Cassazione Civile, Ordinanza n. 29136/2021 del 20/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l'Amministrazione finanziaria contestava a una società non residente l'omesso versamento di maggiore IVA per l'anno 2001, con irrogazione della relativa sanzione. La Commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello della contribuente e annullato l'atto, ritenendo inesistente la notifica perché eseguita a soggetto diverso dal destinatario e negando la sanatoria per raggiungimento dello scopo. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha dedotto violazione e falsa applicazione dell'art. 60 d.P.R. 600/1973, sostenendo che la notifica era valida perché effettuata al legale rappresentante del soggetto che operava quale rappresentante fiscale in Italia ai fini IVA della società estera; con il secondo ha dedotto violazione dell'art. 156 c.p.c., lamentando che, esclusa erroneamente l'inesistenza della notifica, la CTR aveva comunque negato la sanatoria per raggiungimento dello scopo.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo del ricorso, ritenendo corretta la notificazione dell'avviso di accertamento eseguita presso il rappresentante fiscale IVA del soggetto estero e quindi insussistente l'inesistenza del vizio rilevata dal giudice di merito. Di conseguenza ha dichiarato assorbito il secondo motivo, ha cassato la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto e ha rinviato alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 60, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
La notificazione degli atti impositivi diretti a soggetti esteri può essere eseguita presso il rappresentante fiscale, se nominato; in tal caso la notifica non è viziata né inesistente.
art. 17, secondo comma, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Per le operazioni IVA effettuate in Italia da soggetti non residenti, gli obblighi e i diritti possono essere adempiuti direttamente dal soggetto estero identificato oppure tramite un rappresentante residente nominato secondo legge.
art. 35-ter, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
È richiamato come ipotesi di identificazione diretta del soggetto non residente ai fini IVA.
art. 1, quarto comma, d.P.R. 10 novembre 1997, n. 441
È richiamato quale forma prevista per la nomina del rappresentante fiscale.
art. 56, primo comma, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Estende alle violazioni in materia IVA la disciplina sulla notificazione degli atti impositivi prevista dall'art. 60 d.P.R. 600/1973.
Il motivo relativo alla sanatoria della notifica è stato dichiarato assorbito, poiché la Corte ha escluso in radice l'inesistenza del vizio di notificazione.
Corte Giust. UE, 19 febbraio 2009, Athesia Druck
La nomina del rappresentante fiscale serve a consentire all'Amministrazione finanziaria di avere un interlocutore nazionale quando il soggetto passivo è stabilito all'estero.
Massime di principio
- Quando un soggetto non residente abbia nominato un rappresentante fiscale ai fini IVA, la notifica dell'avviso di accertamento può essere validamente eseguita presso tale rappresentante, che opera come interlocutore del contribuente estero nei rapporti con l'Amministrazione finanziaria.
- La notifica effettuata al rappresentante fiscale non è inesistente solo perché non eseguita materialmente al destinatario estero; al contrario, essa è idonea a raggiungere lo scopo proprio della comunicazione dell'atto tributario.
- La disciplina speciale sulla notificazione degli atti impositivi relativi all'IVA prevale sulla tesi che limiti il rappresentante fiscale a una sola diversa ipotesi dichiarativa, quando la funzione del rappresentante sia quella di gestire i rapporti fiscali IVA del soggetto estero.
- Se il primo motivo di ricorso incide sulla validità stessa della notificazione, l'eventuale censura sulla sanatoria per raggiungimento dello scopo resta assorbita.
- La nomina del rappresentante fiscale realizza la funzione di stabilire un referente nazionale per l'Amministrazione finanziaria e comporta che gli atti relativi all'imposta possano essere notificati presso di esso.
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