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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32896/2025 del 17/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'Ufficio aveva notificato a un socio unico l'avviso di accertamento IRPEF per l'anno 2009, assumendo che egli avesse percepito utili extracontabili della società partecipata, in conseguenza di un precedente accertamento, divenuto definitivo, emesso nei confronti della società per maggiori ricavi non dichiarati. Il contribuente aveva impugnato l'atto innanzi ai giudici tributari, ma sia la CTP sia la CTR avevano respinto le sue doglianze. In Cassazione egli ha proposto un unico motivo, deducendo violazione dell'art. 111 Cost. e dell'art. 132 c.p.c. e lamentando la nullità della sentenza d'appello per contraddittorietà della motivazione: secondo il ricorrente, la CTR avrebbe parlato impropriamente di "ingenti capitali versati" e di "finanziamenti" invece che di prelievi o utili distribuiti; inoltre sarebbe illogico qualificare come di origine occulta somme che, secondo la stessa motivazione, sarebbero state versate dal socio alla società, e comunque la restituzione di finanziamenti soci non potrebbe integrare utili extracontabili in capo al socio né reddito imponibile.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il controricorso dell'Agenzia delle Entrate perché notificato oltre il termine di quaranta giorni dalla notificazione del ricorso per cassazione. Esaminando il ricorso del contribuente, ha ritenuto infondata la censura sulla motivazione della sentenza della CTR: la decisione impugnata conteneva una motivazione esistente, intellegibile e priva di contrasti irriducibili, poiché fondava la ripresa fiscale sulla definitività dell'accertamento presupposto nei confronti della società e sulla presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili delle società a ristretta base partecipativa. L'apparente incongruenza relativa ai "finanziamenti" e ai "capitalI versati" è stata considerata un'osservazione svolta ad abundantiam, non idonea a compromettere la tenuta logica della motivazione. Il ricorso è stato quindi rigettato, senza statuizione sulle spese, e con applicazione dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 111 Cost.

    È richiamato per delimitare il sindacato sulla motivazione della sentenza, ammettendo la nullità solo in presenza di anomalie gravi che violano il minimo costituzionale.

  • art. 132 c.p.c.

    È invocato dal ricorrente quale parametro della validità della motivazione; la Corte ribadisce che la nullità sussiste solo se manca radicalmente la motivazione o se questa è apparente, perplessa o incomprensibile.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    La riformulazione del 2012 riduce il sindacato di legittimità sui vizi motivazionali alle sole anomalie estreme, escludendo la censura per semplice insufficienza della motivazione.

  • art. 54, comma 1, lettera b), D.L. n. 83 del 2012

    È richiamato come fonte della riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

  • L. n. 134 del 2012

    Legge di conversione del D.L. n. 83 del 2012, richiamata per la nuova formulazione del vizio motivazionale.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    È richiamato come parametro del minimo costituzionale della motivazione.

  • art. 295 c.p.c.

    È citato con riferimento al rapporto di pregiudizialità tra l'accertamento emesso nei confronti della società e quello emesso nei confronti del socio.

  • art. 369, comma 1, c.p.c.

    È richiamato nel rilievo di tardività del controricorso dell'Agenzia delle Entrate.

  • art. 370, comma 1, c.p.c.

    È richiamato nel rilievo di tardività del controricorso dell'Agenzia delle Entrate.

  • art. 371, comma 1, c.p.c.

    È richiamato nel rilievo di tardività del controricorso dell'Agenzia delle Entrate.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    È indicato come base del rito camerale di trattazione del ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte ne applica la previsione sull'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    È richiamato quale fonte dell'introduzione dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • In tema di ricorso per cassazione, la motivazione della sentenza è nulla solo quando presenti anomalie estreme assimilabili a mancanza assoluta di motivi, motivazione apparente, perplessa o incomprensibile, oppure contrasti irriducibili tra affermazioni inconciliabili; non è più deducibile il semplice difetto di sufficienza argomentativa.
  • La presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili accertati in capo a società a ristretta base partecipativa può legittimare l'accertamento emesso nei confronti del socio, quando l'atto presupposto relativo alla società sia divenuto definitivo.
  • Una volta definitivo l'accertamento fiscale emesso nei confronti della società, al socio è preclusa la contestazione del merito dell'accertamento presupposto, salvo profili non incompatibili con la definitività dell'atto.
  • Un'eventuale imprecisione o incongruenza marginale della motivazione, se collocata in un impianto argomentativo complessivamente chiaro e coerente, non integra di per sé un contrasto irriducibile tale da determinare nullità della sentenza.
  • Le osservazioni aggiuntive poste dalla sentenza 'ad abundantiam' non incidono sulla tenuta della decisione quando la ratio decidendi sia autonomamente sorretta da una ragione assorbente e sufficiente.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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