Cassazione Civile, Ordinanza n. 34941/2024 del 30/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da tre avvisi di accertamento per IRES, IRAP e IVA relativi agli anni d’imposta 2007, 2008 e 2009, nonché da un diniego di rimborso di un credito IVA relativo al 2008. In primo grado la società aveva ottenuto accoglimento del ricorso; in appello la CTR del Veneto ha rigettato l’appello dell’Agenzia delle Entrate. La CTR ha ritenuto, da un lato, che gli avvisi di accertamento fossero stati definiti con la procedura agevolata di cui all’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 e, dall’altro, che il giudizio dovesse comunque proseguire sul diniego di rimborso del credito IVA, affermando però in modo sintetico che non emergevano elementi per negare il rimborso, che l’IVA era stata versata in misura superiore al dovuto e che la contribuente non aveva partecipato a frodi carosello. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente, in violazione degli artt. 111 Cost., 132 c.p.c. e 36 d.lgs. n. 546 del 1992; 2) violazione dell’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, perché la CTR avrebbe erroneamente escluso che, nonostante la definizione agevolata degli accertamenti, l’Amministrazione potesse contestare la partecipazione della società a una frode IVA e quindi l’esistenza del credito richiesto a rimborso. La società ha resistito e ha proposto ricorso incidentale deducendo omessa pronuncia su tutte le domande ed eccezioni, ma la Corte lo ha ritenuto inammissibile perché la società era risultata integralmente vittoriosa in primo grado e le questioni non esaminate avrebbero dovuto essere riproposte nel giudizio di rinvio.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso principale dell’Agenzia delle Entrate, dichiarando inammissibile il ricorso incidentale della società. Ha cassato la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese. Ha inoltre dato atto, per il ricorso incidentale inammissibile, dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 111, sesto comma, Cost.
La sentenza deve essere sorretta da motivazione effettiva e percepibile; la motivazione solo apparente integra nullità.
art. 132, primo comma, n. 4, c.p.c.
La mancanza di una motivazione idonea a rendere comprensibile il decisum comporta nullità della sentenza.
Richiamato quale parametro della doverosità di una motivazione chiara e intellegibile.
art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La motivazione delle sentenze tributarie non può essere solo apparente; deve esplicitare le ragioni della decisione.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È il parametro processuale per denunciare la nullità della sentenza per motivazione apparente e per omessa pronuncia.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il parametro per censurare l’erronea applicazione dell’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018.
art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
La definizione agevolata delle controversie non impedisce al contribuente di chiedere il rimborso di imposte oggetto del condono, ma non preclude all’Amministrazione di contestare i presupposti sostanziali del credito fatto valere.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di inammissibilità dell’impugnazione proposta dopo il 30 gennaio 2013, sussistono i presupposti per l’ulteriore contributo unificato.
art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228
Ha introdotto il comma 1 quater dell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.
Richiamato nel ricorso incidentale per omessa pronuncia su domande ed eccezioni.
Massime di principio
- La motivazione è apparente quando, pur essendo graficamente presente, non consente di comprendere l’iter logico-giuridico seguito dal giudice; in tal caso la sentenza è nulla per error in procedendo.
- In materia tributaria, la definizione agevolata di una lite non impedisce che l’Amministrazione contesti, in un diverso segmento del giudizio, la sussistenza dei presupposti sostanziali di un credito chiesto a rimborso.
- La preclusione derivante dal condono riguarda l’accertamento dell’imponibile oggetto della definizione, ma non opera automaticamente sui crediti vantati dal contribuente verso l’Erario.
- Se il credito IVA è fondato su fatture per operazioni inesistenti, l’Amministrazione può contestarne l’esistenza anche quando gli accertamenti relativi siano stati definiti in via agevolata; il giudice deve quindi esaminare concretamente la sussistenza delle operazioni contestate.
- Le questioni non esaminate dal giudice d’appello, quando la parte era integralmente vittoriosa in primo grado, non possono essere introdotte con ricorso incidentale ma devono essere riproposte nel giudizio di rinvio.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 30 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 34882/2024 del 30/12/2024
- ordinanza_civile · 30 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 34883/2024 del 30/12/2024
- ordinanza_civile · 30 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 34884/2024 del 30/12/2024
- ordinanza_civile · 30 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 34902/2024 del 30/12/2024
- ordinanza_civile · 30 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 34910/2024 del 30/12/2024
- ordinanza_civile · 30 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 34912/2024 del 30/12/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →