Cassazione Penale, Sentenza n. 08288/2026 del 03/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza di condanna per detenzione e porto illegali di arma comune da sparo (fatti anteriori al 9/5/2010 e del 9/5/2010). Il ricorrente ha sollevato quattro motivi: 1) vizio procedurale per essere stato condannato anche per un porto asseritamente avvenuto il 10/5/2010 non compreso nell'imputazione; 2) e 3) vizio di motivazione e travisamento della prova con riguardo all'attendibilità dei testi (denunciando omissione di valutazione di atti come annotazione di servizio del 9/5/2010, referto del Pronto Soccorso del 9/5/2010, verbali relativi a messaggi telefonici e perquisizione del 10/5/2010) e discrepanze su elementi oggettivi (tipo/colore arma, munizionamento, rinvenimento di una custodia vuota); 4) violazione del principio del ragionevole dubbio (artt. 530 e 533 c.p.p.), per insufficiente persuasività della motivazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto manifestamente infondato che la sentenza di appello avesse condannato per la condotta del 10/5/2010: la Corte d'appello aveva accertato responsabilità per detenzione anteriore al 9/5/2010 e per porto in occasione dell'episodio del 9/5/2010, mentre l'episodio del 10/5/2010 non è stato oggetto di contestazione né di pronuncia. I secondi e terzo motivi sono stati considerati inammissibili perché consistono in una rivalutazione del merito e non dimostrano un travisamento della prova: la Corte d'appello aveva rinnovato l'istruttoria, ritenuto concordanti e credibili i testi e tenuto conto del rinvenimento della custodia dell'arma nonché delle chiarificazioni sui particolari (colore/maniglia). Le doglianze sui messaggi telefonici sono state ritenute inconferenti perché relative a altro capo di imputazione non oggetto di appello del P.M. Il quarto motivo è stato qualificato generico e privo di specificità. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
artt. 81 cpv., 99, 61 n. 2
Richiamate per la determinazione della pena e delle aggravanti (nesso teleologico, recidiva specifica e reiterata)
legge 2 ottobre 1967, n. 895 (legge sulle armi)
Norme sostanziali sulla detenzione e porto di armi applicate alla fattispecie
Riqualificazione di un capo di imputazione (fatto minore) operata in sentenza di merito
art. 521, comma 2; art. 522
Richiamati nel ricorso come norme processuali cui il ricorrente attribuisce violazione (riguardano limiti e modalità dell'atto di appello e del giudizio di secondo grado)
Richiamati dal ricorrente in relazione al principio del ragionevole dubbio e agli effetti della motivazione sull'esito assolutorio/condannatorio
Applicato per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- La Corte di legittimità ammette la rinnovazione dell'istruttoria in appello e valorizza la motivazione rafforzata quando il giudice d'appello ribalta un'assoluzione; pertanto il semplice dissenso sulla valutazione della prova non è sufficiente per ottenere l'annullamento in Cassazione.
- Una condanna non può fondarsi su una condotta non formalmente contestata nell'imputazione: se il fatto per il quale si è condannati non è compreso nell'atto di accusa, tale motivo può costituire base di annullamento o inammissibilità del provvedimento che invece lo utilizzi.
- Per attaccare con successo in Cassazione la valutazione della prova testimoniale occorre dimostrare un 'travisamento' concreto (contraddizioni documentate, omissione di elementi decisivi provati dagli atti) e non limitarsi a richiedere una nuova valutazione del merito.
- Le divergenze su particolari descrittivi (es. colore dell'arma) possono essere superate dal giudice quando risultano conciliabili o chiarite in fase di rinnovazione istruttoria; la presenza di elementi oggettivi (es.: custodia rinvenuta) rafforza la credibilità dei testi.
- I motivi generici o privi di specificità sul cosiddetto 'ragionevole dubbio' sono inammissibili: il ricorso deve indicare punti precisi della motivazione ritenuti insufficienti o contraddittori.
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