Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41143/2025 del 22/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente chiedeva la sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con gli arresti domiciliari presso la fondazione Villa della fraternità Onlus (struttura di riabilitazione), ovvero in subordine la sostituzione con la detenzione domiciliare ai sensi dell'art. 11 dell'Ordinamento Penitenziario, per incompatibilità delle condizioni di salute con il regime carcerario. La difesa ha richiamato esiti peritali e una consulenza di parte, lamentando che il mancato svolgimento di un ciclo di fisiochinesiterapia disposto in precedenza e la sopravvenuta comparsa di un deficit stenico degli arti superiori avrebbero aggravato il quadro clinico rendendo incompatibile la detenzione e imponendo ulteriori accertamenti peritali o la sostituzione della misura.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile confermando l'ordinanza del Tribunale di Brescia che aveva respinto la richiesta di sostituzione della misura. Il Collegio ha ritenuto che non fossero emersi nuovi elementi rispetto alla precedente perizia, che aveva accertato una condizione clinica stabilizzata compatibile con la detenzione. Ha inoltre ritenuto che il deficit stenico descritto non incida in modo significativo sulle condizioni di salute tali da giustificare la revoca della custodia cautelare. La Corte ha precisato che l'eventuale inadempimento dell'istituto penitenziario rispetto alla somministrazione di cure non giustifica automaticamente gli arresti domiciliari, essendo possibile il trasferimento in altra struttura penitenziaria più idonea. Per l'inammissibilità del ricorso il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende; disposta la trasmissione della decisione al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p.; obbligo di anonimizzazione per la diffusione.

Norme richiamate

  • art. 275 cod. proc. pen., commi 4-bis e 4-ter

    La Corte ha interpretato che, in assenza di nuovi elementi probatori concreti e rilevanti rispetto alla perizia già disposta e valutata dai giudici della cautela, non sussiste l'obbligo di sostituire la misura cautelare per ragioni di incompatibilità con le condizioni di salute; va valutata la realtà clinica complessiva e non singoli sintomi non significativi.

  • art. 11 Ordinamento Penitenziario

    L'art. 11 (che disciplina misure alternative per motivi di salute) non è applicabile automaticamente: la corte ha ritenuto che la sussistenza di condizioni di salute incompatibili debba essere provata in modo concreto e che, in mancanza di ciò, non si può imporre la misura alternativa.

  • art. 94 disp. att. c.p.p., commi 1-ter e 1-bis

    Stante la mancata remissione in libertà, la decisione deve essere trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario perché provveda agli adempimenti sanitari previsti; la Corte richiama l'obbligo di cura e la possibilità di trasferimento ad altra struttura più idonea.

  • art. 606 cod. proc. pen.

    L'art. 606 disciplina i motivi di ricorso per Cassazione; la Corte ha ritenuto i motivi proposti manifestamente infondati o generici, con conseguente inammissibilità.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicato per condannare il ricorrente al versamento di una somma alla Cassa delle Ammende in considerazione della colpa nella proposizione del ricorso inammissibile.

  • art. 52 d.lgs. 196/2003

    Norma sulla tutela dei dati personali: la Corte ordina l'omissione delle generalità e dei dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento.

Massime di principio

  • La mera comparsa o il peggioramento di singoli sintomi (es. deficit stenico degli arti superiori) non è di per sé idonea a dimostrare l'incompatibilità della detenzione: occorre documentare l'impatto funzionale complessivo sulla vita e sulle cure necessarie.
  • Le perizie disposte dall'autorità giudiziaria, se non superate da nuovi elementi probatori specifici e concreti, hanno valore decisivo rispetto alla consulenza di parte; la consulenza privata deve contenere dati nuovi e rilevanti per incidere sul quadro cautelare.
  • Il mancato adempimento, da parte dell'istituto penitenziario, di terapie o trattamenti prescritti non determina automaticamente la sostituzione della misura con gli arresti domiciliari: il rimedio possibile può essere il trasferimento del detenuto in altra struttura penitenziaria o il ricorso a strutture extramurarie, previa attivazione degli organi dell'Amministrazione Penitenziaria.
  • Per ottenere la sostituzione della misura per motivi di salute è necessario provare concretamente l'incompatibilità (con documentazione clinica aggiornata, perizia nuova o elementi non valutati in precedenza) e illustrare perché le cure non possano essere assicurate in ambito carcerario o tramite trasferimento.
  • I difensori devono evitare argomentazioni generiche: l'efficacia del ricorso dipende dalla capacità di esibire elementi obiettivi, recenti e specifici che modifichino sostanzialmente il quadro peritale precedente.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.