Cassazione Penale, Ordinanza n. 26557/2026 del 15/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo estrinsecamente aspecifico e il secondo manifestamente infondato. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., non emergendo ragioni di esonero.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna per detenzione e cessione di stupefacente a fini di spaccio. Con il primo motivo ha contestato la valutazione di responsabilità penale, sostenendo che la sostanza sarebbe stata destinata a uso personale e deducendo un vizio di valutazione della prova. Con il secondo motivo ha chiesto la riqualificazione del fatto nella fattispecie di lieve entità, ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990. La Corte ha ritenuto il primo motivo aspecifico perché non confrontato con le argomentazioni della sentenza impugnata, che aveva valorizzato il quantitativo di stupefacente e il rinvenimento di un bilancino di precisione; il secondo è stato ritenuto manifestamente infondato, perché il dato ponderale era tutt'altro che modesto e i precedenti specifici dell'imputato escludevano l'occasionalità della condotta, anche alla luce della disciplina dell'art. 73, comma 5, come modificata nel 2023 e applicabile ratione temporis.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Disposizione base incriminatrice per il reato di stupefacenti contestato e per il quale era stata confermata la condanna.
art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
La fattispecie di lieve entità richiede una valutazione complessiva della condotta; nel caso concreto è stata esclusa per il consistente dato ponderale e per i precedenti specifici dell'imputato, incompatibili con l'occasionalità.
d.l. 15 settembre 2023, n. 123
Richiamato come fonte modificativa dell'art. 73, comma 5, applicabile ratione temporis.
Legge di conversione, con modificazioni, del d.l. n. 123/2023, richiamata ai fini della disciplina applicabile.
Norma applicata per la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento della somma alla Cassa delle ammende in conseguenza dell'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che si limiti a riproporre genericamente una diversa lettura delle prove senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
- La destinazione a uso personale dello stupefacente può essere esclusa sulla base di elementi sintomatici quali il quantitativo detenuto e il rinvenimento di strumenti tipicamente usati per il confezionamento o lo spaccio.
- La riqualificazione del fatto come di lieve entità ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 deve essere negata quando il dato ponderale sia non modesto e vi siano elementi che denotino una stabile inserzione dell'agente nel traffico di stupefacenti, escludendo l'occasionalità della condotta.
- In sede di legittimità, la manifesta infondatezza del motivo sulla qualificazione giuridica del fatto legittima la declaratoria di inammissibilità del ricorso e le conseguenti statuizioni economiche ex art. 616 c.p.p.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 15 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 26437/2026 del 15/07/2026
- ordinanza_penale · 15 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 26459/2026 del 15/07/2026
- ordinanza_penale · 15 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 26460/2026 del 15/07/2026
- ordinanza_penale · 15 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 26461/2026 del 15/07/2026
- ordinanza_penale · 15 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 26462/2026 del 15/07/2026
- ordinanza_penale · 15 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 26463/2026 del 15/07/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →