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Cassazione Penale, Ordinanza n. 07135/2025 del 20/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato per una violazione in materia di reddito di cittadinanza, deducendo: 1) l'intervenuta abolizione del reddito di cittadinanza e la conseguente abrogazione della fattispecie incriminatrice di cui all'art. 7, comma 1, d.l. n. 4/2019; 2) la violazione di legge e il vizio di motivazione sul diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., sostenendo di essere ludopatico e di non avere effettivamente trattenuto le vincite non dichiarate, perché reinvestite subito in nuove puntate. Con memoria difensiva ha ulteriormente illustrato i motivi e depositato documentazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondata la doglianza sull'asserita abrogazione del reato, osservando che la soppressione del reddito di cittadinanza, pur intervenuta dal 1° gennaio 2024, è stata accompagnata da una disciplina transitoria che mantiene le sanzioni penali per i fatti commessi fino al termine di efficacia della precedente disciplina, con conseguente esclusione della retroattività favorevole. Ha inoltre ritenuto insindacabile in cassazione, perché sorretta da motivazione congrua, la valutazione di merito sul diniego dell'art. 131-bis c.p., fondata su movimenti sui conti gioco di importi non minimali e dunque indicativi di una disponibilità di denaro non modesta. Ne sono derivati la condanna alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 7, comma 1, d.l. 28 gennaio 2019, n. 4

    costituisce la fattispecie incriminatrice contestata per l'indebita percezione connessa al reddito di cittadinanza; la Corte ne esclude l'abrogazione con effetti retroattivi per i fatti pregressi.

  • art. 1, comma 318, legge 29 dicembre 2022, n. 197

    ha disposto l'abrogazione della disciplina del reddito di cittadinanza dal 1° gennaio 2024, ma salvando l'applicazione delle sanzioni penali per i fatti commessi sino al termine finale di efficacia della disciplina previgente.

  • art. 2, comma secondo, cod. pen.

    principio della lex mitior richiamato e ritenuto derogato dalla disciplina transitoria speciale.

  • art. 8 d.l. 4 maggio 2023, n. 48

    nuova incriminazione riferita agli analoghi benefici introdotti in sostituzione del reddito di cittadinanza, coordinata temporalmente con la soppressione del vecchio istituto.

  • art. 131-bis cod. pen.

    la sua applicazione è rimessa alla valutazione del giudice di merito e in cassazione è censurabile solo in presenza di motivazione mancante, illogica o giuridicamente incongrua.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    in caso di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La soppressione di una disciplina incriminatrice non comporta automaticamente l'abolitio criminis quando il legislatore preveda una clausola transitoria che conservi la punibilità dei fatti commessi sotto il regime previgente.
  • Il principio di retroattività della legge più favorevole può essere derogato da una disciplina speciale che, in un contesto di successione normativa, mantenga la rilevanza penale delle condotte pregresse per evitare vuoti di tutela.
  • La valutazione sulla particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. è tipicamente di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretta da motivazione congrua e priva di vizi logico-giuridici.
  • La presenza di movimenti economici di importo non modesto può legittimare il giudizio di non particolare tenuità, ove indichi una disponibilità apprezzabile di denaro e un disvalore non minimale della condotta.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente sopporta le spese processuali e il versamento alla Cassa delle ammende nei limiti stabiliti dall'art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieOmesso versamentoRiti alternativi
RamiReati tributariProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reatoParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

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