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Sentenza

Sentenza del 01/12/2022 n. 35431 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione della sentenza d'appello che aveva confermato un avviso di accertamento IMU relativo a (parte del) periodo d'imposta 2013: il ricorrente sosteneva che, sebbene fosse divenuto proprietario dell'unità immobiliare in seguito a decreto di trasferimento nell'ambito di esecuzione, non aveva conseguito la disponibilità materiale dell'immobile (ancora detenuto dall'esecutato e rilasciato solo in ottobre 2013). A.A. deduceva che mancava il possesso fiscalmente rilevante e richiamava, a supporto, gli artt. 8 e 9 del D.Lgs. n. 23/2011 e gli artt. 1140 c.c. e segg., nonché la qualifica della detenzione come possesso illegittimo in mala fede.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato il principio che, ai fini IMU, la nozione di "possesso" va interpretata in correlazione alla definizione normativa del soggetto passivo (proprietario o titolare di un diritto reale di godimento) e non come mera disponibilità materiale. Ne consegue che l'acquirente a seguito di decreto di trasferimento nell'ambito di procedura esecutiva è soggetto passivo dell'IMU per il periodo d'imposta correlato alla data del decreto di trasferimento, anche se la disponibilità materiale dell'immobile interviene successivamente. Il ricorrente è stato condannato alle spese di giudizio e alla possibile integrazione del contributo unificato prevista dalla normativa.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 23 del 2011, art. 8, comma 2

    "L'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili diversi dall'abitazione principale"

    La Cassazione interpreta il "possesso" ai fini IMU non come semplice detenzione materiale ma come situazione giuridica di carattere reale riferita al soggetto passivo previsto dalla norma (proprietario o titolare di diritto reale di godimento).

  • D.Lgs. n. 23 del 2011, art. 9, comma 1

    "Soggetti passivi dell'imposta municipale propria sono il proprietario di immobili ... ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie ..."

    La norma individua il soggetto passivo nell'effettivo titolare del diritto reale; il trasferimento della responsabilità fiscale avviene con il trasferimento del diritto reale (es. decreto di trasferimento nell'esecuzione).

  • D.Lgs. n. 504 del 1992 (previgente disciplina ICI)

    La giurisprudenza consolidata sul previgente ICI è stata richiamata per confermare che la nozione di possesso ai fini tributari richiede una situazione giuridica reale e non può essere ridotta alla mera detenzione qualificata o promissaria.

  • Codice Civile, artt. 1140 e seguenti

    Le regole civilistiche sul possesso e sulle azioni possessorie (reintegra, manutenzione) non mutano l'interpretazione tributaria: la Cassazione ha ritenuto irrilevante, ai fini IMU, il fatto che il debitore esecutato conservasse lo "ius possessionis" materiale fino al rilascio, poiché la titolarità del diritto reale (e quindi la soggettività passiva fiscale) è trasferita con il decreto di trasferimento.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    Norma richiamata dalla Corte per statuire l'obbligo del ricorrente al pagamento delle spese processuali e per indicare la possibile integrazione del contributo unificato in capo al ricorrente.

Massime di principio

  • Ai fini IMU la nozione di "possesso" si identifica con la titolarità di diritti reali (proprietà, usufrutto, uso, abitazione, ecc.): la mera detenzione materiale o la qualifica di possessore di fatto non basta a far sorgere la soggettività passiva.
  • Nelle vendite giudiziarie/azioni esecutive il soggetto passivo IMU è l'acquirente risultante dal decreto di trasferimento: la responsabilità fiscale decorre dalla data del decreto anche se la disponibilità materiale dell'immobile è conseguita successivamente.
  • Il promissario acquirente o il detentore qualificato che non ha titolo reale sull'immobile non è soggetto passivo IMU: la presenza di un contratto preliminare o di una detenzione qualificata non trasferisce la responsabilità fiscale prima del trasferimento del diritto reale.
  • Le questioni possessorie disciplinate dal codice civile (azioni di reintegra o manutenzione, possesso in mala fede) hanno rilievo limitato in tema d'imposta municipale: ciò che conta è la titolarità del diritto reale come definita dalla normativa tributaria.
  • Per determinare il periodo d'imposta rileva la data del fatto giuridico che trasferisce la titolarità del diritto reale (es. decreto di trasferimento, omologa fallimentare): occorre verificare la correlazione temporale tra tale atto e l'anno d'imposta contestato.
  • In contenziosi simili, chi impugna un avviso IMU emesso a carico di un acquirente in esecuzione deve concentrarsi sulla prova che il diritto reale non sia stato trasferito (inesistenza o nullità del decreto) piuttosto che sulla sola disponibilità materiale dell'immobile.

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