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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21612/2021 del 28/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comproprietario)

La controversia

La controversia riguarda lo scioglimento della comunione su due immobili siti in Milano, costituiti da un laboratorio al piano terra e da un deposito nel cortile antistante. In primo grado era stata esclusa l'usucapione proposta dal comproprietario convenuto; i beni erano stati ritenuti non comodamente divisibili e attribuiti per intero all'altro condividente, con conguaglio. La Corte d'appello ha confermato sia il rigetto dell'usucapione sia la non comoda divisibilità e l'attribuzione dell'intero bene al resistente principale. Nel ricorso incidentale si denunciava la violazione delle norme sull'usucapione e sulla valutazione delle prove, sostenendo che il possesso esclusivo sarebbe iniziato nel 1977 con il cambio delle serrature e la trasformazione dei locali, e che gli atti successivi richiamati dalla Corte d'appello sarebbero irrilevanti perché posteriori al decorso del ventennio. Nel ricorso principale si censurava invece la qualificazione dei beni come non comodamente divisibili, deducendo che essendo due immobili distinti si sarebbe potuta formare una divisione in natura, e si contestava la preferenza accordata all'altro condividente nell'assegnazione dei beni, nonché l'omesso esame della disponibilità a ricevere qualsiasi lotto.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale. Ha ritenuto infondati i motivi sull'usucapione, affermando che nei beni comuni l'acquisto per usucapione richiede un possesso esclusivo, inequivocamente incompatibile con il compossesso altrui, non desumibile dal mero uso più intenso, dalla chiusura dei locali o da atti di gestione; ha inoltre valorizzato gli atti negoziali successivi del 1985 e del 1995 come elementi incompatibili con la pretesa esclusività e idonei anche a interrompere il termine utile. Quanto alla divisione, ha confermato che la non comoda divisibilità va valutata sull'intero compendio e che il giudice di merito ha motivato logicamente la scelta, evidenziando l'eccessività dei conguagli e la disomogeneità delle porzioni che si sarebbero ottenute con la divisione in natura. Ha poi ritenuto corretta e incensurabile la scelta di attribuire i beni al condividente già proprietario di altri cespiti nello stesso fabbricato e maggiormente interessato al compendio. Le spese del giudizio sono state compensate e, trattandosi di ricorsi rigettati, è stato disposto l'obbligo per entrambi i ricorrenti di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1158 c.c.

    L'usucapione richiede il possesso continuato per il tempo di legge; nei beni comuni, il possesso deve presentare caratteri di esclusività e incompatibilità con il compossesso altrui.

  • art. 1140 c.c.

    Il possesso rilevante ai fini dell'usucapione deve manifestarsi come esercizio di fatto corrispondente al diritto di proprietà, ma nel contesto della comunione deve risultare inequivocamente esclusivo.

  • art. 115 c.p.c.

    La sua violazione è configurabile solo se il giudice pone a base della decisione prove non introdotte dalle parti o disattende il principio di non contestazione nei casi applicabili; non basta lamentare una diversa valutazione delle prove.

  • art. 116 c.p.c.

    La censura è ammissibile solo se il giudice attribuisce a una prova un valore diverso da quello previsto dalla legge o dichiara di valutarla secondo prudente apprezzamento nonostante sia soggetta a prova legale; non è deducibile il mero cattivo apprezzamento del materiale probatorio.

  • art. 342 c.p.c.

    La censura di appello va valutata alla luce del contenuto critico dedotto; nel caso concreto il motivo è stato esaminato nel merito perché diretto contro la qualificazione della divisione e la scelta del progetto divisionale.

  • art. 348-ter c.p.c.

    Il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile quando l'appello è stato proposto dopo il 12 settembre 2012 e la decisione di appello è fondata sulle stesse ragioni di fatto di primo grado.

  • art. 718 c.c.

    La divisione in natura è regola generale, ma cede quando i beni non siano comodamente divisibili.

  • art. 720 c.c.

    La non comoda divisibilità ricorre anche quando il frazionamento, pur materialmente possibile, non consenta porzioni autonomamente e agevolmente godibili o comporti conguagli eccessivi; il giudice ha potere discrezionale nella scelta del condividente cui attribuire il bene.

  • art. 1114 c.c.

    Nel giudizio di divisione occorre privilegiare, ove possibile, la formazione di quote in natura, ma senza trascurare il limite della comoda divisibilità.

  • art. 1111 c.c.

    Lo scioglimento della comunione può avvenire anche mediante attribuzione del bene non divisibile a uno dei condividenti con conguaglio, secondo valutazione del giudice.

  • art. 784 c.p.c.

    Richiamato nel contesto del procedimento divisionale, senza una autonoma statuizione di principio nel caso concreto.

  • art. 732 c.c.

    La norma è stata ritenuta non applicabile alla fattispecie, perché relativa alla comunione ereditaria e al retratto successorio, non alla divisione di comunione ordinaria.

  • art. 2944 c.c.

    L'atto con cui il possessore riconosce il diritto altrui o tratta per l'acquisto della quota può avere effetto interruttivo del termine utile per l'usucapione.

  • art. 1165 c.c.

    Nel possesso utile all'usucapione, il riconoscimento del diritto del proprietario interrompe il decorso del termine mediante applicazione delle regole sulla prescrizione.

  • art. 1350 n. 5 c.c.

    La forma scritta è richiesta per gli atti di rinuncia a diritti reali, ma non per la rinuncia tacita ad avvalersi dell'acquisto per usucapione già maturato, che può desumersi da comportamenti incompatibili con la volontà di far valere l'acquisto.

  • art. 1, comma 17, L. 228/2012

    In caso di rigetto dell'impugnazione proposta dopo il 30 gennaio 2013, sussiste l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Previsto l'obbligo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione.

Massime di principio

  • Nel bene in comunione l'usucapione della quota altrui richiede un possesso esclusivo, aperto e non equivoco, incompatibile con il compossesso; il semplice uso più intenso, la manutenzione o la chiusura dei locali non bastano, specie se il comportamento complessivo del possessore mostra il riconoscimento della contitolarità altrui.
  • Gli atti negoziali o dichiarativi con cui il possessore tratta con gli altri contitolari, riconosce la comunione o chiede l'acquisto delle loro quote possono interrompere il termine utile per usucapire e sono anche sintomatici della mancanza di un animus domini esclusivo.
  • In sede di divisione, la comoda divisibilità va valutata sull'intero compendio e non sulla mera corrispondenza numerica tra beni e quote; il giudice può preferire il progetto che evita conguagli eccessivi e che assicura porzioni autonomamente fruibili.
  • La scelta del condividente cui attribuire il bene non comodamente divisibile è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito e è censurabile in cassazione solo per vizi di logicità o per violazione di criteri giuridici, non per una mera diversa ricostruzione del fatto.
  • La deduzione del vizio di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. richiede una specifica allegazione dell'uso di prove non introdotte o dell'attribuzione a una prova di un valore legale diverso da quello previsto; non è sufficiente criticare la ponderazione comparativa delle risultanze istruttorie.

Come è indicizzato

MaterieComunitàPossessoImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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