Cassazione Penale, Sentenza n. 04603/2026 del 03/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso articolato in cinque motivi: 1) mancata considerazione, in appello, di una dichiarazione di riconoscimento di debito prodotta in appello e rilevanza probatoria di tale documento ai fini dell\'esclusione della responsabilità per il capo C (distrazione di somme); 2) violazione del divieto di ne bis in idem (art. 649 c.p.p.) e richiesta di estensione del giudicato assolutorio reso in altro procedimento per fatti ritenuti sovrapponibili; 3) vizio di motivazione e contraddittorietà sulla ricostruzione del ruolo di "amministratore di fatto" attribuito al ricorrente, in apparente contrasto con accertamenti in sentenza irrevocabile del diverso procedimento; 4) carenza motivazionale nella dichiarazione della recidiva (art. 99 c.p.) e mancato giudizio comparativo tra precedenti ed il nuovo reato; 5) errore nella comparazione tra aggravanti e attenuanti (artt. 69 e 133 c.p.), con contestata esclusione della prevalenza delle attenuanti generiche per assenza di comporti riparativi e per il riconoscimento della recidiva.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso per la maggior parte dei motivi (1°, 2° e 3° ritenuti generici o manifestamente infondati) e ha accolto il quarto motivo relativo alla carenza di motivazione sul riconoscimento della recidiva. Di conseguenza la sentenza impugnata è stata annullata limitatamente alla circostanza aggravante della recidiva e alla commisurazione della pena (con assorbimento del quinto motivo), e il procedimento è stato rinviato ad altra sezione della Corte d\'appello di Torino per nuovo esame solo su tale punto. Per il resto la sentenza di merito è stata confermata: responsabilità per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale/documentale e bancarotta semplice (nei termini ricostruiti in motivazione) è stata mantenuta.
Norme richiamate
Riferimento alla natura documentale dell\'atto prodotto in appello: la Corte osserva che l\'ammissione di documenti in appello richiede che siano rilevanti e decisivi rispetto al quadro probatorio
Richiamato in tema di vincolo legale sulla destinazione dei beni dell\'impresa: la distrazione di risorse per fini estranei all\'attività aziendale integra l\'elemento oggettivo della bancarotta fraudolenta
Norma sul giudicato per "medesimo fatto": la Cassazione ricorda che va inteso come identico fatto storico (condotta, evento, nesso causale, riferibilità soggettiva, tempo e luogo) e che l\'estensione del giudicato richiede congrua comparazione fattuale
art. 27 Cost.
Richiamato dal ricorrente in connessione con la questione del ne bis in idem; la Corte valuta la questione alla luce della nozione di medesimo fatto
art. 6 par. 2 CEDU
Richiamato dal ricorrente per tutela del diritto a un giudizio equo e alla certezza del diritto in relazione al divieto di doppia esposizione penale; la Corte esamina la congruità della sovrapponibilità dei fatti
Norma sulla recidiva: la Corte richiama l\'obbligo motivazionale del giudice nel dare conto della continuità criminosa e della rilevanza dei precedenti rispetto alla pericolosità dell\'autore
Regole sulle circostanze attenuanti e aggravanti: la Corte osserva che il bilanciamento deve essere compiuto secondo criteri unitari e motivati; l\'erroneo riconoscimento della recidiva incide sul bilanciamento
Criteri per la determinazione della pena e per il confronto tra circostanze: la Corte richiama il dovere di una valutazione complessiva, proporzionata e motivata tra gravità del fatto e capacità a delinquere
art. 216 ultimo comma legge fallimentare
Riferimento alle pene accessorie previste dalla legge fallimentare: la Corte di merito aveva ridotto tali pene accessorie nella sentenza di merito, valutazione non direttamente censurata in Cassazione
Massime di principio
- In appello l\'introduzione di nuovi documenti è ammessa ma richiede che siano rilevanti e decisivi rispetto al quadro probatorio: non basta la mera produzione, occorre dimostrare che mutano concretamente il convincimento del giudice
- Il divieto di ne bis in idem (art. 649 c.p.p.) opera sul "medesimo fatto" inteso in senso storico e sostanziale (condotta, evento, nesso causale, soggetto, tempo e luogo); per ottenere estensione del giudicato bisogna dimostrare questa piena sovrapponibilità fattuale
- L\'attribuzione del ruolo di amministratore di fatto si basa su un giudizio complessivo di fatti, atti e intercettazioni: valutazioni dettagliate e coerenti delle risultanze probatorie sono determinanti per mantenere la qualificazione in sede di gravame
- Il riconoscimento della recidiva richiede motivazione specifica che colleghi i precedenti al nuovo fatto, illustrando la continuità e la maggiore pericolosità; il mero riscontro nei certificati del casellario è insufficiente
- La comparazione tra aggravanti e attenuanti (artt. 69 e 133 c.p.) deve essere espressa in motivazione secondo criterio unitario: errori nella qualificazione della recidiva o nella valutazione di comporti riparativi possono incidere sulla determinazione della pena
- La Cassazione può annullare una sentenza in modo parziale (es. solo sulla recidiva) e rinviare per il ristretto esame del punto mancante di adeguata motivazione senza riesaminare l\'intero giudizio di merito
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