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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35000/2024 del 18/09/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 24/11/2023 che aveva rigettato il riesame del decreto di perquisizione e sequestro del 9/10/2023. I ricorrenti censuravano: (1) la perdita di efficacia del sequestro per tardiva trasmissione degli atti oltre il termine di cinque giorni richiamato dall'art. 309 c.p.p.; (2) l'illegittimità costituzionale dell'art. 324 c.p.p., comma 7, nella interpretazione giurisprudenziale, per violazione degli artt. 3, 13, 41 e 42 Cost.; (3) l'illegittimità del sequestro probatorio in quanto le cose sequestrate sarebbero materie prime secondarie o sottoprodotti (o rifiuti che avevano cessato di essere tali) e non rifiuti, con conseguente insussistenza dei presupposti del reato contestato (art. 452-quaterdecies c.p.).

La decisione

I ricorsi sono stati rigettati come infondati. Il Collegio ha ritenuto manifestamente infondati i primi due motivi, confermando il principio giurisprudenziale secondo cui nel procedimento di riesame del sequestro probatorio non si applica il termine perentorio di cinque giorni previsto dall'art. 309 c.p.p. per le misure personali, ma il diverso termine di carattere ordinatorio previsto dall'art. 324 c.p.p.; quindi la tardiva trasmissione degli atti non determina automaticamente l'inefficacia del sequestro. Sulla questione di merito, il tribunale ha ritenuto legittimo il sequestro probatorio: gli elementi investigativi (servizi di O.C.P., videoriprese, tracciamento GPS, fatture, discrepanze ARPAV, rilevazioni in loco) erano sufficienti per fondare il fumus commissi delicti e giustificare il sequestro. Quanto alla qualificazione dei materiali, la Corte ha precisato che la qualifica come sottoprodotto, materia prima secondaria o cessazione della qualifica di rifiuto richiede accertamenti fattuali che spettano al processo; l'onere della prova circa la natura "non rifiuto" grava su chi la invoca, per cui non era possibile escludere la natura di rifiuto già in sede di riesame.

Norme richiamate

  • art. 309 cod. proc. pen.

    comma 5 (termine di cinque giorni per trasmissione degli atti nelle misure personali); comma 10 citato nel testo

    Termine perentorio di cinque giorni applicabile alle misure cautelari personali; tuttavia la giurisprudenza ha escluso la sua applicabilità al riesame dei sequestri probatori, ritenendo prevalente il termine previsto dall'art. 324 c.p.p.

  • art. 324 cod. proc. pen.

    comma 3 e comma 7 richiamati nel testo

    Nel riesame dei provvedimenti reali/probatori il termine previsto dall'art. 324 (in particolare comma 3) ha natura meramente ordinatoria; in caso di trasmissione frazionata il termine per la decisione decorre dal momento in cui il tribunale ritiene completa l'acquisizione degli atti.

  • art. 452-quaterdecies cod. pen.

    citato come titolo del reato contestato

    Norma del codice penale relativa al fatto contestato; il giudice ha ritenuto che sussistessero elementi indiziari concreti idonei a fondare il fumus del reato per le esigenze probatorie del sequestro.

  • D.Lgs. n. 152/2006

    art. 184-bis (sottoprodotto) e art. 184-ter (cessazione della qualifica di rifiuto)

    La qualificazione come sottoprodotto o la cessazione della qualifica di rifiuto richiede il verificarsi di specifici requisiti di fatto e procedure autorizzative; l'onere probatorio di dimostrare tali condizioni incombe su chi sostiene la natura "non rifiuto".

  • Costituzione della Repubblica Italiana

    artt. 3, 13, 41, 42 (richiamati dai ricorrenti)

    I ricorrenti invocavano profili costituzionali (principio di uguaglianza, tutela della libertà personale e della proprietà). Il Collegio ha ritenuto improprio l'accostamento tra tutela della libertà personale e tutela della proprietà nel contesto delle misure reali e non ha ravvisato contrasto costituzionale nella interpretazione vigente di art. 324 c.p.p.

  • D.M. n. 264 del 13/10/2016

    Regolamento recante criteri indicativi per la qualificazione dei residui di produzione come sottoprodotti

    Il regolamento fornisce criteri indicativi ma esclude dalla sua applicazione i residui derivanti dall'attività di consumo; pertanto, gli indumenti usati (derivanti da consumo) difficilmente possono essere trattati come sottoprodotti senza specifica dimostrazione.

  • D.M. Ministero dell'Ambiente 5/2/1998

    Allegato 1, suballegato 1, n. 8 (operazioni di recupero)

    Le operazioni di recupero che possono determinare la cessazione della qualifica di rifiuto devono seguire le procedure autorizzatorie e i criteri previsti; la sussistenza di tali operazioni e il loro esito devono essere dimostrati.

  • art. 23 comma 8 D.L. 137/2020

    Richiamato come norma procedurale in ordine alla definizione del ricorso (procedimento definito ex art. 23 comma 8 D.L. 137/2020); indicazione formale della definizione del ricorso.

Massime di principio

  • Nel riesame di un sequestro probatorio non opera automaticamente il termine perentorio di 5 giorni previsto per le misure personali (art. 309 c.p.p.); si applica invece il regime di termini ordinatori previsto dall'art. 324 c.p.p., per cui ritardi nella trasmissione degli atti non determinano di per sé l'inefficacia automatica della misura.
  • Il sequestro probatorio può essere disposto quando sussiste il fumus commissi delicti inteso come probabilità o ragionevole presunzione; non è necessaria la piena prova già in fase di indagine, pertanto il riesame verifica la congruità degli elementi esposti senza sostituirsi al giudizio di merito.
  • La qualificazione dei materiali sequestrati come "rifiuti" o come "materie prime secondarie/sottoprodotti/cessazione della qualifica di rifiuto" è questione fattuale che richiede specifici accertamenti e dimostrazioni tecniche: l'onere della prova per la natura "non rifiuto" grava su chi la invoca.
  • Documenti quali fatture, DDT, registrazioni, risultanze ARPAV, videoriprese, tracciamenti GPS e servizi di osservazione possono costituire elementi idonei a fondare il fumus e legittimare il sequestro probatorio; contestazioni difensive devono puntare a sminuire la congruità di tali elementi o a provare fatti contrari.
  • Per evitare o contestare efficacemente sequestri relativi a materiali tessili, chi svolge attività di recupero/trasporto deve assicurarsi di rispettare le autorizzazioni e la documentazione prescritta (es. formulari, autorizzazioni al trasporto/raccolta/recupero) e conservare prove che attestino il rispetto dei requisiti per la qualifica di sottoprodotto o per la cessazione della qualifica di rifiuto.
  • In sede di impugnazione procedurale, è strategico dimostrare sia vizi procedurali rilevanti (non puramente formali) sia l'assenza del fumus o l'impossibilità logica che i fatti esposti determinino la configurabilità del reato; l'alternativa è la raccolta preventiva di documentazione tecnica che provi la legittimità delle operazioni di recupero.

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