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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36765/2024 del 03/10/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza d'appello del 21/04/2023 che, riformando il decreto del Tribunale di Matera, lo ha assolto dal reato di cui all'art. 10-bis d.lgs. n. 74/2000 ma lo ha confermato condannato per il reato previsto dall'art. 4 d.lgs. n. 74/2000, rideterminando la pena in 8 mesi. Le doglianze sono: (i) omissione di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale con audizione del funzionario dell'Agenzia delle Entrate di Matera richiesta in appello (violazione artt. 507 e 603 c.p.p.); (ii) mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla confermata condanna per il reato di cui all'art. 4, con allegata errata applicazione della norma.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha confermato la responsabilità penale del ricorrente per il reato residuo di cui all'art. 4 d.lgs. n. 74/2000, ritenendolo liquidatore della cooperativa "La Rinascita" e autore di dichiarazioni infedeli per l'anno 2014 finalizzate all'evasione: elementi attivi non dichiarati per complessivi euro 1.222.169,16 + euro 430.000 di fatture non registrate, con evasione dell'IRES e/o imposta sul reddito per euro 323.897 e dell'IVA per euro 257.400. La Cassazione ha ritenuto irrilevante la mancata audizione richiesta quando la questione verte su profili di diritto (regime agevolato delle cooperative) che non si risolvono con prova testimonialedocumentale sui singoli aspetti giuridici; ha inoltre sottolineato l'onere del contribuente di dimostrare i fatti che legittimano l'applicazione delle agevolazioni fiscali e ha condiviso la valutazione dei giudici di merito circa il dolo, desunto anche dal mancato pagamento delle imposte e da anomalie contabili (ristorni, mancata tenuta bilanci, fatture non registrate). Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • decreto legislativo n. 74 del 2000, art. 4

    rea; art. 4 d.lgs. n. 74/2000

    La norma sulla frode fiscale (omessa o infedele dichiarazione) applicata nella sentenza: l'accertamento dell'evasione IVA e/o imposte dirette integra il delitto. La Corte osserva che l'evasione anche di una sola imposta (es. IVA) puo' essere sufficiente per l'integrazione del reato di cui all'art. 4.

  • decreto legislativo n. 74 del 2000, art. 10-bis

    art. 10-bis d.lgs. n. 74/2000

    L'art. 10-bis (prescrizioni/altre figure) era stato oggetto di assoluzione in appello; la Cassazione non ha accolto il motivo di ricorso su tale capo, confermando l'assoluzione per quella fattispecie.

  • D.P.R. n. 601 del 1973, art. 11

    art. 11 d.P.R. n. 601/1973

    Disciplina le agevolazioni fiscali per le cooperative di produzione e lavoro: condizioni (retribuzioni soci almeno il 50% dei costi, continuità lavoro soci, requisiti statutari). La Corte ricorda che tali condizioni sono fattuali e devono essere dedotte e provate dal contribuente se invocate.

  • D.P.R. n. 601 del 1973, art. 14

    art. 14 d.P.R. n. 601/1973

    Prevede requisiti di mutualità e l'iscrizione nei registri; la Cassazione richiama che il possesso formale dei requisiti statutari e la loro effettiva osservanza nei periodi d'imposta sono condizioni fattuali rilevanti per l'agevolazione.

  • legge n. 904 del 1977, art. 12

    art. 12 legge n. 904/1977

    Prevede che non concorrono a formare il reddito le somme destinate alle riserve indivisibili, a condizione di esclusione della loro distribuzione: la Corte osserva che modifiche legislative hanno poi limitato e precisato l'ambito di applicazione di tale agevolazione.

  • legge n. 311 del 2004, art. 1 commi 460-466

    art. 1, commi 460-466, legge n. 311/2004

    Introduce soglie minime di imponibilità per le cooperative (non afferma un imponibile fisso pari al 43% dell'utile netto), ossia stabilisce che l'imponibile non puo' essere inferiore a una determinata percentuale dell'utile; la Corte precisa che il legislatore non ha fissato un valore assoluto ma percentuali minime.

  • Decreto-Legge n. 137 del 2020, art. 23 comma 8

    art. 23 comma 8 D.L. n. 137/2020

    Riferimento procedurale: il ricorso in Cassazione è stato trattato ai sensi di tale disposizione (regole transitorie/procedurali introdotte dal decreto).

  • Codice di procedura penale, artt. 507 e 603

    artt. 507 e 603 cod. proc. pen.

    Norme sul rito d'appello e sulla rinnovazione dell'istruttoria: la Corte ha ritenuto che la mancata ammissione della rinnovazione non abbia inciso favorevolmente sul ricorrente quando la questione era essenzialmente di diritto e i fatti necessari per teggerne l'applicazione non erano stati provati dall'imputato.

Massime di principio

  • Quando l'applicazione di un regime fiscale agevolato dipende da fatti fattuali (es. percentuale di retribuzioni ai soci, esclusione della distribuzione degli utili, destinazione alle riserve indivisibili), l'onere di allegazione e di prova spetta al contribuente/imputato che invoca l'agevolazione; se tali fatti non risultano dal compendio probatorio, la deduzione difensiva non basta.
  • Questioni di diritto (interpretazione della normativa fiscale o del regime agevolato) non si risolvono mediante testimonianze o assunzione di prove dichiarative: sono i fatti concreti rilevanti che possono essere provati; la mancata audizione di un testimone non è sempre idonea a compromettere il giudizio se il nodale rimane una valutazione di legittimità/diritto.
  • Il dolo fiscale puo' essere desunto anche da comportamenti posteriori all'epoca dell'illecito (es. mancato pagamento delle imposte, assenza di tentativi di definizione o di ravvedimento), oltre che dalle anomalie contabili e gestionali (mancata tenuta dei bilanci, ristorni ingiustificati, fatture non registrate).
  • Ai fini della configurazione del reato di evasione fiscale, l'evasione di una sola imposta (ad esempio l'IVA) può essere sufficiente per integrare il fatto-reato previsto dall'art. 4 d.lgs. n. 74/2000.
  • La presentazione di una dichiarazione infedele, se non accompagnata da comportamenti coerenti volti a regolarizzare la posizione (integrazioni, versamenti o iniziative di definizione), rende più probabile la sussistenza del dolo e indebolisce una difesa basata su errate interpretazioni del regime fiscale.

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