Cassazione Civile, Ordinanza n. 32435/2024 del 13/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un gruppo di dipendenti assunti dalla Regione Siciliana con contratti individuali a termine, poi proseguiti senza soluzione di continuità, aveva ottenuto in un precedente giudizio il riconoscimento di un trattamento economico di base più favorevole, a seguito del mutamento dell’assetto del personale regionale. In questa diversa causa ha chiesto il riconoscimento anche della retribuzione di posizione, parte fissa, prevista per i dirigenti di terza fascia, sostenendo che il rinvio contrattuale al trattamento economico iniziale tabellare avesse portata dinamica e dovesse seguire l’evoluzione dell’inquadramento regionale; hanno inoltre denunciato violazione dell’art. 52 d.lgs. 165/2001 e dell’art. 1362 c.c., assumendo che la Corte d’appello avesse interpretato erroneamente il contratto e che il precedente giudicato imponesse il riconoscimento dell’intero trattamento dirigenziale. La resistente ha contrastato la domanda, sostenendo che il rinvio contrattuale riguardasse solo il trattamento economico di base e non attribuisse una vera qualifica dirigenziale né le correlate voci retributive accessorie.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale dei lavoratori. Ha ritenuto inammissibile la censura nella parte in cui mirava a una diversa interpretazione dei contratti individuali, perché la lettura accolta dalla Corte d’appello era plausibile e quindi non sindacabile in sede di legittimità; ha inoltre ritenuto infondata la pretesa di estendere il precedente giudicato e il mutamento dell’assetto regionale fino a comprendere anche la retribuzione di posizione, poiché i ricorrenti non avevano mai svolto funzioni dirigenziali né assunto le relative responsabilità, e la voce richiesta presuppone appunto tali funzioni. Il ricorso incidentale condizionato della Regione è stato assorbito. I ricorrenti sono stati condannati alle spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
È stata usata come norma sul vizio denunciabile in cassazione per violazione di legge, ma la censura è risultata in parte inammissibile perché mirava a rivalutare l’interpretazione del contratto.
art. 52 d.lgs. n. 165 del 2001
Invocato dai ricorrenti per sostenere il diritto al trattamento dirigenziale; la Corte non ne ha ricavato un obbligo di riconoscere la retribuzione di posizione in assenza di effettive funzioni dirigenziali.
Richiamato per censurare l’interpretazione del contratto; la Corte ha ribadito che la lettura della clausola contrattuale fatta dal giudice di merito era plausibile e non poteva essere sostituita con una diversa lettura in sede di legittimità.
art. 23-quater del d.l. n. 6 del 1998
Norma che ha costituito la base delle assunzioni speciali presso la protezione civile regionale, richiamata per spiegare la peculiarità della posizione lavorativa dei ricorrenti.
art. 14, comma 14, del d.l. n. 6 del 1998
Richiamato come disposizione di rinvio per la disciplina delle assunzioni speciali e del trattamento economico iniziale.
L. Regione Sicilia n. 10 del 2000, art. 6, comma 1
Ha disposto il transito automatico dei dipendenti regionali di ottavo livello nella terza fascia dirigenziale, incidendo sul parametro di riferimento del trattamento economico.
L. Regione Sicilia n. 11 del 2010, art. 13
È stata richiamata per affermare che il trattamento economico accessorio deve essere correlato alle funzioni attribuite e alle connesse responsabilità, escludendo quindi la retribuzione di posizione in mancanza di funzioni dirigenziali.
Massime di principio
- In cassazione non è consentito ottenere una nuova e diversa interpretazione del contratto quando quella adottata dal giudice di merito sia plausibile e non manifestamente illogica; il controllo di legittimità non si trasforma in un terzo grado di merito.
- Quando un rapporto di lavoro è stato originariamente regolato da un rinvio a un trattamento economico iniziale di base, il successivo mutamento dell’assetto organizzativo può comportare l’aggiornamento del parametro retributivo, ma non determina automaticamente il riconoscimento di tutti gli istituti e le voci economiche propri del nuovo inquadramento.
- La retribuzione di posizione, anche nella componente fissa, presuppone lo svolgimento di effettive funzioni dirigenziali e le connesse responsabilità; in assenza di tali elementi non può essere riconosciuta per il solo fatto dell’equiparazione del trattamento base a quello dirigenziale.
- Un precedente giudicato che abbia attribuito soltanto il trattamento economico di base non può essere esteso, in mancanza di un preciso contenuto decisorio in tal senso, a ulteriori voci retributive non esaminate o non necessitate dalla decisione precedente.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 13 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 32239/2024 del 13/12/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 13 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 32248/2024 del 13/12/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 13 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 32250/2024 del 13/12/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 13 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 32334/2024 del 13/12/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 13 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 32413/2024 del 13/12/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 13 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 32414/2024 del 13/12/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →