Cassazione Penale, Sentenza n. 18877/2024 del 14/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'appello di Milano: Belhaj ha censurato il diniego del riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 114 cod. pen. (minima partecipazione), sostenendo che il suo apporto non aveva rafforzato il proposito criminoso di Pascuzzi e fosse stato meramente casuale; Pascuzzi ha denunciato l'errata applicazione dell'art. 73 d.P.R. 309/90 (in particolare il comma 5) chiedendo la riqualificazione di talune condotte per la loro minore offensività e ha contestato la mancata riqualificazione di altre condotte per difetto di accertamento dei quantitativi.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato entrambi i ricorsi inammissibili. Per Belhaj l'inammissibilità è dovuta alla genericità e al contenuto non consentito del ricorso: la Corte territoriale aveva valutato correttamente il contributo causale della ricorrente (presenza nel trasporto, accompagnamento "mano nella mano" per non destare sospetti) e legittimamente escluso la minima partecipazione ex art. 114 cod. pen. Per Pascuzzi i motivi sono stati ritenuti manifestamente infondati o generici: la Corte ha confermato che è possibile una diversa qualificazione dello stesso episodio tra concorrent i quando il contesto e i ruoli differiscono, e ha condiviso la valutazione sulla sistematicità, organizzazione e quantitativi tali da escludere la minor offensività. Conseguentemente restano ferme le statuizioni della Corte d'appello (riduzioni di pena già operate in sede di appello per entrambi) e sono posti a carico di ciascun ricorrente le spese di procedimento e il versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
d.P.R. 309/1990 (Testo unico stupefacenti), art. 73
La Corte ha applicato il principio secondo il quale la medesima facta può essere qualificata in modo diverso per singoli concorrenti (comma 1 o comma 5) se il contesto complessivo e il ruolo soggettivo presentano caratteristiche differenti; il comma 5 è utilizzato per fattispecie di minor offensività solo se la condotta e il contesto denotano lieve entità.
La circostanza attenuante della minima partecipazione richiede un contributo causale marginale, trascurabile nell'economia dell'iter criminoso; la Corte territoriale ha ritenuto che il comportamento della ricorrente non fosse tale da integrare la minima partecipazione.
Codice di procedura penale, art. 616
L'accoglimento della declaratoria di inammissibilità comporta l'onere delle spese e il versamento di una somma alla Cassa delle Ammende, determinata equitativamente dalla Corte (qui fissata in euro 3.000,00 per ciascun ricorrente).
Massime di principio
- La circostanza attenuante della minima partecipazione (art. 114 cod. pen.) richiede che il contributo del concorrente sia effettivamente marginale e causali mentemente trascurabile; una presenza attiva nel trasporto o nella facilitazione della cessione esclude l'attenuante.
- In materia di detenzione/cessione di stupefacenti (art. 73 d.P.R. 309/90) è ammissibile che il medesimo episodio sia qualificato differentemente per coautori quando il contesto, il ruolo soggettivo e le modalità operative divergono per ciascuno di essi.
- La valutazione di merito circa ruoli, modalità esecutive, sistematicità dell'attività di spaccio e quantitativi è riservata al giudice di merito; la Cassazione non può sostituirsi a tale valutazione se la motivazione è logica e coerente.
- Le censure generiche o prive di puntuale critica della motivazione di merito sono dichiarate inammissibili: il ricorso di cassazione deve esporre errori specifici e argomentati.
- Per la riqualificazione ai sensi del comma 5 dell'art. 73 rilevano non solo quantitativi ma anche la sistematicità, l'organizzazione dell'attività e il ruolo nel circuito di rifornimento; la mera assenza di sequestri non è di per sé determinante.
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