Cassazione Civile, Ordinanza n. 37340/2021 del 29/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha rigettato i primi due motivi di ricorso e ha dichiarato assorbito il terzo. Ha confermato quindi la sentenza della CTR che aveva negato il rimborso dell'IMU. Ha inoltre condannato la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Esito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
L'ente ricorrente aveva chiesto al Comune il rimborso dell'IMU versata per l'anno 2012 su immobili di sua proprietà siti nel territorio comunale e destinati all'edilizia residenziale pubblica. Il Comune aveva negato il rimborso; il diniego era stato confermato in primo e in secondo grado. In Cassazione l'ente sosteneva: (1) la violazione dell'art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. n. 504/1992, dell'art. 59 del d.lgs. n. 446/1997, degli artt. 8 e 9 del d.lgs. n. 23/2011, dell'art. 13 del d.l. n. 201/2011, dell'art. 91-bis del d.l. n. 1/2012 e del d.m. n. 200/2012, perché la CTR aveva escluso l'esenzione IMU per mancato utilizzo diretto degli immobili da parte dell'ente; (2) la violazione degli artt. 3 e 53 Cost., perché il sistema avrebbe riconosciuto alle ATC solo una detrazione e non la piena esenzione, pur in presenza dei presupposti di legge; (3) la violazione dell'art. 1 del d.l. n. 93/2008, perché la CTR avrebbe erroneamente ritenuto superata l'esclusione da ICI/IMU prevista per gli immobili adibiti ad abitazione principale. La Corte ha trattato congiuntamente i primi due motivi e li ha respinti, ritenendo che l'esenzione fiscale sia norma speciale di stretta interpretazione e non applicabile alle ATC, poiché gli alloggi concessi in locazione agli assegnatari, sia pure a canoni modesti, non sono "utilizzati direttamente" dall'ente per attività assistenziali in senso tecnico, ma mediante utilizzazione indiretta e con attività avente comunque carattere economico. Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito.
Norme richiamate
art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 504/1992
esenzione per gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art. 87, comma 1, lett. c), del TUIR, destinati esclusivamente allo svolgimento, con modalità non commerciali, di attività assistenziali e altre attività tipizzate
Norma agevolativa di stretta interpretazione, non estensibile oltre le ipotesi tassative; richiede utilizzazione diretta dell'immobile da parte dell'ente e destinazione esclusiva ad attività non commerciali.
Richiamato dalla parte ricorrente come base normativa del regime agevolativo, senza rilievo autonomo decisivo nella motivazione.
artt. 8 e 9, d.lgs. n. 23/2011
Richiamati per l'applicabilità del regime ICI all'IMU per l'anno 2012 tramite rinvio normativo.
art. 13, d.l. n. 201/2011 conv. in L. n. 214/2011
Norma istitutiva dell'IMU richiamata per coordinare il regime dell'imposta con quello delle esenzioni previste per l'ICI.
art. 91-bis, d.l. n. 1/2012 conv. in L. n. 27/2012
Ha delimitato il perimetro dell'esenzione per gli enti non commerciali, imponendo la destinazione esclusiva e l'utilizzo diretto degli immobili per attività non commerciali tipizzate.
Atto attuativo richiamato per la disciplina concreta delle condizioni dell'esenzione degli enti non commerciali.
art. 3 Cost.
La Corte esclude la violazione del principio di uguaglianza, ritenendo ragionevole la mancata estensione della piena esenzione alle ATC.
art. 53 Cost.
La Corte esclude la violazione del principio di capacità contributiva, poiché l'attività svolta dalle ATC conserva carattere economico e non integra la fattispecie agevolata.
art. 1, d.l. n. 93/2008 conv. in L. n. 126/2008
Richiamato nel terzo motivo per sostenere l'estensione dell'esclusione ICI/IMU per gli immobili adibiti ad abitazione principale, ma il motivo è stato assorbito.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Fondamento della statuizione sul raddoppio dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Le agevolazioni fiscali sono norme eccezionali e di stretta interpretazione: non possono essere applicate analogicamente né estese a fattispecie non espressamente previste.
- Per l'esenzione ICI/IMU degli enti non commerciali non basta la finalità pubblica o sociale dell'attività: occorre che l'immobile sia utilizzato direttamente dall'ente e in modo esclusivo per attività tipizzate e non commerciali.
- La concessione in locazione di alloggi a canone modesto, anche se destinata a finalità sociali e al reinvestimento dei proventi nel patrimonio pubblico, integra comunque un'attività economica e non equivale a utilizzazione diretta dell'immobile ai fini dell'esenzione.
- Il canone tenue o moderato non è equiparabile al corrispettivo simbolico: solo quest'ultimo, escludendo il sinallagma, può assimilarsi alla mancanza di corrispettivo.
- La legittimità costituzionale di una disciplina differenziata in materia di esenzione fiscale non è esclusa quando la diversa trattamento sia coerente con la natura economica dell'attività svolta e con i requisiti oggettivi richiesti dalla legge.
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- ricorrente":"Agenzia territoriale per la casa del Piemonte Nord, ente pubblico non economico di edilizia residenziale pubblica","resistente":"Comune di Romentino, ente impositore locale","ruolo_ricorrente":"ente pubblico","ruolo_resistente":"pubblica amministrazione","motivo":"L'ente ricorrente aveva chiesto al Comune il rimborso dell'IMU versata per l'anno 2012 su immobili di sua proprietà siti nel territorio comunale e destinati all'edilizia residenziale pubblica. Il Comune aveva negato il rimborso; il diniego era stato confermato in primo e in secondo grado. In Cassazione l'ente sosteneva: (1) la violazione dell'art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. n. 504/1992, dell'art. 59 del d.lgs. n. 446/1997, degli artt. 8 e 9 del d.lgs. n. 23/2011, dell'art. 13 del d.l. n. 201/2011, dell'art. 91-bis del d.l. n. 1/2012 e del d.m. n. 200/2012, perché la CTR aveva escluso l'esenzione IMU per mancato utilizzo diretto degli immobili da parte dell'ente; (2) la violazione degli artt. 3 e 53 Cost., perché il sistema avrebbe riconosciuto alle ATC solo una detrazione e non la piena esenzione, pur in presenza dei presupposti di legge; (3) la violazione dell'art. 1 del d.l. n. 93/2008, perché la CTR avrebbe erroneamente ritenuto superata l'esclusione da ICI/IMU prevista per gli immobili adibiti ad abitazione principale. 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