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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36912/2024 del 03/10/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente aveva chiesto la sospensione dell'esecuzione della pena ai sensi della legge n. 199/2010 (esecuzione presso il domicilio per pene non superiori a 18 mesi). Il Magistrato di sorveglianza di Brescia ha dichiarato la domanda inammissibile perché il Tribunale di sorveglianza di Trieste, precedentemente investito della stessa vicenda, aveva già respinto nel merito le domande di affidamento in prova e di detenzione domiciliare relative allo stesso titolo esecutivo. In cassazione la ricorrente ha contestato: (1) la violazione e falsa applicazione della legge n.199/2010 e dell'art.656, comma 5, c.p.p., nonché lesione del diritto di difesa (sostenendo di non aver potuto partecipare all'udienza e di non aver avuto notizia dell'esito per quasi due anni); (2) carenza di motivazione del provvedimento impugnato per non aver tenuto conto della mutata situazione (tra cui il fatto di essere madre di quattro figli).

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato l'inammissibilità della nuova richiesta di sospensione dell'esecuzione perché non è possibile attivare una seconda sospensione dello stesso ordine di esecuzione dopo che il Tribunale di sorveglianza, investito durante la sospensione ex art. 656 c.p.p., ha già deciso nel merito respingendo le richieste del condannato. La Corte ha osservato che la pronuncia di rigetto del Tribunale di sorveglianza ha efficacia esecutiva e determina la revoca della sospensione; perciò il pubblico ministero non può disporre una nuova sospensione per riaprire una fase già definita. Ha inoltre sottolineato che la valutazione sulla "pericolosità" e l'idoneità delle misure alternative compiuta dal Tribunale di sorveglianza assorbe, in gran parte, la valutazione che sarebbe compiuta successivamente ai fini dell'applicazione della legge n.199/2010. Per effetto del rigetto del ricorso la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • legge n. 199/2010

    Disciplina la sospensione dell'esecuzione e l'applicazione della detenzione domiciliare per pene non superiori a 18 mesi; il suo art.1 è utilizzato per valutare l'idoneità dell'esecuzione presso il domicilio e prevede limiti e condizioni che non sono sovrapponibili integralmente alla disciplina delle misure alternative tradizionali.

  • art. 656 c.p.p. (commi 5, 6, 7, 8)

    Regola la sospensione dell'esecuzione della pena e la procedura avanti al Tribunale di sorveglianza. La pronuncia del Tribunale ha efficacia esecutiva (revoca della sospensione se rigetta) e l'art.656, comma 7, impedisce che lo stesso ordine di esecuzione sia sospeso più di una volta; conseguentemente non è ammessa una "seconda" sospensione dopo decisione definitiva del Tribunale.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente in riferimento al diritto di difesa; la Corte non ha rilevato violazioni procedurali tali da incidere sul diritto di difesa né vizi nell'instaurazione del procedimento dinanzi al Tribunale di sorveglianza.

  • art. 47-ter legge 26 luglio 1975, n. 354

    Disciplina la detenzione domiciliare; la Corte ha evidenziato che la legge n.199/2010 opera in deroga e non è una mera sovrapposizione rispetto a tale disciplina, essendo applicabile in quanto compatibile.

  • art. 69-bis Ord. pen.

    Previsione procedurale richiamata per le verifiche sull'idoneità del domicilio; il Tribunale di sorveglianza può disporre, se necessario, un supplemento istruttorio ai sensi di questa norma per valutare l'idoneità del domicilio.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma sui provvedimenti relativi alle spese processuali; applicata per condannare la ricorrente al pagamento delle spese a seguito del rigetto del ricorso.

  • D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (art. 90 T.U.)

    Citato a titolo di esempio nelle norme che possono essere oggetto di istanze diverse; la Corte sottolinea che non è ammissibile riattivare la sospensione dell'esecuzione più di una volta anche se il condannato ripropone nuove istanze su medesimo ordine.

Massime di principio

  • Non è ammessa una "seconda" sospensione dello stesso ordine di esecuzione quando il Tribunale di sorveglianza, investito nel corso della prima sospensione ai sensi dell'art.656 c.p.p., ha già deciso nel merito e rigettato le misure alternative: la pronuncia ha efficacia esecutiva e preclude la riapertura della stessa fase.
  • La decisione del Tribunale di sorveglianza sulla concessione di misure alternative (affidamento in prova, detenzione domiciliare) assorbe in larga parte la valutazione sulla pericolosità sociale rilevante anche ai fini dell'applicazione della legge n.199/2010; ciò rende difficile ottenere una diversa decisione con una semplice nuova richiesta di sospensione.
  • Il pubblico ministero può disporre la sospensione per consentire la valutazione del Magistrato di sorveglianza quando le condizioni previste dalla legge n.199/2010 ricorrono, ma non può riattivare il procedimento disciplinato dall'art.656 c.p.p. dopo che il Tribunale ha già definito la questione.
  • Se si ritengono sopraggiunte 'mutate circostanze' rilevanti dopo la pronuncia del Tribunale, è necessario dimostrare fatti nuovi e significativi che giustifichino una revisione o una nuova istanza (e, se del caso, proporre i rimedi procedurali adeguati), perché la sola diversa motivazione non è sufficiente a riaprire la procedura già conclusa.
  • Per evitare preclusioni è importante partecipare tempestivamente alle udienze e curare la notifica degli esiti: contestazioni legate a mancata comunicazione dell'esito devono essere supportate da fattuale prova di vizi procedurali che abbiano realmente inciso sul diritto di difesa.

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