Cassazione Penale, Ordinanza n. 02990/2026 del 26/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte dichiara inammissibile il ricorso. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di cassazione esamina il ricorso proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Brescia del 7 gennaio 2025, che lo aveva condannato per un reato in materia di stupefacenti. L'unico motivo dedotto riguarda il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione. La Corte ritiene il motivo inammissibile perché formulato in modo obiettivamente generico e non confrontato con la motivazione della sentenza impugnata.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990
Norma che integra il reato oggetto della condanna di merito, in materia di stupefacenti.
Rilevante in relazione alla richiesta di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione.
Fondamento della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a censurare il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
- La deduzione relativa al diniego o alla quantificazione delle circostanze attenuanti generiche deve essere sorretta da argomentazioni specifiche e non meramente assertive o generiche.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, secondo la disciplina processuale applicabile.
Come è indicizzato
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