Cassazione Civile, Ordinanza n. 35815/2021 del 22/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione fiscale)
La controversia
A seguito di verifiche fiscali su due ditte individuali operanti nel settore vinicolo, l'Ufficio aveva rilevato la mancata presentazione delle dichiarazioni e l'assenza delle scritture contabili, ritenendo che la gestione effettiva delle imprese fosse svolta da soggetti diversi dai titolari formali, in particolare da alcuni dei contribuenti, utilizzando i titolari come meri prestanome. Venivano quindi emessi avvisi di accertamento per più annualità, impugnati dai destinatari. La CTR aveva accolto gli appelli dei contribuenti, affermando che l'Ufficio avrebbe dovuto previamente individuare il soggetto passivo della pretesa, cioè una società di fatto, prima di notificare gli accertamenti ai soggetti ritenuti gestori di fatto. L'Agenzia ricorreva per cassazione deducendo, con più motivi, tra l'altro: nullità della notifica del ricorso per cassazione per mancata prova della CAD; violazione delle norme sulla notifica; violazione e falsa applicazione delle norme tributarie e codicistiche sulla società di fatto e sul soggetto passivo dell'imposta; omesso esame di elementi presuntivi che avrebbero dimostrato l'effettivo coinvolgimento dei contribuenti nella gestione delle imprese.
La decisione
La Corte ha dichiarato nulla la notifica del ricorso per cassazione per mancata produzione dell'avviso di ricevimento della comunicazione di avvenuto deposito (CAD), ma ha rilevato che tale nullità era stata sanata dalla costituzione degli intimati, sicché non ha disposto la rinnovazione della notifica. Nel merito, ha ritenuto fondati i motivi quinto e sesto del ricorso: la CTR aveva erroneamente preteso dall'Ufficio la prova preliminare e formale dell'esistenza di una società di fatto, senza esaminare gli elementi presuntivi offerti dall'Amministrazione circa l'esteriorizzazione del vincolo sociale e il concreto inserimento dei contribuenti nella gestione aziendale. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato alla CTR della Puglia, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. I primi quattro motivi sono stati assorbiti.
Norme richiamate
Richiamato ai fini della contestazione della notifica del ricorso per cassazione effettuata per compiuta giacenza.
Per la notifica postale è necessario produrre la prova del perfezionamento della procedura, in particolare l'avviso di ricevimento della CAD.
In presenza di notificazione nulla e mancata costituzione del destinatario, il giudice dispone la rinnovazione; nel caso concreto non occorreva per intervenuta costituzione della parte intimata.
art. 39, comma 2, DPR 600/1973
Invocato dall'Ufficio in relazione alla dedotta violazione delle regole sull'accertamento e sull'individuazione del soggetto passivo.
Invocato dall'Ufficio in relazione alla validità e alla motivazione degli avvisi di accertamento.
Richiamato in tema di responsabilità e rilevanza della società di fatto.
Richiamato in tema di società di persone e prova del vincolo sociale.
Richiamato nei motivi assorbiti per omessa pronuncia su censure relative ai diversi avvisi e alle distinte pronunce.
Norma processuale posta a base dei motivi di ricorso per violazione di legge, nullità della sentenza e omesso esame di fatti decisivi.
Massime di principio
- In tema di notificazione a mezzo posta, quando l'atto non sia consegnato al destinatario per le ipotesi previste dalla L. 890/1982, il notificante deve provare il perfezionamento della procedura depositando in giudizio l'avviso di ricevimento della raccomandata informativa di avvenuto deposito; la sola prova della spedizione non è sufficiente.
- La nullità della notificazione non comporta inesistenza dell'atto processuale e può essere sanata dalla costituzione del destinatario, con effetto retroattivo; in tal caso non occorre disporre la rinnovazione della notifica ai sensi dell'art. 291 c.p.c.
- In materia di imposte sui redditi, l'esistenza di una società di fatto può essere desunta anche per presunzioni da elementi esteriori e comportamentali che rivelino una gestione sovraindividuale e l'esteriorizzazione del vincolo sociale; non è necessario che l'Amministrazione provi preliminarmente in forma piena e formale tutti gli elementi interni del contratto sociale.
- Ai fini della legittimità dell'accertamento tributario rivolto a soggetti ritenuti gestori di fatto, il giudice di merito deve valutare gli elementi presuntivi offerti dall'Ufficio circa il concreto intervento nella gestione, i rapporti con clienti e fornitori e l'autonomia decisionale, non potendo arrestarsi alla sola affermazione che i destinatari formali dell'impresa siano altri.
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