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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34941/2024 del 30/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da tre avvisi di accertamento per IRES, IRAP e IVA relativi agli anni d’imposta 2007, 2008 e 2009, nonché da un diniego di rimborso di un credito IVA relativo al 2008. In primo grado la società aveva ottenuto accoglimento del ricorso; in appello la CTR del Veneto ha rigettato l’appello dell’Agenzia delle Entrate. La CTR ha ritenuto, da un lato, che gli avvisi di accertamento fossero stati definiti con la procedura agevolata di cui all’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 e, dall’altro, che il giudizio dovesse comunque proseguire sul diniego di rimborso del credito IVA, affermando però in modo sintetico che non emergevano elementi per negare il rimborso, che l’IVA era stata versata in misura superiore al dovuto e che la contribuente non aveva partecipato a frodi carosello. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente, in violazione degli artt. 111 Cost., 132 c.p.c. e 36 d.lgs. n. 546 del 1992; 2) violazione dell’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, perché la CTR avrebbe erroneamente escluso che, nonostante la definizione agevolata degli accertamenti, l’Amministrazione potesse contestare la partecipazione della società a una frode IVA e quindi l’esistenza del credito richiesto a rimborso. La società ha resistito e ha proposto ricorso incidentale deducendo omessa pronuncia su tutte le domande ed eccezioni, ma la Corte lo ha ritenuto inammissibile perché la società era risultata integralmente vittoriosa in primo grado e le questioni non esaminate avrebbero dovuto essere riproposte nel giudizio di rinvio.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso principale dell’Agenzia delle Entrate, dichiarando inammissibile il ricorso incidentale della società. Ha cassato la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese. Ha inoltre dato atto, per il ricorso incidentale inammissibile, dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • La motivazione è apparente quando, pur essendo graficamente presente, non consente di comprendere l’iter logico-giuridico seguito dal giudice; in tal caso la sentenza è nulla per error in procedendo.
  • In materia tributaria, la definizione agevolata di una lite non impedisce che l’Amministrazione contesti, in un diverso segmento del giudizio, la sussistenza dei presupposti sostanziali di un credito chiesto a rimborso.
  • La preclusione derivante dal condono riguarda l’accertamento dell’imponibile oggetto della definizione, ma non opera automaticamente sui crediti vantati dal contribuente verso l’Erario.
  • Se il credito IVA è fondato su fatture per operazioni inesistenti, l’Amministrazione può contestarne l’esistenza anche quando gli accertamenti relativi siano stati definiti in via agevolata; il giudice deve quindi esaminare concretamente la sussistenza delle operazioni contestate.
  • Le questioni non esaminate dal giudice d’appello, quando la parte era integralmente vittoriosa in primo grado, non possono essere introdotte con ricorso incidentale ma devono essere riproposte nel giudizio di rinvio.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRimborsiImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiNullitàOnere della provaGiudicato

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