'art. 132 c.p.c., dell'art. 2697 c.c. e delle regole sulle presunzioni, sostenendo che la corte territoriale aveva valorizzato indizi non gravi, precisi e concordanti e aveva trascurato elementi favorevoli alla sua buona fede; con il secondo ha lamentato la violazione degli artt. 91 e 97 c.p.c. in tema di spese, contestando la liquidazione solidale e il criterio di determinazione del valore della causa, che a suo dire avrebbe dovuto essere parametrato al valore dell'immobile e non al credito garantito. La Cassazione ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché volto a una rivalutazione del merito e perché la motivazione della sentenza impugnata non presentava anomalie censurabili secondo il "minimo costituzionale"; ha altresì affermato che non vi era violazione dell'art. 2697 c.c., poiché la doglianza investiva la valutazione delle prove e non l'erronea distribuzione dell'onere probatorio, e che il ragionamento presuntivo della corte d'appello era corretto e insindacabile in sede di legittimità. Il secondo motivo è stato ritenuto infondato: il valore della causa revocatoria va determinato con riferimento al credito tutelato e non al bene trasferito, e la condanna in solido alle spese è ammissibile quando i soccombenti abbiano una comunanza di interessi o difese convergenti. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna della ricorrente alle spese del giudizio di cassazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo, perché diretto a sollecitare una diversa lettura delle risultanze istruttorie e perché la motivazione della sentenza di appello era adeguata, coerente e priva di anomalia motivazionale rilevante in cassazione; ha inoltre escluso la violazione dell'art. 2697 c.c. e delle regole sulle presunzioni, osservando che la corte territoriale aveva correttamente utilizzato indizi plurimi per affermare la partecipazione fraudolenta dell'acquirente e che la censura mirava in realtà a una rivalutazione del fatto. Ha poi respinto il secondo motivo, affermando che nelle azioni revocatorie il valore della causa si determina in base al credito che si intende tutelare e che la condanna solidale alle spese tra più soccombenti è legittima quando esiste comunanza di interessi o convergenza delle difese. La ricorrente è stata condannata a rifondere le spese del giudizio di legittimità alla controricorrente; è stato altresì dato atto dei presupposti per il versamento del contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
Disciplina l'azione revocatoria ordinaria; la Corte conferma che, per gli atti a titolo oneroso successivi al sorgere del credito, occorrono la consapevolezza del pregiudizio in capo al debitore e la consapevolezza del terzo, dimostrabili anche per presunzioni.
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
La censura per motivazione apparente o mancante è ammessa solo nei casi di anomalia motivazionale che si traducono in violazione di legge costituzionalmente rilevante, non per il mero difetto di sufficienza della motivazione.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il sindacato di legittimità sulla motivazione è ridotto al "minimo costituzionale"; non è consentita la rivalutazione del fatto o delle prove.
La violazione dell'onere della prova è configurabile solo se il giudice attribuisce l'onere alla parte sbagliata, non quando si contesta la valutazione delle prove acquisite.
Le presunzioni possono fondare il convincimento del giudice di merito se gli indizi sono valutati complessivamente; in cassazione non è consentito sostituire una diversa inferenza probabilistica a quella adottata dal giudice di merito, salvo uso di presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza.
È richiamato per escludere che l'esistenza di una scrittura privata mai prodotta in giudizio possa essere provata per testimoni in modo incompatibile con i limiti legali della prova testimoniale.
La Corte conferma che le spese possono essere poste a carico in solido di più soccombenti quando sussista comunanza di interessi o convergenza delle difese; il valore della causa va determinato con riferimento al credito tutelato nell'azione revocatoria.
Sono richiamati per affermare il potere-dovere del giudice di evitare attività processuali inutili e accelerare la definizione del giudizio, specie quando il ricorso appaia prima facie inammissibile o infondato.
Indica la trattazione del ricorso in camera di consiglio secondo il rito accelerato previsto per la decisione in Cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nell'azione revocatoria ordinaria relativa ad atti a titolo oneroso successivi al sorgere del credito, l'elemento soggettivo richiesto consiste nella consapevolezza del pregiudizio alle ragioni creditorie in capo al debitore e nella partecipazione consapevole del terzo acquirente; tale prova può essere raggiunta mediante presunzioni, purché il ragionamento inferenziale sia logicamente coerente e fondato su indizi valutati complessivamente.
- In sede di legittimità non è consentito trasformare censure formalmente proposte come violazioni di legge in richieste di nuova valutazione del materiale probatorio: la denuncia di violazione dell'art. 2697 c.c. è ammissibile solo se il giudice abbia invertito l'onere della prova, non se si contesta il modo in cui ha apprezzato le prove.
- Il vizio di motivazione denunciabile in cassazione è confinato alle sole anomalie estreme che integrano una motivazione apparente, mancante, perplessa o irriducibilmente contraddittoria; non rileva il semplice difetto di sufficienza o la diversa lettura delle risultanze istruttorie.
- Nelle cause di revocatoria ordinaria il valore della causa si determina in base all'entità del credito che si intende tutelare, non al valore del bene oggetto dell'atto dispositivo impugnato.
- La condanna solidale alle spese processuali di più soccombenti è legittima quando le loro posizioni siano accomunate da un interesse sostanziale o processuale comune e da difese convergenti su questioni di fatto o di diritto.
- La prova dell'esistenza di una scrittura privata non prodotta in giudizio non può essere surrogata, in modo incompatibile con i limiti legali, da una mera deduzione testimoniale quando la stessa non sia stata acquisita agli atti.
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