Cassazione Civile, Ordinanza n. 12533/2024 del 08/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un consorzio di imprese aveva indicato nella dichiarazione IVA relativa all'anno d'imposta 2009 un credito IVA, optando inizialmente per la compensazione e/o detrazione. Negli anni successivi non aveva più riportato quel credito in dichiarazione e, solo nel 2015, aveva presentato istanza di rimborso. L'Ufficio aveva rigettato la domanda ritenendo maturata la decadenza biennale prevista dall'art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 per i rimborsi non tipizzati. La CTR aveva invece accolto l'appello del contribuente, valorizzando il principio di neutralità dell'IVA e ritenendo che il termine decadenziale non potesse incidere sul diritto sostanziale al rimborso. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: violazione dell'art. 21 del d.lgs. n. 546 del 1992, per avere la CTR qualificato il termine come adempimento meramente formale, e violazione dell'art. 19 del d.P.R. n. 633 del 1972, per avere escluso la decadenza dal diritto alla detrazione/rimborso IVA.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondati i due motivi, ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ha cassato la sentenza della CTR e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rigettando il ricorso introduttivo del consorzio. Ha quindi riconosciuto la legittimità del diniego di rimborso, poiché la domanda era stata proposta oltre il termine biennale dell'art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992. Le spese dei gradi di merito sono state compensate, mentre quelle del giudizio di legittimità sono state poste a carico del contribuente secondo soccombenza.
Norme richiamate
art. 21, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992
"la domanda di restituzione, in mancanza di disposizioni specifiche, non può essere presentata dopo due anni dal pagamento ovvero, se posteriore, dal giorno in cui si è verificato il presupposto della restituzione"
Si applica in via residuale ai rimborsi IVA non rientranti tra quelli tipizzati dall'art. 30 del d.P.R. n. 633 del 1972; il termine biennale è una decadenza sostanzialmente rilevante e non un mero onere formale.
art. 19, d.P.R. 26 ottobre 1973, n. 633
È richiamato con riferimento al diritto alla detrazione IVA, che deve essere esercitato secondo le regole e i limiti temporali previsti dall'ordinamento.
art. 30, d.P.R. n. 633 del 1972
Serve a delimitare i rimborsi IVA tipici; quando la domanda non rientra in tali ipotesi opera la disciplina residuale dell'art. 21 del d.lgs. n. 546 del 1992.
art. 54-bis, d.P.R. n. 633 del 1972
È richiamato solo per indicare la rideterminazione del credito operata dall'Ufficio in sede di controllo automatizzato.
art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
È la norma processuale invocata per denunciare la violazione di legge in cassazione.
art. 384, secondo comma, cod. proc. civ.
Consente alla Corte, quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto, di decidere la causa nel merito dopo la cassazione.
direttiva 2006/112/CE
È richiamata per affermare che il diritto alla detrazione IVA può essere esercitato oltre il periodo in cui è sorto solo nel rispetto delle condizioni e modalità fissate dal diritto nazionale, senza contrasto con i principi di equivalenza, effettività e certezza del diritto.
Massime di principio
- In materia di IVA, i rimborsi non espressamente previsti dalla disciplina tipica sono soggetti al termine decadenziale biennale dell'art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, che opera come limite sostanziale alla proponibilità della domanda.
- Il principio di neutralità dell'IVA non consente di superare i termini di decadenza stabiliti dal diritto interno, purché tali termini rispettino i principi di equivalenza, effettività e certezza del diritto.
- La possibilità di esercitare la detrazione o ottenere il rimborso dell'IVA oltre il periodo d'imposta non è illimitata nel tempo: il soggetto passivo deve rispettare le condizioni e i termini previsti dall'ordinamento nazionale.
- Quando la domanda di rimborso è proposta oltre il termine biennale e non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può decidere nel merito rigettando la pretesa restitutoria.
- Nei rimborsi IVA 'anomali', la qualificazione della domanda non dipende dall'etichetta formale, ma dalla sua riconducibilità o meno ai rimborsi tipici previsti dalla legge; se manca tale riconducibilità, si applica la disciplina residuale dei rimborsi non tipizzati.
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