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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00555/2024 del 08/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (promissarie acquirenti)

La controversia

La lite riguarda un alloggio di edilizia economica e popolare assegnato in locazione con patto di futura vendita dal Comune. Dopo una precedente controversia definita con sentenza del Tribunale di Latina n. 930/1993, nella quale erano state rigettate le domande relative al riscatto e ad altre pretese connesse, due sorelle hanno introdotto un nuovo giudizio chiedendo il trasferimento della proprietà dell'immobile ex art. 2932 c.c. in base al patto di futura vendita, nonché il rilascio del bene e il risarcimento dei danni nei confronti degli occupanti e di altri soggetti coinvolti. Il convenuto principale ha resistito sostenendo: che la precedente sentenza avesse già coperto la materia con giudicato, precludendo la nuova domanda; che le attrici difettassero di legittimazione ad agire per il rilascio perché l'immobile non sarebbe ancora entrato nel loro patrimonio; e che fosse errata la liquidazione delle somme dovute, in quanto avrebbe dovuto riconoscersi anche l'aumento di valore del bene oltre alle spese per le migliorie. La Corte d'appello ha confermato il trasferimento e il rilascio, respingendo l'appello principale e quello incidentale. Il ricorso per cassazione ha riproposto tre censure: 1) violazione del giudicato e dell'art. 2909 c.c., assumendo che la domanda di esecuzione in forma specifica fosse preclusa dalla precedente sentenza; 2) difetto di legittimazione attiva delle attrici per la domanda di rilascio ex art. 81 c.p.c.; 3) omessa pronuncia e violazione degli artt. 99 e 112 c.p.c. per non avere la Corte riconosciuto, oltre al rimborso per migliorie, anche il preteso incremento di valore del cespite. La Cassazione ha ritenuto infondati i primi due motivi e inammissibile il terzo, osservando che riscatto e esecuzione in forma specifica hanno presupposti e petitum diversi, che la precedente sentenza era stata resa in rito e non aveva formato giudicato sostanziale sui presupposti del riscatto, che la domanda di rilascio è legittimamente connessa alla domanda di trasferimento coattivo ex art. 2932 c.c. pur essendo la sua esecutività subordinata al passaggio in giudicato della pronuncia costitutiva, e che non era stato specificato il titolo per ottenere, oltre al rimborso delle migliorie, anche la plusvalenza del bene, non potendo comunque cumularsi tale aumento con l'indennità per i miglioramenti ex art. 1150 c.c.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso. Ha confermato la decisione della Corte d'appello di Roma che aveva già rigettato l'appello principale e quello incidentale, confermando il trasferimento della proprietà dell'alloggio in favore delle attrici nei limiti delle quote accertate, l'ordine di rilascio del bene e la condanna alla restituzione delle sole somme per i miglioramenti e riparazioni riconosciute. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    primo comma, nn. 3 e 4; n. 4

    viene evocato come norma di delimitazione dei motivi di ricorso, ma la Corte rileva che alcune censure erano formulate in modo non coerente con il vizio denunciato o mancavano di specificità.

  • art. 2909 c.c.

    il giudicato sostanziale presuppone una decisione di merito; una pronuncia resa in rito non preclude una successiva domanda diversa nei presupposti e nel petitum.

  • art. 112 c.p.c.

    la Corte esclude la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ritenendo che la domanda di rilascio fosse correlata e conseguenziale alla domanda di trasferimento coattivo.

  • art. 81 c.p.c.

    sussiste la legittimazione ad agire quando la parte fa valere un diritto proprio, anche se condizionato all'accoglimento di una domanda pregiudiziale.

  • art. 2932 c.c.

    la domanda di esecuzione in forma specifica dell'obbligo a concludere il contratto produce, una volta passata in giudicato, l'effetto traslativo che giustifica la domanda di rilascio.

  • art. 1150 c.c.

    l'indennità per i miglioramenti non consente il cumulo tra spesa sostenuta e ulteriore importo corrispondente all'aumento di valore del bene.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    riconosciuti i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • La copertura del giudicato richiede identità di parti, petitum e causa petendi; quando la seconda domanda ha presupposti costitutivi e finalità diverse dalla prima, la decisione precedente non è automaticamente preclusiva.
  • Una pronuncia di rigetto resa per ragioni processuali non forma giudicato sostanziale sui presupposti del diritto azionato e non impedisce una successiva azione fondata su un diverso titolo.
  • La domanda di rilascio dell'immobile può essere proposta in connessione con la domanda di esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c.: la legittimazione ad agire sussiste anche se l'esecutività della condanna al rilascio è subordinata al passaggio in giudicato della pronuncia costitutiva.
  • Non è consentito cumulare, per i miglioramenti apportati al bene, sia l'indennità corrispondente alle spese sostenute sia l'importo relativo al mero aumento di valore del cespite, salvo un diverso titolo specificamente allegato e provato.
  • In cassazione il motivo che deduce omessa pronuncia o violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato deve indicare in modo specifico il titolo giuridico della pretesa e la sua deduzione nei gradi di merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContratto preliminareCompravendita immobiliare
RamiProcesso civileImmobiliareContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoLitisconsorzio necessarioOnere della prova

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