Cassazione Penale, Sentenza n. 37427/2023 del 13/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente era stata dichiarata responsabile della contravvenzione ex art. 691 cod. pen. per aver "somministrato" bevande alcoliche a due soggetti in stato di manifesta ubriachezza. In sede di appello si contestava che la sentenza di secondo grado avesse di fatto ricostruito una condotta omissiva (la gestione negligente e la mancata impedizione della somministrazione da parte di un dipendente) mentre l'imputazione originaria era formulata in termini commissivi (aver materialmente somministrato). Si deduceva violazione dell'art. 521 c.p.p. per mutamento del fatto e, separatamente, carenza di motivazione in relazione all'elemento soggettivo alla luce della presenza dell'imputata all'interno del locale mentre gli avventori erano fuori.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che non vi fosse una trasformazione radicale del fatto tale da violare il principio di correlazione fra accusa e sentenza: la contestazione originaria (somministrazione di alcool a persone in stato di ubriachezza) e la ricostruzione collegate per il giudice d'appello presentavano un nucleo comune e la ricorrente ha potuto difendersi compiutamente. È stato inoltre osservato che la responsabilità per omissione (concorso per omissione ex art. 40, comma 2, cod. pen.) è configurabile anche per reati di mera condotta. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché, contro le sentenze d'appello rese per reati di competenza del giudice di pace, il ricorso per cassazione è ammesso solo per i motivi indicati dall'art. 606 comma 1 lett. a), b) e c) c.p.p., per cui la censura sostanzialmente motivazionale era improcedibile. La Corte ha inoltre rilevato che la prescrizione non era maturata e ha disposto la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Norma che sanziona la somministrazione di bevande alcoliche a persone in stato di manifesta ubriachezza; nella vicenda è il reato contestato all'imputata.
Principio di correlazione tra imputazione e sentenza: la Corte ha ritenuto che non si sia verificata una mutazione del fatto tale da pregiudicare la difesa, poiché il nucleo essenziale dell'accusa era rimasto identificabile.
Consente di attribuire responsabilità per omissione al gestore per fatti posti in essere da dipendenti; la Corte ha confermato che il concorso per omissione è applicabile anche ai reati di mera condotta.
Disciplina i motivi di ricorso per cassazione; la Corte ha richiamato il limite previsto per i ricorsi avverso sentenze di appello su materie di competenza del giudice di pace (solo lettere a, b, c).
artt. 129, 530, 533 cod. proc. pen.
Norme richiamate dalla difesa in relazione al vizio di motivazione e alla valutazione della prova; la Corte ha ritenuto le censure non ammissibili o non fondate nel caso concreto.
Norme sulla prescrizione e sulle cause di interruzione: la Corte ha verificato che il termine di prescrizione quinquennale non era decorso a causa delle interruzioni e sospensioni del processo.
art. 83, comma 2, d.l. 17 marzo 2020, n. 18 (conv. L. 24 aprile 2020, n. 27)
Norma emergenziale sulla sospensione dei termini processuali per Covid-19; la Corte ha considerato che i periodi di astensione del difensore e altri impedimenti escludevano l'effetto dell'ulteriore sospensione prevista dalla norma emergenziale sul calcolo della prescrizione.
Prevede la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; applicata dalla Corte alla ricorrente.
Massime di principio
- La ricostruzione fattuale in sentenza può comprendere varianti della condotta (es. somministrazione diretta o tramite dipendente) purché permanga un "nucleo comune" con l'imputazione originaria e il mutamento non sia radicale da pregiudicare la difesa.
- Il concorso per omissione (art. 40, comma 2, c.p.) può essere applicato anche ai reati di mera condotta: il gestore può rispondere per non aver impedito che dipendenti servissero clienti visibilmente ubriachi.
- Avverso sentenze di appello rese per reati di competenza del giudice di pace le possibilità di ricorso per cassazione sono limitate ai motivi tassativi dell'art. 606 c.p.p. (lett. a, b, c); censure esclusivamente motivazionali o di fatto possono risultare inammissibili.
- La violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza sussiste solo quando il fatto accertato sia eterogeneo o sostanzialmente incompatibile con quello contestato, con pregiudizio reale della difesa.
- Nel valutare la decorrenza della prescrizione occorre considerare interruzioni e sospensioni previste dal codice nonché disposizioni emergenziali; periodi di astensione o impedimento del difensore incidono sul computo.
- In caso di rigetto del ricorso per cassazione è ordinario l'assorbimento delle spese processuali a carico del ricorrente ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 13 set 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 37275/2023 del 13/09/2023
- Sentenza penale · 13 set 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 37276/2023 del 13/09/2023
- Sentenza penale · 13 set 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 37277/2023 del 13/09/2023
- Sentenza penale · 13 set 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 37278/2023 del 13/09/2023
- Sentenza penale · 13 set 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 37280/2023 del 13/09/2023
- Sentenza penale · 13 set 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 37281/2023 del 13/09/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →